Le assicurazioni vita in base alla Direttiva Europea

 

 

Assicurazione vita Direttiva europeaDIRETTIVA 2002/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 novembre 2002 relativa all'assicurazione sulla vita
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformitàdella procedura di cui all'articolo
251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) La prima direttiva 79/267/CEE, del Consiglio, del 5
marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'accesso all'attivitàdell'assi curazione diretta sulla vita ed
il suo esercizio (4), la seconda direttiva 90/619/CEE del
Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le
disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della
libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/
267/CEE (5) e la terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio,
del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive
79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione
vita) (6) hanno subito diverse e sostanziali modificazioni.
In occasione di nuove modificazioni è opportuno,
per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di
dette direttive.
(2) Per agevolare l'accesso alle attivitàdi assicurazione sulla
vita ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune
divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in
materia di controllo. Al fine di realizzare questo scopo e
nel contempo assicurare una protezione adeguata degli
assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri, è
opportuno coordinare, in particolare, le disposizioni
relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di
assicurazione vita.
(3) Il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta
sulla vita deve essere completato, sotto il duplice profilo
della libertàdi stabilimento e della libertàdi prestazione
dei servizi negli Stati membri, allo scopo di facilitare alle
imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità
l'assunzione di impegni all'interno della Comunitàe di
consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori
stabiliti nel proprio paese, ma anche ad assicuratori
aventi la sede sociale nella Comunitàe stabiliti in
altri Stati membri.
(4) In applicazione del trattato, è vietato qualsiasi trattamento
discriminatorio in materia di prestazione di
servizi basato sul fatto che un'impresa non è stabilita
nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. Tale
divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da
qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si
tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o
succursale.
(5) La presente direttiva rappresenta perciò una tappa
importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali
in un unico mercato integrato, tappa che deve essere
completata da altri strumenti comunitari, consentendo a
tutti i contraenti di fare ricorso a qualsiasi assicuratore
che abbia la propria sede sociale nella Comunitàe che vi
svolga la propria attivitàin regime di libero stabilimento
o di libera prestazione dei servizi, garantendo loro al
tempo stesso un livello adeguato di tutela.
(6) La presente direttiva è parte del corpus normativo comunitario
relativo all'assicurazione sulla vita che inoltre
include la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle imprese di assicurazione (7).
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/1
(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 1.
(2) GU C 123 del 25.4.2001, pag. 24.
(3) Parere del Parlamento europeo del 15 marzo 2001 (GU C 343 del
5.12.2001, pag. 202), posizione comune del Consiglio del 27
maggio 2002 (GU C 170 E del 16.7.2002, pag. 45) e decisione del
Parlamento europeo del 25 settembre 2002 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
168 del 18.7.1995, pag. 7).
(5) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50. Direttiva modificata dalla direttiva
92/96/CEE (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1).
(6) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva
2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del
17.11.2000, pag. 27). (7) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.
(7) L'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di
armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad
ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni
e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere
possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in
tutta la Comunitàe l'applicazione del principio del
controllo da parte dello Stato membro d'origine.
(8) Di conseguenza, l'accesso all'attivitàassicurativa e l'esercizio
della stessa sono subordinati alla concessione di
un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle
autoritàdello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione
ha la propria sede sociale. Grazie a tale autorizzazione,
l'impresa può svolgere le proprie attivitàovunque
nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia
in regime di libera prestazione di servizi. Lo Stato
membro della succursale o della libera prestazione di
servizi non può richiedere una nuova autorizzazione alle
imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le
proprie attivitàassicurative e che sono giàautorizzate
nello Stato membro d'origine.
(9) Le autoritàcompetenti non dovrebbero accordare o
mantenere l'autorizzazione di un'impresa di assicurazione,
qualora gli stretti legami che la uniscono ad altre
persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo
esercizio del loro compito di vigilanza. Anche le
imprese di assicurazione giàautorizzate devono dare
soddisfazione alle autoritàcompetenti in questo senso.
(10) La definizione di «stretti legami» data nella presente direttiva
è costituita da criteri minimi e ciò non osta a che gli
Stati membri possano fare riferimento anche a situazioni
diverse da quelle che rientrano nella definizione in
questione.
(11) Il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del
capitale di una societànon costituisce una partecipazione,
che implica «stretti legami», se tale acquisizione
viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo
e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e
la politica finanziaria dell'impresa.
(12) I principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato
dallo Stato membro d'origine esigono che le autoritàcompetenti
di ogni Stato membro non concedano o
revochino l'autorizzazione qualora elementi come il
programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente
svolte indichino in modo evidente che l'impresa
di assicurazione ha scelto il sistema giuridico di uno
Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in
vigore in un altro Stato membro sul cui territorio
intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie
attività. Un'impresa di assicurazione deve essere autorizzata
nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria.
D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che
l'amministrazione centrale di un'impresa di assicurazione
sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che
essa vi operi effettivamente.
(13) Per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione
di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento
dell'impresa e, dall'altra, del luogo dell'impegno. Occorre
ugualmente adottare una definizione dell'impegno. È
opportuno inoltre delimitare l'attivitàesercitata in
regime di stabilimento rispetto a quella esercitata in
libera prestazione di servizi.
(14) Una classificazione per ramo è necessaria allo scopo di
determinare, in particolare, le attivitàche formano
oggetto dell'autorizzazione obbligatoria.
(15) È opportuno escludere del campo di applicazione della
presente direttiva talune mutue che, in virtù del loro
regime giuridico, soddisfano condizioni di sicurezza ed
offrono garanzie finanziarie specifiche. Occorre altresì
escludere taluni enti la cui attivitàabbraccia solo un
settore molto ristretto ed è statutariamente limitata.
(16) L'assicurazione sulla vita è oggetto di autorizzazione ufficiale
e di controllo in ciascuno Stato membro. Le condizioni
per il rilascio o la revoca di detta autorizzazione
dovranno essere definite. È indispensabile prevedere un
ricorso giurisdizionale contro le decisioni di rifiuto o di
revoca dell'autorizzazione stessa.
(17) Occorre precisare i poteri e i mezzi di controllo delle
autoritàcompetenti e inoltre prevedere disposizioni
specifiche riguardanti l'accesso, l'esercizio e il controllo
dell'attivitàsvolta in libera prestazione di servizi.
(18) Spetta alle autoritàcompetenti dello Stato membro d'origine
vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di
assicurazione, in particolare sulla solvibilitàe sulla costituzione
di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro
rappresentazione mediante congrue attività.
(19) È opportuno rendere possibili gli scambi di informazioni
tra le autoritàcompetenti e le autoritào gli organismi
che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare
la stabilitàdel sistema finanziario. Per preservare la riservatezza
delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi
destinatari deve restare rigorosamente limitato.
(20) Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider
trading, anche quando riguardano imprese diverse
dalle imprese di assicurazione, sono tali da pregiudicare
la stabilitànonché l'integrità del sistema finanziario.
(21) È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare gli
scambi di informazioni.
L 345/2 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
(22) Qualora sia prevista la possibilitàdi divulgare le informazioni
soltanto previo assenso esplicito delle autorità
competenti, queste possono, nel caso, subordinare tale
assenso all'adempimento di condizioni rigorose.
(23) Gli Stati membri possono concludere accordi sullo
scambio d'informazioni con paesi terzi a condizione che
la comunicazione delle informazioni in questione sia
soggetta ad adeguate garanzie di segreto d'ufficio.
(24) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle
imprese di assicurazione nonché la tutela dei clienti delle
imprese di assicurazione, è necessario prevedere che un
revisore debba informare tempestivamente le autorità
competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva,
nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza
di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione
finanziaria o l'organizzazione amministrativa e
contabile dell'impresa di assicurazione.
(25) In base all'obiettivo perseguito, è auspicabile che gli Stati
membri prevedano che tale obbligo si applichi in ogni
caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio
delle sue funzioni presso un'impresa che ha
stretti legami con un'impresa di assicurazione.
(26) L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza
alle autoritàcompetenti taluni fatti o decisioni
riguardanti un'impresa di assicurazione acquisiti nell'esercizio
delle loro funzioni presso un'impresa non assicurativa
non modifica di per sé la natura del loro incarico
presso tale impresa né il modo in cui devono adempiere
le loro funzioni presso tale impresa.
(27) La realizzazione delle operazioni di gestione di fondi
collettivi di pensione non può in alcun caso pregiudicare
i poteri conferiti alle rispettive autoritànei confronti
degli enti titolari delle attivitàper cui è prevista tale
gestione.
(28) Talune disposizioni della presente direttiva definiscono
norme minime. Lo Stato membro di origine può
imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese
di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità
competenti.
(29) Le autoritàcompetenti degli Stati membri devono
pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad
assicurare l'esercizio ordinato delle attivitàdell'impresa
di assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in
regime sia di libero stabilimento, sia di libera prestazione
dei servizi. In particolare, esse devono poter adottare
appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni
volte a prevenire irregolaritàed infrazioni eventuali alle
disposizioni in materia di controllo delle assicurazioni.
(30) Le disposizioni relative al trasferimento di portafoglio
sono completate da disposizioni che riguardano specificamente
il caso in cui il portafoglio di contratti conclusi
in regime di prestazione di servizi è trasferito ad un'altra
impresa.
(31) Le disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio
devono essere conformi al regime giuridico dell'autorizzazione
unica previsto dalla presente direttiva.
(32) Occorre vietare alle imprese costituite successivamente
alle date indicate all'articolo 18, paragrafo 3, di praticare
il cumulo dell'assicurazione vita e dell'assicurazione
danni. È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilitàdi
permettere alle imprese praticanti tale cumulo alle
date pertinenti indicate all'articolo 18, paragrafo 3, di
continuare a praticarlo purché adottino una gestione
distinta per ciascuna loro attività, affinché vengano
salvaguardati i rispettivi interessi degli assicurati vita e
degli assicurati danni e gli obblighi finanziari minimi di
una delle attivitànon siano sopportati dall'altra attività.
È inoltre opportuno lasciare agli Stati membri la possibilitàdi
obbligare le imprese esistenti che praticano il
cumulo, stabilite nel loro territorio, a porre fine a detto
cumulo. È peraltro opportuno esercitare un particolare
controllo sulle imprese specializzate quando un'impresa
di assicurazione danni appartenga allo stesso gruppo
finanziario cui appartiene un'impresa di assicurazione
sulla vita.
(33) Nessuna disposizione della presente direttiva vieta alle
imprese multirami di scindersi in due imprese, praticando
l'una l'assicurazione sulla vita, l'altra l'assicurazione
diversa dall'assicurazione sulla vita. Per realizzare
questa separazione nelle migliori condizioni possibili, è
opportuno permettere agli Stati membri di prevedere,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
concorrenza, un regime fiscale appropriato per quanto
riguarda in particolare le plusvalenze che potrebbero
risultare da questa separazione.
(34) Gli Stati membri che lo desiderano devono avere la
possibilitàdi concedere ad una stessa impresa autorizzazioni
per i rami previsti nell'allegato I e per le operazioni
di assicurazione che rientrano nei rami 1 e 2 dell'allegato
della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio
1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di
accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita (1). Tuttavia tale possibilità
deve essere soggetta a determinate condizioni di rispetto
delle regole contabili e delle regole in materia di liquidazione.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/3
(1) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17).
(35) Per la tutela degli assicurati è necessario che ogni
impresa di assicurazione costituisca riserve tecniche
sufficienti. Il calcolo di queste ultime si basa essenzialmente
su principi attuariali che è opportuno coordinare,
onde agevolare il reciproco riconoscimento delle disposizioni
prudenziali applicabili nei vari Stati membri.
(36) In un intento di prudenza, è auspicabile stabilire un
coordinamento minimo delle regole in materia di limitazione
del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo delle
riserve tecniche. Risulta appropriato lasciare agli Stati
membri la possibilitàdi scegliere liberamente il metodo
da adottare per tale limitazione, dato che tutti i metodi
attualmente applicati sono ugualmente corretti, prudenziali
ed equivalenti.
(37) È necessario coordinare le norme concernenti il calcolo
delle riserve tecniche, nonché le norme che disciplinano
la diversificazione, la localizzazione e la congruenza
delle attivitàdi contropartita delle riserve tecniche, al
fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni
degli Stati membri. Tale coordinamento deve
tener conto della liberalizzazione dei movimenti di capitali
prevista all'articolo 56 del trattato, nonché dei
progressi compiuti dalla Comunitàai fini del completamento
dell'unione economica e monetaria.
(38) Lo Stato membro d'origine non può esigere dalle
imprese di assicurazione di investire le attivitàdi contropartita
delle loro riserve tecniche in categorie determinate
di cespiti, essendo tali prescrizioni incompatibili
con la libera circolazione dei capitali sancita dall'articolo
56 del trattato.
(39) È necessario che le imprese di assicurazione dispongano,
oltre che di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche,
sufficienti a far fronte agli impegni contratti, di
una riserva complementare, detta margine di solvibilità,
rappresentata dal patrimonio libero e, con l'accordo
dell'autoritàcompetente, da elementi impliciti del patrimonio,
destinata ad ammortizzare gli effetti di eventuali
variazioni economiche favorevoli. Questo requisito costituisce
un elemento importante del sistema di vigilanza
prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati
e dei contraenti di assicurazione. Per garantire
che, sotto questo profilo, gli obblighi imposti siano
determinati in base a criteri oggettivi, tali da consentire
alle imprese aventi la stessa entitàdi competere su un
piano di parità, occorre prevedere che questo margine
sia commisurato al complesso degli impegni dell'impresa
ed alla natura e gravitàdei rischi delle diverse attività
che rientrano nel campo di applicazione della presente
direttiva. Tale margine deve dunque essere diverso a
seconda che si tratti di rischi di investimento, di rischi di
mortalitào soltanto di rischi di gestione e quindi deve
essere determinato in funzione ora delle riserve matematiche
e dei capitali sotto rischio presi a carico dell'impresa,
ora dei premi e contributi incassati, ora unicamente
delle riserve ed ora in funzione dei fondi delle
associazioni tontinarie.
(40) La direttiva 92/96/CEE prevede una definizione provvisoria
di mercato regolamentato, in attesa dell'adozione di
una direttiva sui servizi di investimento in materia di
valori mobiliari che armonizzeràtale concetto a livello
comunitario. La direttiva 93/22/CEE, del 10 maggio
1993, sui servizi di investimento in materia di valori
mobiliari (1) prevede una definizione di mercato regolamentato,
escludendo tuttavia dal suo campo di applicazione
le attivitàdi assicurazione sulla vita. È opportuno
applicare il concetto di mercato regolamentato anche
alle attivitàdi assicurazione sulla vita.
(41) L'elenco degli elementi che si prestano ad essere utilizzati
per la costituzione del margine di solvibilità,
richiesto dalla presente direttiva, deve tener conto dei
nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate
alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei
loro fondi propri. Tenuto conto dell'evoluzione del
mercato per quanto riguarda la copertura di riassicurazione
acquistata dagli assicuratori primari, è necessario
che le autoritàcompetenti siano abilitate a diminuire in
talune condizioni la riduzione del margine di solvibilità
richiesto. Per migliorare la qualitàdel margine di solvibilità,
è opportuno limitare la possibilità di includere utili
futuri nel margine di solvibilitàdisponibile subordinandola
a determinate condizioni e sopprimendola
comunque a partire dal 2009.
