Trattamento dell'erogazione del fondo pensione come previdenza integrativa

 

L’erogazione della prestazione del fondo pensione può avvenire in forma di rendita, in forma mista - parte in rendita e parte in capitale per un importo non superiore al 50 per cento del montante finale accumulato - o in forma di solo capitale.

La rendita può essere:
- vitalizia, se erogata fino alla morte del beneficiario;
- reversibile, se erogata al beneficiario fino alla sua morte, e successivamente al/i beneficiario/i superstite/i;
- certa e successivamente vitalizia, in cui la reversibilità si applica solo per un numero di anni prestabilito, decorso il quale la rendita diventa vitalizia.
La prestazione in forma di solo capitale è consentita nei seguenti casi:
• se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale fissato anno per anno con apposito decreto (nel 2005 4874 euro);
• se al momento del pensionamento l’aderente al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche (5 anni);
• agli aderenti che alla data del 28 aprile 1993 “vecchi iscritti” risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Il fondo pensione un punto di vista fiscale:
La rendita vitalizia versata dalla previdenza integrativa sarà tassata con una ritenuta definitiva del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ciascun anno di permanenza successivo al quindicesimo, con un minimo del 9% anzichè la normale aliquota progressiva IRPEF in base allo scaglione.
Va notato che il trattamento fiscale del TFR investito nella previdenza integrativa è decisamente più vantaggioso di quello rimasto sotto forma di liquidazione, soggetto a tassazione separata con un’aliquota pari alla media delle aliquote IRPEF pagate negli ultimi 5 anni di dichiarazione.

La normativa fiscale nel tempo può variare le condizioni esposte.