La validità dell'assicurazione del suicidio dell'assicurato - art 1927 cc

 

In caso di suicidio dell'assicurato l'art. 1927 del codice civile dispone che se il suicidio è avvenuto prima che siano decorsi almeno due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L'assicuratore dell'evento del suicidio dell'assicurato non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

L'assicurazione nel caso di suicidio fa parte della categoria di polizza di puro rischio e cerca comunque di prevenire atti predeterminati con breve anticipo per limitare il pagamento del rischio assunto rispetto all'evento del caso di morte per suicidio dell'assicurato.

Come si vede la compagnia di assicurazione è bene tutelata anche sul caso suicidio. Dati statistici tendono a fare riflettere sulle motivazioni e sulla tempistica del suicidio e si ipotizza che questo venga attuato in tempi brevi e non con meditazione di suicidarsi dopo oltre 2 anni.