(42) È necessario esigere un fondo di garanzia il cui importo
e la cui composizione siano tali da fornire la garanzia
che le imprese dispongano di mezzi adeguati fin dal
momento della loro costituzione e che, nel corso dell'attività,
il margine di solvibilità non scenda in nessun caso
al di sotto di un livello minimo di sicurezza. Tale fondo
di garanzia deve essere costituito, nella sua globalitào
per una parte determinata, da elementi espliciti del patrimonio.
(43) Per evitare, in futuro, innalzamenti bruschi di notevole
entitàdel fondo minimo di garanzia, occorre istituire un
meccanismo che ne preveda l'adeguamento all'evoluzione
dell'indice europeo dei prezzi al consumo. La
presente direttiva dovrebbe fissare norme minime per il
margine di solvibilitàe gli Stati membri di origine
dovrebbero poter emanare norme più severe per le
imprese di assicurazione autorizzate dalle autoritànazionali
competenti.
L 345/4 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
(1) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(44) Divergenti disposizioni vigono negli Stati membri per
quanto riguarda la legge applicabile ai contratti relativi
alle attivitàdisciplinate dalla presente direttiva. L'armonizzazione
delle normative in materia di contratti di assicurazione
non è una condizione preliminare per la
realizzazione del mercato interno delle assicurazioni. La
possibilitàlasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione
della propria normativa ai contratti di assicurazione
coi quali sono assunti impegni sul loro territorio
offre quindi garanzie sufficienti ai contraenti. La libertà
di scegliere come legge applicabile al contratto una legge
diversa da quella dello Stato dell'impegno può essere
accordata in taluni casi secondo regole che tengano
conto delle circostanze specifiche.
(45) Per i contratti di assicurazione sulla vita è opportuno
consentire ai contraenti di recedere dal contratto entro
un termine compreso fra 14 e 30 giorni.
(46) Nel quadro del mercato unico, è nell'interesse del
contraente aver accesso alla più ampia gamma possibile
di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di
poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze.
Spetta allo Stato membro dell'impegno vigilare affinché
non sussista alcun ostacolo alla possibilitàdi commercializzare
nel suo territorio tutti i prodotti assicurativi
offerti nella Comunità, purché detti prodotti non siano
contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale
in vigore nello Stato membro dell'impegno e nella
misura in cui l'interesse generale non sia salvaguardato
dalle disposizioni dello Stato membro d'origine,
sempreché tali disposizioni si applichino senza discriminazioni
a qualsiasi impresa operante in detto Stato
membro e siano obiettivamente necessarie e proporzionate
all'obiettivo perseguito.
(47) Gli Stati membri devono poter vigilare affinché i
prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale
utilizzata per la copertura degli impegni sottoscritti nel
loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera
prestazione di servizi rispettino le disposizioni giuridiche
specifiche di interesse generale applicabili. I sistemi di
controllo da utilizzare devono adattarsi alle esigenze del
mercato interno senza costituire una condizione preliminare
all'esercizio dell'attivitàassicurativa. In questa
prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle
condizioni assicurative non sembrano giustificati. È
opportuno di conseguenza predisporre altri sistemi più
appropriati alle esigenze del mercato interno e tali da
permettere ad ogni Stato membro di garantire l'essenziale
tutela dei contraenti.
(48) Occorre prevedere una collaborazione tra le competenti
autorità— degli Stati membri, nonché tra queste e la
Commissione.
(49) È opportuno predisporre un regime di sanzioni applicabili
quando l'impresa di assicurazione non si conforma,
nello Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, alle
disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili.
(50) È necessario prevedere misure per il caso che la situazione
finanziaria dell'impresa diventi tale da renderle
difficile il rispetto dei suoi impegni. In situazioni particolari,
nelle quali i diritti dei contraenti sono a rischio,
occorre che le autoritàcompetenti siano abilitate ad
intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur
essendo tenute, nell'esercizio dei loro poteri, ad informare
le imprese di assicurazione delle ragioni che motivano
il loro intervento, conformemente ai principi di
buona amministrazione e di rispetto delle procedure.
Finché tale situazione perduri, le autoritàcompetenti
dovrebbero essere tenute a non rilasciare il certificato
attestante che l'impresa di assicurazione dispone di un
margine si solvibilitàsufficiente.
(51) È ammesso che lo Stato membro di origine, per l'applicazione
dei principi attuariali conformi alla presente
direttiva, possa esigere la comunicazione sistematica
delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei
contratti e delle riserve tecniche, escludendo dalla comunicazione
delle basi tecniche la notifica delle condizioni
generali e particolari dei contratti, nonché delle tariffe
commerciali dell'impresa.
(52) Nel quadro di un mercato interno delle assicurazioni il
consumatore potràscegliere tra una gamma più ampia e
più diversificata di contratti. Per beneficiare appieno di
tale varietàe della maggiore concorrenza, egli deve
disporre delle informazioni necessarie a scegliere il
contratto più consono alle sue esigenze. Le informazioni
risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli
impegni può protrarsi per un arco di tempo molto
lungo. È quindi opportuno coordinare le disposizioni
minime affinché il consumatore sia informato in modo
chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali
dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli
estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei
contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto.
(53) La pubblicitàdei prodotti di assicurazione è essenziale
per agevolare l'esercizio effettivo delle attivitàassicurative
nella Comunità. È opportuno lasciare alle imprese di
assicurazione la possibilitàdi ricorrere a tutti i normali
mezzi di pubblicitànello Stato membro della succursale
o della prestazione di servizi. Tuttavia gli Stati membri
possono esigere il rispetto della loro normativa in
materia di forma e contenuto della pubblicitàin
questione, derivante dagli atti comunitari adottati in
materia di pubblicitào da disposizioni emanate dagli
Stati membri per ragioni d'interesse generale.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/5
(54) Nel quadro del mercato interno nessuno Stato membro
può ormai vietare l'esercizio simultaneo dell'attivitàassicurativa
sul proprio territorio in regime di stabilimento
ed in regime di prestazione di servizi.
(55) In taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non
sono assoggettate ad alcuna forma di imposizione indiretta,
mentre nella maggioranza di essi vengono applicate
imposte particolari ed altre forme di contributo.
Negli Stati membri nei quali sono riscosse dette imposte
e contributi esistono sensibili divergenze in fatto di strutture
e di aliquote. È opportuno evitare che le differenze
esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i
servizi di assicurazione tra Stati membri. Fatta salva una
successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime
fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato
membro in cui è sottoscritto l'impegno, si può ovviare a
tale inconveniente e spetta agli Stati membri stabilire le
modalitàdi riscossione di tali imposte e contributi.
(56) Occorre realizzare un coordinamento comunitario in
materia di liquidazione delle imprese di assicurazione. È
sin d'ora essenziale prevedere che, in caso di liquidazione
di un'impresa di assicurazioni, il sistema di garanzia istituito
in ciascuno Stato membro conferisca paritàdi trattamento
a tutti i creditori di assicurazione, senza distinzione
di nazionalitàdei creditori medesimi e a prescindere
dalle modalitàdi sottoscrizione dell'impegno.
(57) Le regole coordinate riguardanti l'esercizio delle attività
di assicurazione diretta all'interno della Comunità
devono in linea di massima applicarsi a tutte le imprese
che operano sul mercato e quindi anche alle agenzie ed
alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata
fuori della Comunità. La presente direttiva prevede,
quanto alle modalitàdi controllo, disposizioni particolari
nei confronti di tali agenzie e succursali, in quanto il
patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di
fuori della Comunità.
(58) Occorre prevedere la conclusione di accordi di reciprocitàcon
uno o più paesi terzi, al fine di permettere l'attenuazione
di tali condizioni speciali, pur rispettando il
principio che le agenzie e le succursali di tali imprese
non devono ottenere un trattamento più favorevole delle
imprese della Comunità.
(59) È opportuno prevedere una procedura elastica che
consenta di valutare la reciprocitàcon i paesi terzi su
una base comunitaria. Tale procedura non ha lo scopo
di chiudere i mercati finanziari della Comunità, poiché la
Comunitàsi propone di conservare i suoi mercati finanziari
aperti al resto del mondo, ma di migliorare la liberalizzazione
dei mercati finanziari globali in altri paesi
terzi. Pertanto, la presente direttiva prevede procedure
di negoziazione con paesi terzi. In ultima istanza deve
essere prevista la possibilitàdi adottare misure, consistenti
nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione
o nella limitazione di nuove autorizzazioni, con la
procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della
decisione 1999/468/CE (1).
(60) La presente direttiva deve prevedere disposizioni relative
alle prove d'onorabilitàe d'assenza di fallimento.
(61) Al fine di chiarire il regime giuridico applicabile alle attivitàdi
assicurazione sulla vita coperte dalla presente
direttiva, è opportuno adattare le disposizioni delle direttive
79/267/CEE, 90/619/CEE e 92/96/CEE. A tale scopo
è opportuno modificare le disposizioni riguardanti la
fissazione di un margine di solvibilitàe i diritti acquisiti
dalle succursali di imprese di assicurazione costituite
precedentemente al 1o luglio 1994. È altresì opportuno
determinare il contenuto del programma di attivitàdelle
succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi stabilite
nella Comunità.
(62) Potràrisultare necessario, a determinati intervalli di
tempo, apportare modifiche tecniche alle norme dettagliate
che figurano nella presente direttiva, in modo da
tener conto dell'evoluzione futura del settore assicurativo.
La Commissione procederàa tali modifiche, nella
misura in cui esse siano necessarie, dopo aver consultato
il comitato consultivo per le assicurazioni, istituito dalla
direttiva 91/675/CE del Consiglio (2), nell'ambito dei
poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dalle
disposizioni del trattato. Tali modifiche, costituendo delle
misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della
decisione 1999/468/CE, devono essere adottate secondo
la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5
della stessa.
(63) Ai sensi dell'articolo 15 del trattato, occorre tener conto
dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da
alcune economie che presentano differenze di sviluppo.
Occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un
regime transitorio che consenta un'applicazione graduale
delle disposizioni della presente direttiva.
(64) Le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE accordano una
deroga particolare ad alcune imprese esistenti al
momento dell'adozione delle direttive stesse. Tali
imprese hanno successivamente modificato la loro struttura.
Esse non richiedono pertanto più alcuna deroga
speciale di tal genere.
(65) La presente direttiva deve far salvi i termini di attuazione
e di applicazione da parte degli Stati membri delle direttive
di cui all'allegato IV parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L 345/6 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(2) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.
SOMMARIO
TITOLO I DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 10
Articolo 1 Definizioni . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 10
Articolo 2 Campo d'applicazione .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 11
Articolo 3 Attività, imprese ed enti esclusi . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 11
TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA DEL RAMO VITA . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 12
Articolo 4 Principio di autorizzazione . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 12
Articolo 5 Campo d'applicazione dell'autorizzazione . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 12
Articolo 6 Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 12
Articolo 7 Programma di attività. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 13
Articolo 8 Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14
Articolo 9 Rifiuto dell'autorizzazione . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14
TITOLO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14
Capo 1 Principi e metodi di vigilanza finanziaria .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14
Articolo 10 Autoritàcompetenti e oggetto della vigilanza . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14
Articolo 11 Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14
Articolo 12 Divieto dell'obbligo di cessione a un ente pubblico . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14
Articolo 13 Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali: poteri di vigilanza . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14
Articolo 14 Trasferimento del portafoglio .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 15
Articolo 15 Partecipazione qualificata . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 15
Articolo 16 Segreto d'ufficio . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 16
Articolo 17 Obblighi dei revisori . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 18
Articolo 18 Esercizio cumulativo delle attivitàdi assicurazione vita e non-vita .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 18
Articolo 19 Gestione distinta delle attivitàdi assicurazione vita e non-vita . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 19
Capo 2 Regole relative alle riserve tecniche e alla loro rappresentazione . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 19
Articolo 20 Costituzione delle riserve tecniche . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 19
Articolo 21 Premi per nuova produzione . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 21
Articolo 22 Attivi di copertura delle riserve tecniche . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 21
Articolo 23 Categorie di attivi ammessi . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 21
Articolo 24 Regole di diversificazione degli investimenti .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 22
Articolo 25 Contratti collegati a OICVM o a un indice azionario . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 23
Articolo 26 Regole di congruenza . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 24
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/7
Capo 3 Regole relative al margine di solvibilità e al fondo di garanzia . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 24
Articolo 27 Margine di solvibilitàdisponibile . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 24
Articolo 28 Margine di solvibilitàrichiesto . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 25
Articolo 29 Fondo di garanzia . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 26
Articolo 30 Riesame dell'importo del fondo di garanzia . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 26
Articolo 31 Attivi non utilizzati a copertura delle riserve tecniche . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 26
Capo 4 Legge regolatrice dei contratti e condizioni di assicurazione . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 27
Articolo 32 Legge applicabile . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 27
Articolo 33 Interesse generale . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 27
Articolo 34 Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 27
Articolo 35 Termine di rinuncia . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 27
Articolo 36 Informazioni per i contraenti .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 27
Capo 5 Imprese di assicurazione in difficoltà o in situazione irregolare . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 28
Articolo 37 Imprese di assicurazione in difficoltà. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 28
Articolo 38 Piano di risanamento finanziario . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 28
Articolo 39 Revoca dell'autorizzazione . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 29
TITOLO IV DISPOSIZIONI SULLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI . .. . . . . . . . 29
Articolo 40 Condizioni per lo stabilimento di una succursale . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 29
Articolo 41 Libera prestazione di servizi: notifica preventiva allo Stato membro d'origine . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30
Articolo 42 Libera prestazione di servizi: notifica da parte dello Stato membro d'origine . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30
Articolo 43 Libera prestazione di servizi: modifiche di attività. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30
Articolo 44 Lingua . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30
Articolo 45 Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30
Articolo 46 Inosservanza delle disposizioni legislative da parte di un'impresa di assicurazione .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30
Articolo 47 Pubblicità . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 31
Articolo 48 Liquidazione . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 31
Articolo 49 Informazioni statistiche sulle attivitàtransfrontaliere . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 31
Articolo 50 Imposte sui premi . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 31
TITOLO V NORME APPLICABILI ALLE AGENZIE O SUCCURSALI STABILITE NELLA COMUNITÀ E
DIPENDENTI DA IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA FUORI DELLA COMUNITÀ . . . . . 32
Articolo 51 Principi e condizioni dell'autorizzazione . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 32
Articolo 52 Disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 32
Articolo 53 Trasferimento del portafoglio .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 33
Articolo 54 Costituzione di riserve tecniche . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 33
Articolo 55 Margine di solvibilitàe fondo di garanzia . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 33
Articolo 56 Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 34
Articolo 57 Accordi con paesi terzi . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 34
L 345/8 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
TITOLO VI NORME APPLICABILI ALLE AFFILIATE DI UN'IMPRESA MADRE SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE
DI UN PAESE TERZO ED ALLE ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI
TALE IMPRESA MADRE . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 34
Articolo 58 Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 34
Articolo 59 Informazioni sul trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità
. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 34
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 35
Articolo 60 Deroghe speciali e abrogazione delle misure restrittive . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 35
Articolo 61 Prova di onorabilità . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 35
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 36
Articolo 62 Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 36
Articolo 63 Rapporto sull'evoluzione delle operazioni in libera prestazione di servizi . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 36
Articolo 64 Modifiche tecniche . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 36
Articolo 65 Comitato . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 36
Articolo 66 Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione giàesistenti . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 36
Articolo 67 Ricorso giurisdizionale . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 37
Articolo 68 Revisione degli importi espressi in euro . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 37
Articolo 69 Attuazione di nuove disposizioni . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 37
Articolo 70 Comunicazioni alla Commissione . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 37
Articolo 71 Periodo transitorio per gli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38 . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 37
Articolo 72 Direttive abrogate e loro concordanza con la presente direttiva . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 37
Articolo 73 Entrata in vigore . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 38
Articolo 74 Destinatari . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 38
Allegato I Classificazione per ramo . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 39
Allegato II Regole di congruenza . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 39
Allegato III Informazioni per i contraenti .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 40
Allegato IV . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 41
Allegato V . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 45
Parte A Direttive abrogate e successive modifiche (di cui all'articolo 72) . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 45
Parte B Termini di attuazione (di cui all'articolo 72) .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 45
Allegato VI Tavola di concordanza .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 46
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TITOLO I
DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) impresa di assicurazione: ogni impresa che abbia ottenuto
l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo
4;
b) succursale: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di
assicurazione.
