Guida alla definizione e applicazione della previdenza complementare
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
1 Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2 lettera b), 18, 19 e 22, comma 1 sono in vigore dal 14 dicembre 2005 mentre le restanti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2007 per effetto di quanto disposto dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).
2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione2, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;
d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