È assimilata ad un'agenzia o succursale qualsiasi presenza
permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato
membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma
di una succursale o agenzia, ma si manifesta tramite un
semplice ufficio, gestito da personale dipendente dall'impresa,
o tramite una persona indipendente, ma incaricata di
agire in permanenza per conto dell'impresa alla stessa
stregua di un'agenzia;
c) stabilimento: sede sociale, agenzia o succursale di un'impresa;
d) impegno: un impegno che si concretizza in una delle forme
di assicurazioni o di operazioni di cui all'articolo 2;
e) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la
sede sociale dell'impresa di assicurazione che assume l'impegno;
f) Stato membro della succursale: lo Stato membro in cui è
situata la succursale che assume l'impegno;
g) Stato membro dell'impegno: Stato membro in cui il
contraente ha la residenza abituale ovvero, se il contraente
è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo
stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il
contratto;
h) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro
dell'impegno, quando questo è assunto da un'impresa di
assicurazione o una succursale situata in un altro Stato
membro;
i) controllo: il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa
figlia, previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/
CEE del Consiglio (1), o una relazione della stessa natura tra
una persona fisica o giuridica e un'impresa;
j) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa
direttamente o indirettamente almeno il 10 % del capitale
o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilitàdi esercitare
una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è
detenuta una partecipazione.
Ai fini dell'applicazione di questa definizione negli articoli
8 e 15 e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo
15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui
all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante
l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e
l'informazione da pubblicare su detti valori (2);
k) impresa madre: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e
2 della direttiva 83/349/CEE;
l) impresa figlia: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2
della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa
figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa
madre cui fanno capo tali imprese;
m) mercato regolamentato:
— nel caso d'un mercato situato in un Stato membro, un
mercato regolamentato quale definito all'articolo 1,
punto 13, della direttiva 93/22/CEE,
— nel caso d'un mercato situato in un paese terzo, un
mercato finanziario riconosciuto dallo Stato membro di
origine dell'impresa di assicurazioni che soddisfi requisiti
analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in
esso negoziati devono essere di qualitàcomparabile a
quella degli strumenti negoziati sul mercato regolamentato
o sui mercati dello Stato membro in questione;
n) autoritàcompetenti: le autorità nazionali incaricate, in virtù
di una legge o di altra disposizione normativa, del controllo
delle imprese di assicurazione;
o) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in
una valuta, con corrispondenti attivitàrappresentate o
realizzabili in questa stessa valuta;
p) localizzazione delle attività: la presenza di attività mobiliari
o immobiliari all'interno di uno Stato membro senza però
che le attivitàmobiliari debbano formare oggetto di deposito
e che le attivitàimmobiliari debbano essere soggette a
misure restrittive quali l'iscrizione di ipoteche; le attività
rappresentate da crediti sono considerate come localizzate
nello Stato membro nel quale essi sono realizzabili;
q) capitale a rischio: il capitale uguale al capitale in caso di
decesso, diminuito della riserva matematica del rischio principale;
r) stretti legami: situazione nella quale due o più persone
fisiche o giuridiche sono legate da:
i) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente
o tramite un legame di controllo, il 20 % o più
dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; o
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(1) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). (2) GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.
ii) un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra
un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all'articolo
1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o
da una relazione della stessa natura tra una persona
fisica o giuridica e un'impresa, l'impresa figlia di un'impresa
è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa
madre che è a capo di tali imprese.
Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più
persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali
persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona
da un legame di controllo.
2. Ogni volta che viene fatto riferimento all'euro nella
presente direttiva, il controvalore in moneta nazionale da prendere
in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni
anno è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente
per il quale sono disponibili i controvalori dell'euro in tutte le
pertinenti monete della Comunità.
Articolo 2
Campo d'applicazione
La presente direttiva riguarda l'accesso alle attivitànon salariate
dell'assicurazione diretta, praticate dalle imprese che sono stabilite
in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché
l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite:
1) le seguenti assicurazioni ove risultino da un contratto:
a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione
per il caso di vita, l'assicurazione per il caso
di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione vita con
controassicurazione, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione
di natalità;
b) l'assicurazione di rendita;
c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di
assicurazione vita, ossia in particolare le assicurazioni
per danni corporali, comprese l'incapacitàal lavoro
professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad
infortunio, le assicurazioni per invaliditàa seguito di
infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni
siano contratte in via complementare alle assicurazioni
vita;
d) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito,
denominata «permanent health insurance» (assicurazione
malattia, a lungo termine) non rescindibile;
2) le seguenti operazioni, ove risultino da un contratto,
sempreché siano soggette al controllo delle autoritàamministrative
competenti per la vigilanza sulle assicurazioni
private:
a) le operazioni tontinarie che comportano la costituzione
di associazioni che riuniscono aderenti per capitalizzare
in comune i loro contributi e per ripartire i fondi in tal
modo raccolti tra i superstiti o tra gli aventi diritto dei
deceduti;
b) le operazioni di capitalizzazione basate su una tecnica
attuariale che comporta, quale corrispettivo di versamenti
unici o periodici fissati anticipatamente, impegni
determinati in ordine alla loro durata e al loro importo;
c) le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione,
ossia le operazioni che, per l'impresa interessata, consistono
nel gestire gli investimenti, in particolare le attività
rappresentative delle riserve degli enti che erogano le
prestazioni in caso di morte, in casi di vita o in caso di
cessazione o riduzione d'attività;
d) le operazioni di cui alla lettera c), quando sono accompagnate
da una garanzia assicurativa, relativa o alla conservazione
del capitale o al servizio di un interesse minimo;
e) le operazioni effettuate da societàassicuratrici, quali
quelle previste dal codice francese delle assicurazioni nel
libro IV, titolo 4, capitolo 1;
3) le operazioni dipendenti dalla durata della vita umana, definite
o previste dalla legislazione delle assicurazioni sociali,
quando sono praticate o gestite conformemente alla legislazione
di uno Stato membro da imprese d'assicurazione a
proprio rischio.
Articolo 3
Attività, imprese ed enti esclusi
La presente direttiva non riguarda:
1) i rami definiti nell'allegato della direttiva 73/239/CEE, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 2, punto 1, lettera c);
2) le operazioni degli enti di previdenza e di assistenza che
accordano prestazioni variabili in base alle risorse disponibili
e che determinano forfettariamente il contributo dei loro
iscritti;
3) le operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di cui
all'articolo 2, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti
o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un
gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale,
prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in
caso di cessazione o riduzione d'attività, siano gli impegni
risultanti da tali operazioni coperti o meno integralmente ed
in ogni momento da riserve matematiche;
4) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza
sociale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, punto
3;
5) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di
decesso, qualora l'importo di tali prestazioni non superi il
valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora
tali prestazioni siano erogate in natura;
6) le mutue assicuratrici:
— il cui statuto preveda la possibilitàdi esigere contributi
supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere
al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal
senso, e
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— per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le
attivitàcontemplate dalla presente direttiva non superi 5
milioni di EUR per tre anni consecutivi. Se tale importo
è superato per tre anni consecutivi la presente direttiva
si applica a decorrere dal quarto anno.
Tuttavia, il disposto del presente paragrafo non osta a che
una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o
continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva
7) il «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen
» in Germania salvo eventuali modifiche del suo
statuto per quanto riguarda la competenza;
8) le attivitàdelle imprese di assicurazione pensioni di cui alla
legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TEL)
e altre normative finlandesi in materia, a condizione che:
a) le imprese di assicurazione pensioni giàobbligate, ai
sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati
di contabilitàe di gestione per le loro attività nel
settore delle pensioni, costituiscano inoltre, a decorrere
dalla data dell'adesione, entitàgiuridiche separate per
l'esercizio di tali attività;
b) le autoritàfinlandesi autorizzino in forma non discriminatoria
tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati
membri ad esercitare, conformemente alla legislazione
finlandese, le attivitàspecificate nell'articolo 2 connesse
con tale esenzione allorché:
— detengono la proprietào la partecipazione in una
compagnia o in un gruppo esistente di assicurazione,
— costituiscono o partecipano a nuove compagnie o
gruppi di assicurazioni comprese le imprese di assicurazione
pensioni;
c) le autoritàfinlandesi presentino, entro tre mesi dalla data
dell'adesione, alla Commissione, per approvazione, una
relazione che indichi quali misure sono state adottate per
separare le attivitàTEL dalle normali attivitàdi assicurazione
esercitate dalle imprese finlandesi di assicurazione
per conformarsi a tutti i requisiti della presente direttiva.
TITOLO II
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA DEL RAMO
VITA
Articolo 4
Principio di autorizzazione
L'accesso all'attivitàdi cui alla presente direttiva è subordinato
alla preventiva concessione di un'autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione deve essere richiesta alle autoritàdello Stato
membro d'origine:
a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio
di detto Stato membro;
b) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui
al primo comma, estende la propria attivitàad un intero
ramo o ad altri rami.
Articolo 5
Campo d'applicazione dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è valida per l'intera Comunità. Essa
permette all'impresa di assicurazione di esercitarvi attivitàin
regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di
servizi.
2. L'autorizzazione è accordata per ramo, quale definito
nell'allegato I. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente
desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti
in tale ramo.
Le autoritàcompetenti possono limitare l'autorizzazione
richiesta per un ramo alle sole attivitàcontenute nel
programma di attivitàdi cui all'articolo 7.
Ogni Stato membro può concedere l'autorizzazione per più
rami, sempreché la legislazione nazionale consenta di esercitarli
contemporaneamente.
Articolo 6
Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione
1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione
richiedenti l'autorizzazione:
a) adottino una delle forme seguenti:
— per quanto riguarda il Regno del Belgio: «société
anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite
par actions/commanditaire vennootschap op
aandelen», «association d'assurance mutuelle/onderlinge
verzekeringsvereniging», «société coopérative/coöperatieve
vennootschap»,
— per quanto riguarda il Regno di Danimarca: «aktieselskaber
», «gensidige selskaber», «pensionskasser omfattet
af lov om forsikringsvirksomhed (tvaergående pensionskasser)
»,
— per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania:
«Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
», «öffentlich-rechtliches Wettbewerbs versicherungsunternehmen
»,
— per quanto riguarda la Repubblica francese: «société
anonyme, société d'assurance mutuelle», «institution de
prévoyance régie par le code de la sécurité sociale»,
«institution de prévoyance régie par le code rural»,
«mutuelles régies par le code de la mutualité»,
— per quanto riguarda l'Irlanda: «incorporated companies
limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies
registered under the Industrial and Provident Societies
Acts» «societies registered under the Friendly Societies
Acts»,
— per quanto riguarda la Repubblica italiana: «societàper
azioni», «societàcooperativa», «mutua di assicurazione»,
— per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo:
«société anonyme», «société en commandite par actions»,
«association d'assurances mutuelles», «société coopérative
»,
L 345/12 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
— per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: «naamloze
vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»,
— per quanto riguarda il Regno Unito: «incorporated
companies limited by shares or by guarantee or unlimited
», «societies registered under the Industrial and
Provident Societies Acts», «societies registered or incorporated
under the Friendly Societies Acts», «the association
of underwriters known as Lloyd's»,
— per quanto riguarda la Repubblica ellenica: «ανώνυμη
εταιρία»,
— per quanto riguarda il Regno di Spagna: «sociedad
anónima», «sociedad mutua», «sociedad cooperativa»,
— per quanto riguarda la Repubblica portoghese: «sociedade
anónima», «mútua de seguros»,
— per quanto riguarda la Repubblica d'Austria; «Aktiengesellschaft
», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»,
— per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: «keskinäinen
vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/
försäkringsaktiebolag», «vakuutusyhdistis/
försäkringsförening»,
— per quanto riguarda il regno di Svezia: «försäkringsaktiebolag
», «ömsesidigt försäkringsbolag», «understödsföreningar
».
L'impresa di assicurazione potràassumere altresì la forma di
societàeuropea, quando questa saràistituita.
Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra,
imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico,
purché abbiano lo scopo di fare operazioni di assicurazione
a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto
privato;
b) limitino il loro oggetto sociale alle attivitàpreviste dalla
presente direttiva e alle operazioni che ne discendono direttamente,
escludendo qualsiasi altra attivitàcommerciale;
c) presentino un programma d'attivitàconforme all'articolo 7;
d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo
29, paragrafo 2;
e) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i
necessari requisiti di onorabilitàe di qualificazione o di
esperienza professionale.
2. Quando sussistono stretti legami tra l'impresa di assicurazione
e altre persone fisiche o giuridiche, le autoritàcompetenti
concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano
l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autoritàcompetenti negano inoltre l'autorizzazione se le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un
paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche
con le quali l'impresa di assicurazione ha stretti legami,
ovvero difficoltàinerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo
esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autoritàcompetenti esigono che le imprese di assicurazione
forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter
garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al
presente paragrafo.
3. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione
abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro
in cui hanno la sede statutaria.
4. L'impresa di assicurazione che richiede l'autorizzazione
per l'estensione delle proprie attivitàad altri rami o per l'estensione
di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi
raggruppati in un ramo deve presentare un programma d'attivitàconforme
all'articolo 7.
Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di
solvibilitàdi cui all'articolo 28 e che possiede il fondo di
garanzia di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2.
5. Gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che
esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica
delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione,
delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare
per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché
dei formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione
abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i
contraenti.
In deroga al primo comma e unicamente allo scopo di controllare
il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi
attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione
sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo
delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che tale esigenza
possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione
preventiva per l'esercizio delle sue attività.
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano
in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative che prevedano l'approvazione dello
statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio
normale del controllo.
Entro il 1o luglio 1999, la Commissione presenta al Consiglio
una relazione sull'applicazione del presente paragrafo.
6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 non possono
prevedere l'esame della domanda di autorizzazione in funzione
delle necessitàeconomiche del mercato.
Articolo 7
Programma di attività
Il programma d'attivitàdi cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera
c), e paragrafo 4, deve contenere le indicazioni o giustificazioni
riguardanti:
a) la natura degli impegni che l'impresa di assicurazione si
propone di assumere;
b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;
c) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;
d) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi
e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati
a farvi fronte;
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inoltre, per i primi tre esercizi sociali:
e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle
entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le
operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di
riassicurazione passiva;
f) la situazione probabile di tesoreria;
g) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura
degli impegni e del margine di solvibilità.
Articolo 8
Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata
Le autoritàcompetenti dello Stato membro d'origine non
concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa
all'attivitàassicurativa se prima non hanno ottenuto
comunicazione dell'identitàdegli azionisti o dei soci, diretti o
indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una
partecipazione qualificata, nonché dell'entitàdi questa partecipazione.
Le autoritàcompetenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto
conto della necessitàdi garantire una gestione sana e prudente
dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della qualità
degli azionisti o soci.
Articolo 9
Rifiuto dell'autorizzazione
Ogni decisione di rifiuto dell'autorizzazione deve essere adeguatamente
motivata e notificata all'impresa interessata.
Ciascuno Stato membro prevede la possibilitàdi ricorso giurisdizionale
contro qualsiasi decisione di rifiuto.
La possibilitàdi ricorso giurisdizionale è previsto anche nel
caso in cui le autoritàcompetenti non si siano pronunciate
sulla domanda di autorizzazione allo scadere di un termine di
sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa.
TITOLO III
CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
CAPO 1
PRINCIPI E METODI DI VIGILANZA FINANZIARIA
Articolo 10
Autorità competenti e oggetto dellavigila nza
1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione,
compresa quella sulle attivitàda questa esercitate, rientra nella
competenza esclusiva dello Stato membro d'origine. Se le autoritàcompetenti
dello Stato membro dell'impegno hanno
motivo di ritenere che le attivitàdell'impresa di assicurazioni
possano eventualmente compromettere la soliditàfinanziaria
della stessa, ne informano le autoritàcompetenti dello Stato
membro d'origine dell'impresa in questione. Le autoritàcompetenti
di detto Stato d'origine verificano se l'impresa rispetti i
principi prudenziali definiti nella presente direttiva.
2. La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica,
per l'insieme delle attivitàdell'impresa di assicurazione,
dello stato di solvibilitàe della costituzione di riserve tecniche,
comprese le riserve matematiche, e delle attivitàdi contropartita
in conformitàdelle norme o della prassi stabilite nello Stato
membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello
comunitario.
3. Le autoritàcompetenti dello Stato membro d'origine
prescrivono che qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di
una buona organizzazione amministrativa e contabile e di
adeguate procedure di controllo interno.
Articolo 11
Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato
membro
Gli Stati membri della succursale prevedono che, quando
un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato
membro esercita la propria attivitàtramite una succursale, le
autoritàcompetenti dello Stato membro di origine possano,
dopo averne preventivamente informato le autoritàcompetenti
dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o
tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco
delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria
dell'impresa. Le autoritàdello Stato membro della succursale
possono partecipare a questa verifica.
Articolo 12
Divieto dell'obbligo di cessione aun ente pubblico
Gli Stati membri non possono imporre alle imprese di assicurazione
l'obbligo di cedere una parte delle loro sottoscrizioni relative
alle attivitàdi cui all'articolo 2 ad un organismo ovvero a
degli organismi determinati da disposizioni nazionali.
Articolo 13
Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali:
poteri di vigilanza
1. Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione
aventi sede sociale nel loro territorio la presentazione di un
resoconto annuale, per tutte le operazioni, relativo alla loro
situazione finanziaria e al loro stato di solvibilità.
L 345/14 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
2. Gli Stati membri esigono dalle imprese di assicurazione
con sede sociale nel loro territorio di fornire periodicamente i
documenti necessari per l'esercizio del controllo, nonché i
documenti statistici. Le autoritàcompetenti si comunicano i
documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo.
3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili
affinché le autoritàcompetenti dispongano dei poteri e dei
mezzi necessari per la sorveglianza delle attivitàdelle imprese
di assicurazione con sede sociale nel loro territorio, comprese
le attivitàesercitate fuori di tale territorio, conformemente alle
direttive del Consiglio riguardanti tali attivitàed ai fini della
loro applicazione.
Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle
autoritàcompetenti:
a) di informarsi dettagliatamente circa la situazione dell'impresa
di assicurazione e le sue attivitàcomplessive, in particolare:
— raccogliendo informazioni o richiedendo documenti
relativi all'attivitàassicurativa,
— procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa di
assicurazione;
b) di prendere nei confronti dell'impresa di assicurazione, dei
dirigenti responsabili o delle persone che controllano l'impresa
tutte le misure appropriate e necessarie per garantire
che le attivitàdell'impresa siano conformi alle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative che l'impresa
deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al
programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per
evitare o eliminare irregolaritàche possano ledere gli interessi
degli assicurati;
c) di assicurare l'applicazione di tali misure, se necessario
mediante esecuzione coattiva, con eventuale ricorso agli
organi giudiziari.
Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità
competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti
dagli intermediari.
Articolo 14
Trasferimento del portafoglio
1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato
membro autorizza le imprese di assicurazione con sede sociale
nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio
di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento o
di libera prestazione di servizi, ad un cessionario stabilito nella
Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine
del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto
del trasferimento, del margine di solvibilitànecessario.
2. Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o
in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della
succursale deve essere consultato.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autoritàdello Stato
membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente autorizzano
il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità
competenti degli Stati membri dell'impegno.
4. Le autoritàcompetenti degli Stati membri consultati
comunicano il proprio parere alle autoritàcompetenti dello
Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente
entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Se le autorità
consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio
equivale ad un parere favorevole o ad un tacito accordo.
5. Il trasferimento autorizzato in conformitàdel presente
articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di una
misura di pubblicitàalle condizioni previste dal diritto nazionale.
Il trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli
assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od
obblighi derivanti dai contratti trasferiti.
È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà
per i contraenti di risolvere il contratto, entro un termine stabilito
a decorrere dal trasferimento.
Articolo 15
Partecipazione qualificata
1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o
giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente,
in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata
debbano informarne preventivamente le autoritàcompetenti
dello Stato membro d'origine e comunicare l'entitàdi tale
partecipazione. Le persone fisiche e giuridiche sono altresì
tenute ad informare le autoritàcompetenti dello Stato membro
di origine qualora intendano aumentare la propria partecipazione
qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del
capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %,
33 % o 50 % oppure l'impresa d'assicurazioni divenga una loro
societàfiglia.
Le autoritàcompetenti dello Stato membro d'origine dispongono
di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione
prevista al primo comma per opporsi a detto
progetto se, tenuto conto della necessitàdi garantire una
gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non
siano soddisfatte della qualitàdella persona di cui al primo
comma. In assenza di opposizione, le autoritàpossono fissare
un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al
primo comma.
2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o
giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente,
in un'impresa di assicurazione una partecipazione
qualificata debbano informarne preventivamente le autorità
competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità
prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche
sono parimenti tenute ad informare le autoritàcompetenti
qualora intendano diminuire la propria partecipazione qualificata
in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da
esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 33 % o
50 % oppure l'impresa di assicurazione cessi di essere una loro
societàfiglia.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/15
3. Le imprese di assicurazione comunicano alle autorità
competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano
conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni al loro
capitale che determinano il superamento, in aumento o in
diminuzione, di una delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2.
Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità
degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate,
nonché l'entitàdi queste ultime, così come risultano in
particolare dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o
dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli
obblighi relativi alle societàquotate in una borsa valori.
4. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata
dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di ostacolo
ad una gestione prudente e sana dell'impresa di assicurazione,
le autoritàcompetenti dello Stato membro d'origine
adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione.
Le misure in questione possono in particolare consistere
in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella
sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni
o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.
Misure analoghe sono applicate nei confronti delle persone
fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione
preventiva stabilito al paragrafo 1. Per i casi in cui la
partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autoritàcompetenti,
gli Stati membri, indipendentemente da altre
sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio
dei relativi diritti di voto, oppure la nullitào l'annullabilità dei
voti espressi.
Articolo 16
Segreto d'ufficio
1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che
esercitano o hanno esercitato un'attivitàper le autoritàcompetenti,
nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità
competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di
questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali
persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi
persona o autorità, se non in forma sommaria o globale
cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione,
fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.
Tuttavia, nei casi concernenti un'impresa di assicurazioni
dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta ordinata da un
tribunale, le informazioni riservate che non riguardano i terzi
implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate
nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
2. Il paragrafo 1 non osta a che le autoritàcompetenti dei
vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni
previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione.
Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al
paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione,
che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità
competenti di paesi terzi o con le autoritào organi di paesi
terzi definiti al paragrafo 5 e al paragrafo 6 solo a condizione
che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in
ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste
dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere
destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette
autoritào organi.
Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni
possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle
autoritàcompetenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente
per i fini da esse autorizzati.
4. L'autoritàcompetente che, a norma dei paragrafi 1 o 2,
riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio
delle proprie funzioni e più particolarmente:
— per l'esame delle condizioni di accesso all'attivitàdi assicurazione
e per facilitare il controllo delle condizioni di esercizio
dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulle
riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione
amministrativa e contabile e sul controllo interno, o
— per l'irrogazione di sanzioni, o
— nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione
dell'autoritàcompetente, o
— nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a
norma dell'articolo 67 o di disposizioni speciali previste
dalla presente direttiva e dalle direttive adottate nel settore
delle imprese di assicurazione.
5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni
all'interno di uno stesso Stato membro, qualora esistano più
autoritàcompetenti, o, fra Stati membri, tra le autorità competenti
e:
— le autoritàinvestite della funzione pubblica di vigilanza
sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie, nonché
le autoritàincaricate di vigilare sui mercati finanziari,
— gli organi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle
imprese di assicurazione e in altre procedure analoghe, e
— le persone incaricate del controllo legale dei conti delle
imprese di assicurazione e degli altri enti finanziari,
affinché esse possano svolgere la propria funzione di vigilanza;
tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organi
incaricati della gestione delle procedure obbligatorie di liquidazione
o dei fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per
lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute
dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal
segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.
L 345/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
6. Salva l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati
membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le
autoritàcompetenti e
— le autoritàpreposte alla vigilanza nei confronti degli organi
che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle
imprese di assicurazione e in altri procedimenti analoghi, o
— le autoritàincaricate della vigilanza nei confronti delle
persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle
imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese
di investimento e di altri enti finanziari, o
— gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione, che
esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su
di esse nonché gli organi incaricati della vigilanza nei
confronti di tali attuari.
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltàdi cui al primo
comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti
condizioni:
— le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di
vigilanza o di controllo di cui al primo comma,
— le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal
segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,
— quando le informazioni provengono da un altro Stato
membro, possono essere comunicate solo con l'assenso
esplicito delle autoritàcompetenti che le hanno trasmesse e,
nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno
dato l'autorizzazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati
membri l'identitàdelle autorità, persone o organi abilitati a ricevere
informazioni in forza del presente paragrafo.
7. Salva l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati
membri, per rafforzare la stabilitàdel sistema finanziario,
compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di
informazioni tra le autoritàcompetenti e le autoritào gli organi
incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del
diritto societario e delle relative indagini.
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltàdi cui al primo
comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti
condizioni:
— le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di
vigilanza previste al primo comma,
— le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal
segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,
— quando le informazioni provengono da un altro Stato
membro, possono essere comunicate solo con l'assenso
esplicito delle autoritàcompetenti che le hanno trasmesse e,
nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno
dato l'autorizzazione.
Se in uno Stato membro le autoritào gli organi di cui al primo
comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine
ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a
persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione
pubblica, la possibilitàdi scambio di informazioni prevista al
primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni
previste al secondo comma.
Ai fini dell'applicazione del terzo trattino del secondo comma,
le autoritào gli organi di cui al primo comma comunicano, alle
autoritàcompetenti che hanno trasmesso le informazioni,
l'identitàe il mandato preciso delle persone alle quali saranno
trasmesse tali informazioni.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati
membri l'identitàdelle autorità o degli organi abilitati a ricevere
informazioni in forza del presente paragrafo.
La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione
sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
8. Gli Stati membri possono autorizzare le autoritàcompetenti
a trasmettere:
— alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità
analoghe in quanto autoritàmonetarie,
— all'occorrenza, ad altre autoritàpubbliche incaricate della
vigilanza sui sistemi di pagamento,
informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni e possono
autorizzare tali autoritào organismi a comunicare alle autorità
competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini
delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute
in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al
presente articolo.
9. In deroga ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono
inoltre autorizzare per legge la comunicazione di alcune informazioni
ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali
responsabili per la normativa di vigilanza sugli enti creditizi,
sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie
di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti
servizi.
Tali comunicazioni possono tuttavia essere fornite solo quando
ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.
Gli Stati membri dispongono in ogni caso che le informazioni
ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le
ispezioni di cui all'articolo 11 non possano formare oggetto
delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo
accordo esplicito dell'autoritàcompetente che ha comunicato le
informazioni o dell'autoritàcompetente dello Stato membro in
cui è stata effettuata l'ispezione.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/17
Articolo 17
Obblighi dei revisori
1. Gli Stati membri dispongono almeno che:
a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE
del Consiglio (1), che esercita presso un'impresa di assicurazione
l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/
CEE del Consiglio (2), all'articolo 37 della direttiva 83/349/
CEE o all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio
(3), o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di
segnalare tempestivamente alle autoritàcompetenti fatti o
decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a
conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:
— costituire una violazione sostanziale delle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono
le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano
in modo specifico l'esercizio dell'attivitàdelle imprese di
assicurazione, o
— pregiudicare la continuitàdell'attività dell'impresa di assicurazione,
ovvero
— comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o
l'emissione di riserve;
b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per
quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza
nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a),
esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti
da un legame di controllo, con l'impresa di assicurazione
presso la quale detta persona svolge l'incarico sopra
citato.
2. La comunicazione in buona fede alle autoritàcompetenti
da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/
CEE di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce
violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni
imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative non comporta per
tali persone responsabilitàdi alcun tipo.
Articolo 18
Esercizio cumulativo delle attività di assicurazione vita e
non-vita
1. Salva l'applicazione dei paragrafi 3 e 7, nessuna impresa
può ottenere un'autorizzazione sia a norma della presente direttiva
sia a norma della direttiva 73/239/CEE.
2. In via derogatoria, gli Stati membri possono disporre che:
— le imprese autorizzate in virtù della presente direttiva
possano ottenere anche un'autorizzazione, conformemente
all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, per i rischi di cui
ai punti 1 e 2 dell'allegato di detta direttiva,
— le imprese autorizzate in virtù dell'articolo 6 della direttiva
73/239/CEE, unicamente per i rischi di cui ai punti 1 e 2
dell'allegato di detta direttiva, possano ottenere un'autorizzazione
in virtù della presente direttiva.
3. Salva l'applicazione del paragrafo 6, le imprese di cui al
paragrafo 2 e quelle che,
— alla data del 1o gennaio 1981 per le imprese autorizzate in
Grecia,
— alla data del 1o gennaio 1986 per le imprese autorizzate in
Spagna e Portogallo,
— alla data del 1o gennaio 1995 per le imprese autorizzate in
Austria, Finlandia e Svezia e,
— alla data del 15 marzo 1979 per tutte le altre imprese,
praticavano il cumulo delle due attivitàcontemplate dalla
presente direttiva e dalla direttiva 73/239/CEE, possono continuare
a praticare tale cumulo, purché adottino per ciascuna
delle suddette attivitàuna gestione distinta, conformemente
all'articolo 19 della presente direttiva.
4. Gli Stati membri possono prevedere che le imprese di cui
al paragrafo 2 rispettino le regole contabili cui sono soggette le
imprese di assicurazione autorizzate in virtù della presente
direttiva per tutte le loro attività. Gli Stati membri possono
inoltre prescrivere, in attesa di un coordinamento in materia,
che, per quanto concerne le regole per la liquidazione, le attivitàrelative
ai rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della
direttiva 73/239/CEE esercitate dalle imprese di cui al paragrafo
2 siano anch'esse disciplinate dalle norme applicabili alle attivitàinerenti
all'assicurazione sulla vita.
5. Nei casi in cui un'impresa che esercita le attivitàcontemplate
nell'allegato della direttiva 73/239/CEE abbia legami
finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa di assicurazione
che esercita le attivitàelencate nella presente direttiva,
le autoritàcompetenti degli Stati membri nel cui territorio
tali imprese hanno la propria sede sociale vigilano affinché i
conti delle stesse non siano falsati da convenzioni stipulate tra
di esse o da qualsiasi accordo atto ad influenzare la ripartizione
delle spese e delle entrate.
6. Ciascuno Stato membro può obbligare le imprese di assicurazione
con sede sociale nel proprio territorio a porre fine,
entro termini da esso stabiliti, al cumulo delle attivitàda esse
esercitate alle date di cui al paragrafo 3.
7. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate
in base a una relazione della Commissione al Consiglio in base
alla futura armonizzazione delle norme sulla liquidazione e
comunque entro il 31 dicembre 1999.
L 345/18 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
(1) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.
(2) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).
(3) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35).
Articolo 19
Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e nonvita
1. La gestione distinta di cui all'articolo 18, paragrafo 3,
deve essere organizzata in modo che le attivitàdisciplinate dalla
presente direttiva e quelle disciplinate dalla direttiva 73/239/
CEE siano separate affinché:
— non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati
«vita» e degli assicurati «danni» e in particolare gli assicurati
«vita» godano dei benefici provenienti da tale assicurazione
come se l'impresa di assicurazione praticasse unicamente
l'assicurazione vita,
— gli obblighi finanziari minimi, in particolare i margini di
solvibilità, che sono a carico di una delle attività ai sensi
della direttiva 73/239/CEE o della prima direttiva di coordinamento
danni, non siano sostenuti dall'altra attività.
Tuttavia, uno volta adempiuti gli obblighi finanziari minimi alle
condizioni di cui al primo comma, secondo trattino, e purché
se ne informi l'autoritàcompetente, l'impresa può utilizzare gli
elementi espliciti del margine di solvibilitàancora disponibili
per l'una o l'altra attività.
Le autoritàcompetenti, mediante l'analisi dei risultati delle due
attività, vigilano affinché sia rispettato il presente paragrafo.
2. a) Le scritture contabili devono essere effettuate in modo da
far apparire le fonti dei risultati per ciascuna delle due
attivitàvita e danni. A tale scopo, l'insieme delle entrate
(in particolare premi, versamenti dei riassicuratori, redditi
finanziari) e delle spese (in particolare prestazione di assicurazione,
versamenti alle riserve tecniche, premi di riassicurazione,
spese di funzionamento per le operazioni di
assicurazione) sono ripartite in base alla loro origine. Gli
elementi comuni alle due attivitàsono imputati secondo
un criterio di ripartizione che deve essere approvato
dall'autoritàcompetente.
b) Le imprese di assicurazione devono, in base alle scritture
contabili, elaborare un documento da cui risultino in
modo distinto gli elementi corrispondenti a ciascuno dei
margini di solvibilità, in conformità dell'articolo 27 della
presente direttiva e dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 73/239/CEE.
3. In caso di insufficienza di uno dei margini di solvibilità, le
autoritàcompetenti applicano all'attività in cui si riscontra tale
insufficienza le misure previste dalla corrispondente direttiva, a
prescindere dai risultati ottenuti nell'altra attività. In deroga al
paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, queste misure
possono comportare l'autorizzazione di trasferimento da una
attivitàall'altra.
CAPO 2
REGOLE RELATIVE ALLE RISERVE TECNICHE E ALLA LORO
RAPPRESENTAZIONE
Articolo 20
Costituzione delle riserve tecniche
1. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di
assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti, ivi
comprese le riserve matematiche, relative all'insieme delle sue
attività.
L'ammontare di tali riserve è determinato in base ai principi
seguenti.
A. i) Le riserve tecniche di assicurazione vita devono essere
calcolate in base ad un metodo attuariale prospettivo
sufficientemente prudente, tenendo conto di tutti gli
obblighi futuri conformemente alle condizioni stabilite
per ciascun contratto in corso, tra cui:
— tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di
riscatto garantiti,
— le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno
diritto collettivamente o individualmente, siano tali
partecipazioni definite come acquisite, dichiarate, o
assegnate,
— tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini
del contratto,
— le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni,
tenendo altresì conto dei premi futuri da incassare.
ii) Può essere utilizzato un metodo retrospettivo se è possibile
dimostrare che le riserve tecniche calcolate in base
a tale metodo non sono inferiori a quelle risultanti da
un metodo prospettivo sufficientemente prudente,
ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo
per il tipo di contratto in questione.
iii) Per valutazione prudente non si intende una valutazione
in base alle ipotesi considerate maggiormente probabili,
bensì una valutazione che comprenda un margine ragionevole
per variazioni sfavorevoli dei vari fattori pertinenti.
iv) Il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve
essere prudente non solo di per sé, ma anche quando si
prende in considerazione il metodo di valutazione delle
attivitàrappresentative di tali riserve.
v) Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente
per ciascun contratto. Il ricorso ad approssimazioni
ragionevoli o a generalizzazioni è tuttavia autorizzato
quando vi sia motivo di supporre che porteranno
all'incirca ai medesimi risultati dei calcoli singoli. Il principio
del calcolo singolo non osta alla costituzione di
riserve supplementari per rischi generali che non sono
riferibili ad elementi singoli.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/19
vi) Quando è garantito il valore di riscatto di un contratto,
l'entitàdelle riserve matematiche per il contratto medesimo
deve in qualsiasi momento essere almeno pari al
valore garantito nello stesso momento.
B. Il tasso di interesse utilizzato deve essere scelto in base a
criteri prudenziali. È fissato secondo le norme dell'autorità
competente dello Stato membro d'origine, in applicazione
dei principi seguenti.
a) Per tutti i contratti, l'autoritàcompetente dello Stato
membro dell'origine dell'impresa di assicurazione fissa
uno o più tassi di interesse massimo, in particolare
secondo le regole seguenti:
i) quando i contratti contengono una garanzia di tasso
di interesse, l'autoritàcompetente dello Stato membro
di origine dell'impresa fissa un tasso di interesse
massimo unico. Questo tasso può variare secondo la
moneta in cui è espresso il contratto, purché non sia
superiore al 60 % del tasso dei prestiti obbligazionari
dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto.
Se lo Stato membro decide di fissare, in applicazione
della seconda frase del comma precedente, un tasso
di interesse massimo per i contratti espressi in una
moneta di uno Stato membro, esso consulta preventivamente
l'autoritàcompetente dello Stato membro
nella cui moneta è espresso il contratto;
ii) tuttavia, quando gli attivi dell'impresa di assicurazione
non sono valutati in base al loro valore di
acquisto, uno Stato membro può prevedere che si
possano calcolare uno o più tassi massimi in
funzione del rendimento degli attivi corrispondenti
che si trovano in portafoglio, previa deduzione di un
margine prudenziale, e in particolare per i contratti a
premi periodici, in funzione altresì del rendimento
anticipato degli attivi futuri. Il margine prudenziale e
il tasso o i tassi di interesse massimo applicati al
rendimento anticipato degli attivi futuri sono fissati
dall'autoritàcompetente dello Stato membro di
origine.
b) La fissazione di un tasso d'interesse massimo non
implica che l'impresa di assicurazione sia obbligata ad
utilizzare un tasso così elevato.
c) Lo Stato membro di origine può decidere di non applicare
il limite indicato alla lettera a) alle categorie di
contratti seguenti:
— contratti in unitàdi conto,
— contratti con premi unici fino ad una durata di otto
anni,
— contratti senza partecipazione agli utili nonché ai
contratti di rendita senza valore di riscatto.
Nei casi contemplati dal secondo e terzo trattino del
primo comma, scegliendo un tasso di interesse prudenziale,
si può tener conto della moneta in cui è espresso il
contratto e degli attivi corrispondenti che si trovano in
portafoglio nonché, qualora gli attivi siano valutati al
valore attuale, del rendimento anticipato degli attivi
futuri.
In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere
più elevato del rendimento degli attivi calcolato in base
alle regole contabili dello Stato membro di origine,
previa opportuna deduzione.
d) Lo Stato membro prescrive all'impresa di assicurazione
di costituire nei suoi conti una riserva destinata a far
fronte agli impegni in materia di tassi assunti nei
confronti degli assicurati, qualora il rendimento attuale o
prevedibile dell'attivo dell'impresa non sia sufficiente a
coprire detti impegni.
e) I tassi massimi fissati in applicazione della lettera a) sono
notificati alla Commissione e alle autoritàcompetenti
degli Stati che ne fanno richiesta.
C. Gli elementi statistici della valutazione e l'incidenza stimata
delle spese debbono essere scelti secondo criteri prudenziali,
tenuto conto dello Stato dell'impegno, del tipo di polizza,
nonché delle spese amministrative e delle provvigioni
previste.
D. Per quanto riguarda i contratti che implicano una partecipazione
agli utili, il metodo di valutazione della riserve
tecniche può tener conto implicitamente o esplicitamente
delle future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere,
coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con
il metodo attuale di partecipazione agli utili.
E. La riserva per spese future può essere costituita implicitamente,
ad esempio tenendo conto dei premi futuri al netto
degli oneri di gestione. Tuttavia la riserva complessiva,
implicita o esplicita, non deve essere inferiore a quella cui si
sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale.
F. Il metodo di valutazione delle riserve tecniche non deve
cambiare nei singoli anni in modo discontinuo a seguito di
cambiamenti discrezionali del metodo o degli elementi di
calcolo e deve essere tale da dar luogo alla partecipazione
agli utili in modo adeguato nel corso della durata del
contratto.
2. L'impresa d'assicurazione deve mettere a disposizione del
pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle
riserve tecniche, ivi compreso l'accantonamento delle partecipazioni
agli utili.
3. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di
assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle
sue attivitàmediante attivi congrui a norma dell'articolo 26.
Per le attivitàesercitate nella Comunità, tali attivi debbono
essere ubicati nella Comunità. Gli Stati membri non prescrivono
alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in
un determinato Stato membro. Tuttavia lo Stato membro d'origine
può accordare delle attenuazioni alle norme sulla localizzazione
degli attivi.
4. Lo Stato membro di origine, se ammette la copertura
delle riserve tecniche mediante crediti sui riassicuratori, stabilisce
la percentuale ammessa. Esso non può in tal caso prescrivere
la localizzazione di tali crediti.
L 345/20 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
Articolo 21
Premi per nuovaproduzione
I premi per nuova produzione devono essere sufficienti, in base
ad adeguate ipotesi attuariali, perché l'impresa possa far fronte
all'insieme dei suoi impegni e, in particolare, costituire le
riserve tecniche necessarie.
A tal fine, possono essere presi in considerazione tutti gli
aspetti della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione,
senza che l'apporto di risorse estranee a detti premi e ai relativi
proventi abbia un carattere sistematico e permanente che
potrebbe mettere in questione a termine la solvibilitàdi tale
impresa.
Articolo 22
Attivi di coperturadelle riserve tecniche
Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto
del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di assicurazione in
modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità
degli investimenti dell'impresa di assicurazione, che provvederà
all'adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti.
Articolo 23
Categorie di attivi ammessi
1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di
assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie
di attivi seguenti.
A. Investimenti
a) Buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario
e dei capitali;
b) prestiti;
c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;
d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) e altri fondi d'investimento;
e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali immobiliari.
B. Cr edi t i
f) Crediti sui riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori
nelle riserve tecniche;
g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti
delle stesse;
h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti
da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione;
i) anticipazioni su polizze;
j) crediti d'imposta;
k) crediti verso fondi di garanzia.
C. Al tr i at tivi
l) Immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai
fabbricati, secondo un ammortamento prudente;
m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso
enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere
depositi;
n) spese di acquisizione da ammortizzare;
o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed
altri ratei e risconti;
p) interessi reversibili.
2. Per l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's», le
categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di
credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/
12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o dalle
imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti
dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui
rappresentino fondi appartenenti ai membri.
3. L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi nell'elenco
figurante al primo paragrafo non implica che tutti gli
attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente
essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche.
Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate
che stabiliscano le condizioni d'impiego degli attivi consentiti;
al riguarda esso può esigere garanzie reali o altre garanzie, in
particolare per i crediti nei confronti dei riassicuratori.
Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo
Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei
principi seguenti:
i) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al
netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;
ii) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente
tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare,
le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai
fabbricati sono ammesse a copertura delle riserve tecniche
soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento
prudente;
iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale,
a enti locali o regionali o a persone fisiche sono
ammessi come copertura delle riserve tecniche solo
qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza,
garanzie basate sulla qualitàdel mutuatario, su
ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di
assicurazione o altre forme di garanzie;
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/21
(1) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).
iv) gli strumenti derivati quali «options», «futures» e «swaps» in
relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono
essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a
ridurre il rischio di investimento o consentono una
gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono
essere valutati in modo prudente e possono essere presi in
considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;
v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato
regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve
tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se
consistono in partecipazioni in enti creditizi, in imprese di
assicurazione, nella misura consentita all'articolo 6, e in
imprese di investimento stabilite in uno Stato membro;
vi) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura
delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti
nei confronti di questo stesso terzo;
vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve
tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo
conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i
crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti
da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione
sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente
riscossi da meno di tre mesi;
viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa
figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione,
tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi,
lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione
delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli
attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato
membro d'origine può applicare lo stesso trattamento
degli attivi di altre imprese figlie;
ix) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a
copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con
i metodi di calcolo delle riserve matematiche.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, in circostanze eccezionali
e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro
d'origine può autorizzare, temporaneamente e con decisione
debitamente motivata, altre categorie di attivi a copertura delle
riserve tecniche, fatta salva l'applicazione dell'articolo 22.
Articolo 24
Regole di diversificazione degli investimenti
1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve
tecniche, lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa
di assicurazione di investire non più del:
a) 10 % del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo
terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati sufficientemente
vicini per essere considerati effettivamente come un
unico investimento;
b) 5 % del totale delle riserve tecniche lorde in azioni e altri
valori negoziabili equiparabili ad azioni, in buoni, obbligazioni
e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali
di una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso
mutuatario, considerati globalmente, prestiti che non siano
quelli erogati ad un'autoritàstatale, regionale o locale, o ad
un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più
Stati membri. Tale limite può essere portato al 10 % se l'impresa
non investe più del 40 % delle riserve tecniche lorde
in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti e a mutuatari
nei quali investa più del 5 % dei suoi attivi;
c) 5 % del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non
garantiti, di cui l'1 % per un solo prestito non garantito,
diversi dai prestiti concessi a enti creditizi, a imprese di assicurazione,
nella misura prevista all'articolo 6, e ad imprese
di investimento, aventi sede in uno Stato membro. I limiti
possono essere elevati rispettivamente all'8 % e al 2 %, su
decisione presa caso per caso dall'autoritàcompetente dello
Stato membro di origine;
d) 3 % del totale delle riserve tecniche lorde in consistenza di
cassa;
e) 10 % del totale delle riserve tecniche lorde in azioni, in altri
titoli equiparabili ad azioni e in obbligazioni non negoziate
su un mercato regolamentato.
2. L'assenza nel paragrafo 1 di un limite all'investimento in
una determinata categoria di attivi non significa che gli attivi
inclusi in tale categoria debbano essere ammessi illimitatamente
ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro
di origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le
condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione
ed applicazione delle suddette norme, esso provvede in particolare
al rispetto dei principi seguenti:
i) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere
sufficientemente diversificati e ripartiti in modo da garantire
che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata
categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento
o da un investimento specifico;
L 345/22 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
ii) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di
rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente,
devono essere limitati a livelli di prudenza;
iii) le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto
del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve
tecniche;
iv) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa
figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione,
tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato
membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle
norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi
sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro
d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di
altre imprese figlie;
v) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche
che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve
essere limitata a un livello prudente;
vi) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a taluni enti
creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato
membro di origine può tener conto, per l'applicazione delle
norme e dei principi contenuti nel presente articolo, degli
attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento
può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio
abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia
di proprietàesclusiva dello Stato membro in questione e/o
delle sue autoritàlocali e le sue attività, per statuto, consistano
nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo
Stato o alle autoritàlocali o di prestiti garantiti da questi
ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con
lo Stato o con le autoritàlocali.
3. Nell'ambito delle norme di dettaglio che fissano le condizioni
di utilizzazione degli attivi consentiti, lo Stato membro
tratta in maniera più limitativa:
— i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una
garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca
o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo
sono,
— gli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva 85/611/
CEE e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM
coordinati ai sensi della stessa direttiva,
— i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato
rispetto a quelli che lo sono,
— i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato
monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati,
una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese
appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2000/12/
CE, o i cui emettenti siano organizzazioni internazionali di
cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità,
rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti
presentino queste caratteristiche.
4. Gli Stati membri possono elevare al 40 % il limite di cui
al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora
queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in
uno Stato membro e soggetto, per legge, ad un particolare
controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni.
In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali
obbligazioni devono essere investite, in conformitàalla legge,
in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di
validitàdelle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e che
siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e al
pagamento degli interessi dovuti, in caso di inadempienza
dell'emittente.
5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione
di effettuare investimenti in determinate categorie di
attivi.
6. In deroga al paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su
richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro di
origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata,
può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1,
lettere da a) ad e), fatta salva l'applicazione dell'articolo 22.
Articolo 25
Contratti collegati a OICVM o a un indice azionario
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano
direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM
oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto
dall'impresa di assicurazioni, generalmente suddiviso in
quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono
essere rappresentate con la massima approssimazione possibile,
dalle suddette quote o, qualora queste non siano definite, dai
suddetti attivi.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano
direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore
di riferimento diverso da quelli di cui al paragrafo 1, le riserve
tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate
con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti
il valore di riferimento oppure, qualora le quote non
siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità
che corrispondano al massimo a quelli su cui si basa il valore
di riferimento particolare.
3. Gli articoli 22 e 24 non si applicano agli attivi detenuti
per far fronte ad impegni direttamente collegati alle prestazioni
di cui ai paragrafi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui
all'articolo 24 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di
quelle relative a detti impegni.
4. Qualora le prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendano
una garanzia di risultato per l'investimento o qualsiasi
altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali
corrispondenti si applicano gli articoli 22, 23 e 24.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/23
Articolo 26
Regole di congruenza
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, e
dell'articolo 54, gli Stati membri si conformano all'allegato II
per quanto riguarda le regole di congruenza.
2. Il presente articolo non si applica agli impegni di cui
all'articolo 25.
CAPO 3
REGOLE RELATIVE AL MARGINE DI SOLVIBILITÀ E AL
FONDO DI GARANZIA
Articolo 27
Margine di solvibilità disponibile
1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione
la cui sede sociale si trova sul suo territorio di
disporre costantemente di un margine di solvibilitàsufficiente
per l'insieme delle sue attivitàperlomeno equivalente ai requisiti
fissati dalla presente direttiva.
2. Il margine di solvibilitàdisponibile è costituito dal patrimonio
dell'impresa di assicurazione, libero da qualsiasi
impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali,
comprendente:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo
iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a
condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:
i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi
conti a favore degli iscritti possano essere effettuati
soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione
del margine di solvibilitàdisponibile al di sotto
del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento
dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri
debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;
ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti
di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal
recesso individuale degli iscritti, le autoritàcompetenti
vengano informate con almeno un mese di anticipo ed
entro tale termine possano vietarli;
iii) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere
modificate soltanto dopo che le autoritàcompetenti
abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti
salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);
b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;
c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi
da pagare;
d) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, le riserve di utili
che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono
essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono
state destinate alla partecipazione degli assicurati.
Il margine di solvibilitàdisponibile è diminuito dell'importo
delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.
3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di
solvibilitàdisponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma
unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine di
solvibilitàdisponibile o, se inferiore, del margine di solvibilitàrichiesto,
di cui il 25 % al massimo comprende prestiti
subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative
a durata determinata purché esistano accordi vincolanti
in base a cui, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa
di assicurazione, i prestiti subordinati o le azioni
preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di
tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo
pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.
Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni
seguenti:
i) computo dei soli fondi effettivamente versati;
ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore
a cinque anni. Al più tardi un anno prima della
scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione
delle autoritàcompetenti un piano che precisa
le modalitàper mantenere o portare al livello voluto alla
scadenza il margine di solvibilitàdisponibile, a meno
che l'importo a concorrenza del quale il prestito può
essere incluso nelle componenti del margine di solvibilitàdisponibile
non sia gradualmente ridotto nel corso
degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza.
Le autoritàcompetenti possono autorizzare il rimborso
anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia
stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il
margine di solvibilitàdisponibile della stessa non scenda
al di sotto del livello richiesto;
iii) rimborsabilitàdei prestiti per i quali non è fissata la
scadenza del debito soltanto mediante preavviso di
cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati
come una componente del margine di solvibilità
disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità
competenti sia formalmente richiesto per il rimborso
anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione
informa le autoritàcompetenti, almeno sei mesi
prima della data del rimborso proposta, indicando il
margine di solvibilitàdisponibile e il margine di solvibilitàrichiesto
prima e dopo detto rimborso. Le autorità
competenti autorizzano il rimborso soltanto se il
margine di solvibilitàdisponibile dell'impresa di assicurazione
non rischia di scendere al di sotto del livello
richiesto;
iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza
delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione
dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere
rimborsato prima della scadenza convenuta;
v) possibilitàdi modificare il contratto solo dopo che le
autoritàcompetenti abbiano dichiarato di non opporsi
alla modifica;
L 345/24 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le
azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate
alla lettera a), sino a concorrenza del 50 % del margine di
solvibilitàdisponibile o, se inferiore, del margine di solvibilitàrichiesto
per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati
di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:
i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore
o senza il preventivo accordo dell'autoritàcompetente;
ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione
la possibilitàdi differire il pagamento degli interessi
del prestito;
iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione
devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i
creditori non subordinati;
iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli
devono prevedere la capacitàdel debito e degli interessi
non versati di assorbire le perdite, consentendo nel
contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le
sue attività;
v) computo dei soli importi effettivamente versati.
4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa
all'autoritàcompetente dello Stato membro di origine e con
l'accordo di detta autoritàcompetente, possono altresì essere
ammessi a costituire il margine di solvibilitàdisponibile:
a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50 % degli
utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 % del più
basso fra il margine di solvibilitàdisponibile e il margine di
solvibilitàrichiesto. L'importo degli utili futuri si ottiene
moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta
la durata residua media dei contratti. Tale fattore può
essere al massimo pari a 6. L'utile annuo stimato non può
superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso
degli ultimi cinque esercizi nelle attivitàdi cui all'articolo 2,
punto 1.
Le autoritàcompetenti possono autorizzare l'inclusione di
tale importo ai fini del margine di solvibilitàdisponibile
soltanto:
i) se alle autoritàcompetenti stesse viene presentata una
relazione attuariale che convalida la plausibilitàdella rilevazione
di detti utili nel futuro, e
ii) nella misura in cui quella parte degli utili futuri che deriveràdalle
plusvalenze nette latenti di cui alla lettera c)
non sia giàstata rilevata;
b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore
al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel
premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata
o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica
zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento
per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo
importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma
delle differenze tra i capitali in questione dell'attivitàvita e
le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile
lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo
delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente
iscritto nell'attivo;
c) le plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli
elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano
carattere eccezionale;
d) la metàdell'aliquota non versata del capitale sociale o del
fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di
questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del
margine di solvibilitàdisponibile o, se inferiore, del margine
di solvibilitàrichiesto.
5. Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli
sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli
elementi ammessi a costituire il margine di solvibilitàdisponibile
sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 65,
paragrafo 2.
Articolo 28
Margine di solvibilità richiesto
1. Fatto salvo l'articolo 29, il margine di solvibilitàrichiesto
è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 7 secondo i
rami assicurativi esercitati.
2. Per le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a)
e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento,
e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 3, il
margine di solvibilitàrichiesto è pari alla somma dei due risultati
seguenti:
a) primo risultato:
il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4 % delle
riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle
accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle
cessioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il
rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle
riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione,
e l'importo lordo delle riserve matematiche; tale
rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %;
b) secondo risultato:
per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi,
il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3 % di tali
capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato
per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra
l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico
dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni
in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio,
senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non
può in alcun caso essere inferiore al 50 %.
Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi
una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 %;
per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari
a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 %.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/25
3. Per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2,
punto 1, lettera c), il margine di solvibilitàrichiesto è uguale al
margine di solvibilitàrichiesto per le imprese di assicurazione
di cui all'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si
applica l'articolo 17 di detta direttiva.
4. Per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili,
di cui all'articolo 2, punto 1, lettera d), il margine di
solvibilitàrichiesto è uguale a:
a) un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, calcolata a
norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, più
b) il margine di solvibilitàrichiesto per le imprese di assicurazione
stabilito nell'articolo 16 bis della direttiva 73/239/
CEE; non si applica l'articolo 17 di detta direttiva. Tuttavia,
la condizione di cui al suddetto articolo 16 bis, paragrafo 6,
lettera b), di detta direttiva, concernente la costituzione di
una riserva di senescenza, può essere sostituita dal requisito
dell'assicurazione di gruppo.
5. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2,
punto 2, lettera b), il margine di solvibilitàrichiesto è pari ad
un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche calcolata a norma
del paragrafo 2, lettera a) del presente articolo.
6. Per le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, punto 2,
lettera a), il margine di solvibilitàrichiesto è pari ad un'aliquota
dell'1 % dei fondi delle associazioni.
7. Per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di
cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di
cui all'articolo 2, punto 2, lettere c), d) ed e), il margine di solvibilitàrichiesto
è pari alla somma delle voci seguenti:
a) un'aliquota del 4 % delle riserve tecniche, calcolata secondo
le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente
articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione
assuma un rischio d'investimento;
b) un'aliquota dell'1 % delle riserve tecniche, calcolata a norma
del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura
in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento, ma lo
stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia
fissato per un periodo superiore a cinque anni;
c) un'aliquota del 25 % delle spese nette di amministrazione
dell'ultimo esercizio finanziario pertinenti all'attivitàin
questione, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi
d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese
di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque
anni;
d) un'aliquota dello 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolata a
norma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, nella
misura in cui l'impresa di assicurazione copra un rischio di
mortalità.
Articolo 29
Fondo di garanzia
1. Un terzo del margine di solvibilitàrichiesto di cui all'articolo
28 costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli
elementi di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo
delle autoritàcompetenti dello Stato membro d'origine, paragrafo
4, lettera c).
2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3 milioni
di EUR.
Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto
del fondo di garanzia minimo per le mutue, le societàa forma
mutualistica e le societàa forma di tontina.
Articolo 30
Riesame dell'importo del fondo di garanzia
1. Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 29, paragrafo 2,
sono riesaminati annualmente, e per la prima volta il 20
settembre 2003, per tenere conto delle variazioni dell'indice
europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri
pubblicato da Eurostat.
Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo
di base in euro della variazione percentuale di detto
indice nel periodo tra il 20 marzo 2002 e la data di revisione e
arrotondandolo ad un multiplo di 100 000 EUR.
Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è
inferiore al 5 %, non si opera alcun adeguamento.
2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento
europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e
dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.
Articolo 31
Attivi non utilizzati a copertura delle riserve tecniche
1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la
scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle
riserve tecniche considerate all'articolo 20.
2. Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafi
1, 2, 3 e 5, e l'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma,
gli Stati membri non restringono la libera disponibilitàdegli
attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle
imprese di assicurazione autorizzate.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'adozione delle misure che
gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati,
sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci di
imprese di assicurazione.
L 345/26 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
CAPO 4
LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI E CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE
Articolo 32
Legge applicabile
1. La legge applicabile ai contratti relativi alle attività
previste dalla presente direttiva è quella dello Stato membro
dell'impegno. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo permette, le
parti possono scegliere la legge di un altro paese.
2. Quando il contraente è una persona fisica avente residenza
abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui
ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato
membro di cui il contraente ha la cittadinanza.
3. Se uno Stato membro si compone di più unitàterritoriali
abilitate a dettare proprie norme in materia di obbligazioni
contrattuali, ogni unitàè considerata come un paese ai fini
della determinazione della legge applicabile ai sensi della
presente direttiva.
Uno Stato membro in cui differenti unitàterritoriali dettino
proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali non è
tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai
conflitti che insorgono tra le diverse normative di tali unità
territoriali.
4. Il presente articolo fa salva l'applicazione delle norme
imperative della legge del luogo in cui si svolge il processo,
indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
Qualora il diritto dello Stato membro lo preveda, le norme
imperative dello Stato membro dell'impegno possono essere
applicate solo se, secondo il diritto di quest'ultimo, tali norme
sono di applicazione necessaria, indipendentemente dalla legge
regolatrice del contratto.
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri applicano
ai contratti di assicurazione previsti dalla presente direttiva le
loro norme generali di diritto internazionale privato in materia
di obbligazioni contrattuali.
Articolo 33
Interesse generale
Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al
contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un'impresa
di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all'articolo
4, a condizione che il contratto non sia in contrasto con
le disposizioni legali d'interesse generale in vigore nello Stato
membro dell'impegno.
Articolo 34
Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle
tariffe
Gli Stati membri non adottano disposizioni che prevedano l'approvazione
preventiva o la comunicazione sistematica delle
condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle
tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo
delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed
altri stampati che l'impresa di assicurazione intende utilizzare
nelle proprie relazioni con i contraenti.
Salvo il disposto del primo comma e unicamente allo scopo di
controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai
principi attuariali, lo Stato membro d'origine può esigere la
comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il
calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale
esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una
condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.
Entro il 1o luglio 1999, la Commissione presenta al Consiglio
una relazione sull'applicazione di tali disposizioni.
Articolo 35
Termine di rinuncia
1. Ogni Stato membro richiede che il contraente di un
contratto di assicurazione sulla vita individuale, disponga di un
termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato
che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del
contratto.
La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente
ha l'effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante
dal contratto.
Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati
dalla legge applicabile al contratto, definita all'articolo
32, in particolare per quanto riguarda le modalitàsecondo le
quali il contraente viene informato della conclusione del
contratto.
2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 ai
contratti di durata pari o inferiore a sei mesi oppure allorché,
considerati la situazione del contraente o le circostanze in cui il
contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una
tutela speciale. Nelle rispettive legislazioni, gli Stati membri
specificano i casi in cui il paragrafo 1 non è applicabile.
Articolo 36
Informazioni per i contraenti
1. Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, al
contraente devono essere comunicate le informazioni di cui
all'allegato III, punto A.
2. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la
vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni
elencate all'allegato III, punto B.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/27
3. Lo Stato membro dell'impegno può prescrivere alle
imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari
rispetto a quelle elencate nell'allegato III soltanto se
esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi
essenziali dell'impegno da parte del contraente.
4. Le modalitàdi applicazione del presente articolo e dell'allegato
III sono adottate dallo Stato membro dell'impegno.
CAPO 5
IMPRESE DI ASSICURAZIONE IN DIFFICOLTÀ O IN SITUAZIONE
IRREGOLARE
Articolo 37
Imprese di assicurazione in difficoltà
1. Qualora un'impresa di assicurazione non si conformi alle
disposizioni dell'articolo 20, l'autoritàcompetente dello Stato
membro d'origine dell'impresa può vietare la libera disponibilità
degli attivi dopo aver informato della propria intenzione le
autoritàcompetenti degli Stati membri dell'impegno.
2. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa
di assicurazione il cui margine di solvibilitànon raggiunga più
il minimo prescritto all'articolo 28, l'autoritàcompetente dello
Stato membro di origine esige un piano di risanamento che
deve essere sottoposto alla sua approvazione.
In casi eccezionali, se l'autoritàcompetente ritiene che la posizione
finanziaria dell'impresa di assicurazione stia per degradarsi
ulteriormente, essa può limitare o vietare la libera disponibilitàdegli
attivi dell'impresa di assicurazione. Essa informa di
tutte le misure che ha adottato le autoritàdegli altri Stati
membri nel cui territorio l'impresa di assicurazione svolge la
propria attivitàe queste ultime, su richiesta della prima autorità,
adottano le medesime misure.
3. Se il margine di solvibilitàdiviene inferiore al fondo di
garanzia di cui all'articolo 29, l'autoritàcompetente dello Stato
membro di origine esige dall'impresa di assicurazione un piano
di finanziamento a breve termine il quale deve essere sottoposto
alla sua approvazione.
Essa può inoltre restringere o vietare la libera disponibilitàdegli
attivi dell'impresa di assicurazione. Essa ne informa le autorità
degli Stati membri sul cui territorio l'impresa di assicurazione
esercita un'attività, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse
disposizioni.
4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, le autoritàcompetenti
possono prendere inoltre tutte le misure atte a salvaguardare
gli interessi degli assicurati.
5. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per
vietare, in conformitàalla propria legislazione nazionale, la
libera disponibilitàdegli attivi situati nel suo territorio, su
richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato
membro d'origine dell'impresa di assicurazione, il quale deve
precisare gli attivi che debbono formare oggetto di tali misure.
Articolo 38
Piano di risanamento finanziario
1. Gli Stati membri dispongono che le autoritàcompetenti
possano richiedere alle imprese di assicurazione la presentazione
di un piano di risanamento finanziario, qualora dette
autoritàritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio.
Tale piano deve come minimo comprendere indicazioni particolareggiate
o una documentazione sugli elementi seguenti per
i tre esercizi successivi:
a) previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le
spese generali correnti e le provvigioni;
b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di
entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le
operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di
riassicurazione passiva;
c) la situazione probabile di tesoreria;
d) previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura
degli impegni e del margine di solvibilitàrichiesto;
e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.
2. Qualora i diritti degli assicurati siano a rischio, a seguito
del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, gli
Stati membri dispongono che le autoritàcompetenti possano
imporre alle imprese di assicurazione la costituzione di un
margine di solvibilitàpiù elevato, al fine di garantire che l'impresa
di assicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di
solvibilitànel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilitàpiù
elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano
di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri dispongono che le autoritàcompetenti
possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi che
possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità
disponibile, in particolare se vi è stato un cambiamento sensibile
del valore di mercato di questi elementi dalla fine dell'ultimo
esercizio finanziario.
4. Gli Stati membri dispongono che le autoritàcompetenti
possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione,
del margine di solvibilitàdeterminato a norma
dell'articolo 28 qualora:
a) il contenuto o la qualitàdei contratti di riassicurazione
abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo
esercizio;
b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento
del rischio o prevedano un trasferimento irrilevante.
L 345/28 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
5. Qualora le autoritàcompetenti abbiano richiesto un
piano di risanamento finanziario per l'impresa di assicurazione
a norma del paragrafo 1, esse si astengono dal rilasciare un'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo
40, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), fintanto che ritengano che i diritti degli assicurati
siano a rischio ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 39
Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione accordata all'impresa di assicurazione
dall'autoritàcompetente dello Stato membro di origine può
essere revocata da questa autoritàquando l'impresa:
a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia
espressamente o ha cessato di esercitare la propria attività
per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato
membro interessato non preveda in tali casi la decadenza
dell'autorizzazione;
b) non soddisfa più le condizioni di accesso;
c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure
previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento
di cui all'articolo 37;
d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù
della normativa ad essa applicabile.
L'autoritàcompetente dello Stato membro d'origine informa
della revoca o della decadenza dell'autorizzazione le autorità
competenti degli altri Stati membri, le quali devono prendere
opportune misure onde impedire all'impresa di assicurazione
interessata di dare inizio a nuove operazioni nel loro territorio
in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di
servizi. L'autoritàprende inoltre, con il concorso delle autorità
in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli
assicurati e in particolare restringe la libera disponibilitàdegli
attivi dell'impresa di assicurazione, in applicazione dell'articolo
37, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,
secondo comma.
2. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione deve
essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa di assicurazione
interessata.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI SULLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI
PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Articolo 40
Condizioni per lo stabilimento di una succursale
1. Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una
succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dànotifica
all'autoritàcompetente dello Stato membro di origine.
2. Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione
che intenda stabilire una succursale in un altro Stato
membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni
seguenti:
a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire
una succursale;
b) un programma di attivitànel quale siano in particolare indicati
il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la
struttura organizzativa della succursale;
c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono
esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che
detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le
comunicazioni destinate al mandatario generale;
d) il nominativo del mandatario generale della succursale, il
quale deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare
l'impresa di assicurazione nei confronti dei terzi e a rappresentarla
dinanzi alle autoritàed agli organi giurisdizionali
dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i
Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale
in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne
per gli assicurati difficoltàmaggiori di quelle che incontrerebbero
in caso di controversie analoghe sorte con imprese
di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario
generale devono in particolare includere il potere della
rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto
nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's.
3. L'autoritàcompetente dello Stato membro d'origine,
sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al
progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative,
della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione,
ovvero dell'onorabilitàe della qualifica o dell'esperienza
professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale,
entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni
di cui al paragrafo 2, comunica dette informazioni all'autoritàcompetente
dello Stato membro della succursale e ne
informa l'impresa interessata.
L'autoritàcompetente dello Stato membro di origine attesta
altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine
minimo di solvibilitàcalcolato conformemente agli articoli 28 e
29.
Qualora l'autoritàcompetente dello Stato membro di origine
rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2
all'autoritàcompetente dello Stato membro della succursale,
essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa di assicurazione
interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di
tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere
oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di
origine.
4. Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi
le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro
della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere
dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo
3 per indicare all'autoritàcompetente dello Stato membro
di origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse
generale, tali attivitàdevono essere esercitate nello Stato
membro della succursale.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/29
5. La succursale può stabilirsi ed iniziare l'attivitàdal
momento in cui riceve una comunicazione dall'autoritàcompetente
dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio
da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al
paragrafo 4.
6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni
notificate in conformitàdel paragrafo 2, lettere b), c) o d),
l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in
questione alle competenti autoritàdello Stato membro di
origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese
prima di procedere al cambiamento, affinché l'autoritàcompetente
dello Stato membro di origine e l'autoritàcompetente
dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per
svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
Articolo 41
Libera prestazione di servizi: notifica preventiva allo Stato
membro d'origine
L'impresa di assicurazione che intenda svolgere per la prima
volta in uno o più Stati membri le proprie attivitàin regime di
libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente
le autoritàcompetenti dello Stato membro di origine,
precisando la natura dei rischi che si propone di coprire.
Articolo 42
Libera prestazione di servizi: notifica da parte dello Stato
membro d'origine
1. Le autoritàcompetenti dello Stato membro di origine
comunicano, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista
all'articolo 41, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa
di assicurazione intende svolgere attivitàin regime di
libera prestazione di servizi:
a) un attestato indicante che l'impresa di assicurazione dispone
del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformitàdegli
articoli 28 e 29;
b) i rami che l'impresa di assicurazione è autorizzata ad esercitare;
c) la natura dei rischi che l'impresa di assicurazione si propone
di coprire nello Stato membro della prestazione dei servizi.
Allo stesso tempo, esse ne informano l'impresa di assicurazione
interessata.
2. Quando le autoritàcompetenti dello Stato membro di
origine non trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1
entro il termine previsto, esse comunicano entro lo stesso
termine all'impresa di assicurazione i motivi del proprio rifiuto.
Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale
nello Stato membro d'origine.
3. L'impresa di assicurazione può iniziare la propria attività
a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata
della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.
Articolo 43
Libera prestazione di servizi: modifiche di attività
Ogni modifica che l'impresa di assicurazione intende apportare
alle indicazioni previste dall'articolo 41 è soggetta alla procedura
prevista dagli articoli 41 e 42.
Articolo 44
Lingua
Le autoritàcompetenti dello Stato membro della succursale o
dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere
che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere,
conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attivitàdelle
imprese di assicurazione operanti nel territorio di
detto Stato membro siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali
di detto Stato.
Articolo 45
Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle
tariffe
Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi
non adotta disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva
o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e
speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, delle basi
tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e
delle riserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri stampati
che l'impresa di assicurazione intende utilizzare nei propri
rapporti con i contraenti. Allo scopo di controllare il rispetto
delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione,
lo Stato membro della succursale o della prestazione di servizi
può soltanto esigere da ogni impresa di assicurazione che
intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in
regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei
servizi, la comunicazione non sistematica delle condizioni o
degli altri documenti che essa intende applicare, senza che tale
esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una
condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.
Articolo 46
Inosservanza delle disposizioni legislative da parte di
un'impresa di assicurazione
1. Un'impresa di assicurazione che effettua operazioni in
regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione
di servizi deve presentare alle autoritàcompetenti dello Stato
membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione
di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione
del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba
anche alle imprese di assicurazione con sede sociale in detti
Stati membri.
2. Se le autoritàcompetenti di uno Stato membro constatano
che un'impresa che ha una succursale od opera in regime
di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non
rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse
invitano l'impresa di assicurazione interessata a porre fine a tale
situazione irregolare.
L 345/30 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
3. Se l'impresa di assicurazione non ottempera all'invito, le
autoritàcompetenti dello Stato membro interessato informano
le autoritàcompetenti dello Stato membro di origine. Queste
prendono senza indugio tutte le misure appropriate affinché
l'impresa di assicurazione interessata ponga fine a tale situazione
irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle
autoritàcompetenti dello Stato membro interessato.
4. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro d'origine
— o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle
misure stesse nello Stato interessato — l'impresa di assicurazione
persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato
membro interessato, quest'ultimo, dopo averne informato le
autoritàcompetenti dello Stato membro d'origine, può prendere
le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolaritàe,
se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore
stipulazione di contratti d'assicurazione da parte dell'impresa
nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia
possibile effettuare sul loro territorio le notifiche alle imprese di
assicurazione.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 lasciano impregiudicato il potere degli
Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure
appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio.
Ciò implica la possibilitàdi impedire ad un'impresa di
assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione
nel loro territorio.
6. I paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano il potere degli Stati
membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.
7. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione
abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato
membro interessato, le autoritàcompetenti di quest'ultimo
possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale,
le sanzioni amministrative previste per l'infrazione nei
confronti di tale stabilimento o di tali beni.
8. Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 3 a 7 che
comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivitàassicurativa
devono essere debitamente motivate e notificate all'impresa
di assicurazione interessata.
9. Ogni due anni la Commissione presenta al comitato per
le assicurazioni una relazione che riporta il numero e il tipo di
casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego d'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 40 o dell'articolo 42, o in cui
siano state prese misure conformemente al paragrafo 4 del
presente articolo. Gli Stati membri cooperano con la Commissione
fornendole i dati necessari alla stesura della relazione.
Articolo 47
Pubblicità
La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione
con sede sociale in uno Stato membro facciano pubblicitàai
servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili
nello Stato membro della succursale o della prestazione
di servizi, purché rispettino le eventuali norme che disciplinano
la forma e il contenuto di tale pubblicitàstabilite per motivi di
interesse generale.
Articolo 48
Liquidazione
In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli
impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale
o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla
stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione
di tale impresa, senza distinzione di nazionalitàper
quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.
Articolo 49
Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere
Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità
competente dello Stato membro di origine, in forma separata
per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero
stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo
dei premi emessi, al lordo della riassicurazione, suddivisi
per Stato membro e per ciascuno dei rami da I a IX, secondo la
definizione dell'allegato I.
L'autoritàcompetente dello Stato membro di origine, entro
termini ragionevoli e su base globalizzata, comunica queste
indicazioni alle autoritàcompetenti di ciascuno Stato membro
interessato le quali gliene facciano richiesta.
Articolo 50
Imposte sui premi
1. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di
assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette
e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello
Stato membro in cui il rischio è localizzato e, per quanto
concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore
dell'organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de
Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di
compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari
accaduti in questo Stato membro.
2. La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 32
non incide sul regime fiscale applicabile.
3. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato
membro applica alle imprese di assicurazione che assumono
impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti
le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette
e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del paragrafo 1.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/31
TITOLO V
NORME APPLICABILI ALLE AGENZIE O SUCCURSALI
STABILITE NELLA COMUNITÀ E DIPENDENTI DA
IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA FUORI
DELLA COMUNITÀ
Articolo 51
Principi e condizioni dell'autorizzazione
1. Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di un'autorizzazione
amministrativa l'accesso nel suo territorio alle attivitàdi
cui all'articolo 2 per ogni impresa con sede sociale fuori
della Comunità.
2. Lo Stato membro può accordare l'autorizzazione se l'impresa
risponde almeno alle seguenti condizioni:
a) essere abilitata a praticare le attivitàdi cui all'articolo 2 in
conformitàdella legislazione nazionale da cui dipende;
b) aprire un'agenzia o una succursale nel territorio di detto
Stato membro;
c) impegnarsi ad istituire, presso la sede dell'agenzia o della
succursale, una contabilitàspecifica dell'attivitàche vi esercita
e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati;
d) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto
dall'autoritàcompetente;
e) disporre, nello Stato membro di esercizio, di attivitàper un
importo almeno uguale alla metàdel minimo prescritto
dall'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, per il fondo di
garanzia, e depositare un quarto di questo minimo a titolo
di cauzione;
f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilitàconformemente
all'articolo 55;
g) presentare un programma di attivitàconforme al paragrafo
3.
3. Il programma di attivitàdell'agenzia o succursale di cui al
paragrafo 2, lettera g), deve contenere le indicazioni o giustificazioni
riguardanti:
a) la natura degli impegni che l'impresa si propone di assumere;
b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;
c) la situazione del margine di solvibilitàe del fondo di
garanzia dell'impresa, di cui all'articolo 55;
d) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi
e della rete di produzione e i mezzi finanziari destinati
a farvi fronte;
esso deve inoltre contenere per i primi tre esercizi sociali:
e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle
entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le
operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di
riassicurazione passiva;
f) la situazione probabile di tesoreria;
g) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura
degli impegni e del margine di solvibilità.
4. Uno Stato membro può esigere la comunicazione sistematica
delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei
contratti e delle riserve tecniche, senza che tale requisito possa
costituire un presupposto affinché l'impresa di assicurazione
svolga la sua attività.
Articolo 52
Disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi
terzi
1. a) Salvo il disposto della lettera b), le agenzie e succursali di
cui al presente titolo non possono cumulare nel territorio
di uno Stato membro l'esercizio delle attivitàcontemplate
nell'allegato della direttiva 73/239/CEE e di quelle
elencate dalla presente direttiva.
b) Salvo il disposto della lettera c), gli Stati membri possono
prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente
titolo, che alle pertinenti date previste all'articolo 18,
paragrafo 3, praticavano il cumulo di queste due attività
sul territorio di uno Stato membro, possano continuare a
praticarvi tale cumulo purché adottino per ciascuna delle
suddette attivitàuna gestione distinta, conformemente
all'articolo 19.
c) Gli Stati membri che ai sensi dell'articolo 18, paragrafo
6, hanno obbligato le imprese stabilite sul loro territorio
a porre fine al cumulo delle attivitàche tali imprese
praticavano alle pertinenti date previste all'articolo 18,
paragrafo 3, devono imporre tale obbligo anche alle
agenzie e succursali di cui al presente titolo stabilite sul
loro territorio e che vi praticano il cumulo.
d) Gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e
succursali di cui al presente titolo, la cui sede sociale
pratica il cumulo e che, alle date previste all'articolo 18,
paragrafo 3, esercitavano sul territorio di uno Stato
membro soltanto le attivitàpreviste dalla presente direttiva,
possano proseguirvi le loro attività. Quando un'impresa
intende esercitare le attivitàpreviste dalla direttiva
73/239/CEE su tale territorio, essa può esercitare le attivitàdi
cui alla presente direttiva soltanto attraverso una
filiale.
2. Gli articoli 13 e 37 sono applicati per analogia alle
agenzie e succursali di cui al presente titolo.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, l'autoritàcompetente
che esegue la verifica della solvibilitàglobale di tali agenzie o
succursali è equiparata all'autoritàcompetente dello Stato
membro della sede sociale.
L 345/32 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
3. In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità
di cui all'articolo 56, paragrafo 2, questa ne informa le autorità
competenti degli altri Stati membri in cui l'impresa esercita la
sua attività, le quali prendono le misure appropriate. Se la decisione
di revoca è motivata dall'insufficienza del margine di
solvibilitàcalcolato conformemente all'articolo 56, paragrafo 1,
lettera a), le autoritàcompetenti degli altri Stati membri interessati
procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.
Articolo 53
Trasferimento del portafoglio
1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato
membro autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio
e contemplate nel presente titolo a trasferire tutto o parte
del loro portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito nello
stesso Stato membro, se le autoritàcompetenti di tale Stato
membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo
56, attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del
trasferimento, il necessario margine di solvibilità.
2. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato
membro autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio
e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte
del loro portafoglio di contratti ad un'impresa di assicurazione
con sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità
competenti dello Stato membro in questione attestano che il
cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario
margine di solvibilità.
3. Uno Stato membro che, alle condizioni previste dal diritto
nazionale, autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo
territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o
parte del loro portafoglio di contratti ad un'agenzia o succursale
contemplata dal presente titolo e stabilita nel territorio di
un altro Stato membro, si accerta che le autoritàcompetenti
dello Stato membro del cessionario o, se del caso, quelle dello
Stato membro di cui all'articolo 56, attestino che il cessionario
possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine
di solvibilità, che la legislazione dello Stato membro del cessionario
prevede la possibilitàdi un simile trasferimento e che lo
Stato membro in questione è d'accordo sul trasferimento.
4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro in
cui si trova l'agenzia o la succursale cedente autorizza il trasferimento
dopo aver ricevuto l'accordo delle autoritàcompetenti
dello Stato membro dell'impegno, se questo non è lo Stato
membro in cui è situata l'agenzia o la succursale cedente.
5. Le autoritàcompetenti degli Stati membri consultati
comunicano il proprio parere o il proprio accordo alle autorità
competenti dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione
cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della
richiesta; qualora allo scadere di tale termine le autoritàcompetenti
consultate non si siano ancora pronunciate, il silenzio
delle medesime viene considerato come un parere favorevole o
un tacito accordo.
6. Il trasferimento autorizzato in conformitàdel presente
articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di una
misura di pubblicitàalle condizioni previste dal diritto nazionale.
Tale trasferimento è opponibile di pieno diritto ai
contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti o obblighi
derivanti dai contratti trasferiti.
È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà,
per i contraenti, di risolvere il contratto, entro un termine stabilito
a decorrere dal trasferimento.
Articolo 54
Costituzione di riserve tecniche
Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire le sufficienti
riserve di cui all'articolo 20, corrispondenti agli impegni
sottoscritti nel loro territorio. Essi vigilano affinché tali riserve
siano rappresentate dall'agenzia o succursale mediante attività
equivalenti e congrue in conformitàdell'allegato II.
Si applica la legislazione degli Stati membri per il calcolo di tali
riserve, per la determinazione delle categorie di investimento e
per la valutazione delle attivitànonché eventualmente per la
determinazione dei limiti entro i quali le attivitàpossono essere
ammesse a rappresentare tali riserve.
Lo Stato membro interessato esige che le attivitàammesse a
rappresentare tali riserve siano localizzate nel suo territorio,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4.
Articolo 55
Margine di solvibilità e fondo di garanzia
1. Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali
aperte nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità
costituito dagli elementi elencati all'articolo 27. Il minimo del
margine è calcolato in conformitàdell'articolo 28. Per il calcolo
si prendono in considerazione soltanto le operazioni realizzate
dall'agenzia o dalla succursale.
2. Un terzo del margine minimo di solvibilitàcostituisce il
fondo di garanzia.
Tuttavia, l'importo di tale fondo non può essere inferiore alla
metàdel minimo previsto all'articolo 29, paragrafo 2, primo
comma. In esso è inclusa la cauzione iniziale depositata in
conformitàdell'articolo 51, paragrafo 2, lettera e).
Il fondo di garanzia e il minimo di tale fondo sono costituiti in
conformitàdell'articolo 29.
3. Le attivitàche costituiscono la contropartita del margine
minimo di solvibilitàdevono essere localizzate all'interno dello
Stato membro di esercizio fino a concorrenza del fondo di
garanzia e, per l'eccedenza, all'interno della Comunità.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/33
Articolo 56
Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri
1. Le imprese che hanno sollecitato od ottenuto l'autorizzazione
in più Stati membri, possono richiedere i seguenti
vantaggi che possono essere accordati soltanto globalmente:
a) che il margine di solvibilitàdi cui all'articolo 55 sia calcolato
in funzione dell'attivitàglobale che esse esercitano all'interno
della Comunità; in tal caso vengono prese in considerazione
per il calcolo soltanto le operazioni realizzate
complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all'intero
della Comunità;
b) che la cauzione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera e),
sia depositata solo in uno di tali Stati;
c) che le attivitàche costituiscono la contropartita del fondo di
garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati
membri in cui le imprese esercitano la loro attività.
2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo
1 è indirizzata alle autoritàcompetenti degli Stati membri
interessati. In essa deve essere indicata l'autoritàche in futuro
dovràcontrollare la solvibilitàdell'insieme delle attività svolte
all'interno della Comunitàdalle succursali o agenzie. La scelta
dell'autorità, da parte dell'impresa, deve essere motivata. La
cauzione è depositata presso il rispettivo Stato membro.
3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso
di accordo delle autoritàcompetenti di tutti gli Stati membri ai
quali è stata presentata la richiesta. Essi diventano operanti alla
data in cui l'autoritàcompetente prescelta si dichiara disposta,
nei confronti delle altre autoritàcompetenti, ad accertare la
solvibilitàdell'insieme delle attività svolte dalle succursali ed
agenzie stabilite all'interno della Comunità.
L'autoritàcompetente prescelta ottiene dagli altri Stati membri
le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità
globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio.
4. I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo sono
soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati,
ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.
Articolo 57
Accordi con paesi terzi
La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi
conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare
disposizioni diverse da quelle previste nel presente titolo, allo
scopo di garantire, in condizioni di reciprocità, una sufficiente
tutela degli assicurati degli Stati membri.
TITOLO VI
NORME APPLICABILI ALLE AFFILIATE DI UN'IMPRESA
MADRE SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE DI UN PAESE
TERZO ED ALLE ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONE
DA PARTE DI TALE IMPRESA MADRE
Articolo 58
Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione
Le autoritàcompetenti degli Stati membri informano la
Commissione:
a) di ogni autorizzazione concessa ad una affiliata diretta o
indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto
di un paese terzo. La Commissione ne informa il comitato
di cui all'articolo 65, paragrafo 1;
b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di
una partecipazione in un'impresa di assicurazione della
Comunitàatta a rendere quest'ultima sua affiliata. La
Commissione informa al riguardo il comitato di cui all'articolo
65, paragrafo 1.
Quando viene concessa l'autorizzazione ad un'affiliata diretta o
indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di
un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata
nella notifica che le autoritàcompetenti inviano alla Commissione.
Articolo 59
Informazioni sul trattamento riservato nei paesi terzi alle
imprese di assicurazione della Comunità
1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltàdi
carattere generale incontrate dalle proprie imprese di
assicurazione nello stabilimento o nell'esercizio dell'attivitàin
un paese terzo.
2. La Commissione elabora periodicamente una relazione
che esamina, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il trattamento riservato
nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità
per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle attività
assicurative, nonché l'acquisizione di partecipazioni in imprese
di assicurazione di paesi terzi. La Commissione presenta tali
relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con
adeguate proposte.
3. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o
di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese
terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un
effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso
dalla Comunitàalle imprese di assicurazione di tale paese terzo,
essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato
mandato per negoziare possibilitàdi concorrenza paragonabili
per le imprese di assicurazione comunitarie. Il Consiglio
decide a maggioranza qualificata.
L 345/34 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui
al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un
paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono
del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse
possibilitàdi concorrenza garantite alle imprese di assicurazione
nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al
mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per
porre rimedio a questa situazione.
Nei casi previsti al primo comma, oltre l'avvio dei negoziati, si
può anche decidere in qualsiasi momento, secondo la procedura
prevista all'articolo 65, paragrafo 2, che le autoritàcompetenti
degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni
nei confronti di:
— domande di autorizzazione giàpresentate al momento della
decisione o presentate successivamente, e
— acquisizioni di partecipazioni dirette o indirette da parte di
imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in
questione.
La durata dei provvedimenti in questione non può superare tre
mesi.
Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito
dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, può decidere che le
misure adottate continuano ad essere applicabili.
Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione
di affiliate da parte di imprese di assicurazione o loro affiliate
debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione
di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in
un'impresa di assicurazione comunitaria.
5. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti
di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri la informano
a sua richiesta:
a) di ogni domanda di autorizzazione di un'affiliata diretta o
indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto
del paese terzo in questione;
b) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da
parte di siffatta impresa in una impresa di assicurazione
della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua affiliata.
Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un
accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 quando
non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e
terzo comma.
6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono
essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunitàda
eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili
all'accesso all'attivitàdelle imprese di assicurazione e al
relativo esercizio.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE
Articolo 60
Deroghe speciali e abrogazione delle misure restrittive
1. Le imprese costituite nel Regno Unito «by Royal Charter»
oppure «by private Act» oppure «by special public Act» possono
proseguire le loro attivitànella forma giuridica in cui furono
costituite il 15 marzo 1979 senza limitazione di tempo.
Il Regno Unito predispone un elenco di tali imprese e lo comunica
agli altri Stati membri e alla Commissione.
2. Le societàcostituite a norma del «Friendly Societies Acts»
nel Regno Unito possono proseguire le attivitàdi assicurazione
sulla vita e le operazioni di risparmio che, conformemente ai
loro scopi, esercitavano alla data del 15 marzo 1979.
Articolo 61
Provadi onorabilità
1. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini una prova
di onorabilitàe la prova che i medesimi in passato non sono
incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste
due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli
altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario
giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento
equipollente, rilasciato dalla competente autoritàgiudiziaria
o amministrativa dello Stato membro d'origine o di
provenienza, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti.
2. Quando nello Stato membro d'origine o di provenienza
non viene rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale
documento può essere sostituito da una dichiarazione sotto
giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da
una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad una autorità
giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un
notaio dello Stato membro d'origine o di provenienza, che rilascia
un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione
solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento
può essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato
di detto Stato.
3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2
devono, al momento della loro presentazione, essere di data
non anteriore a tre mesi.
4. Gli Stati membri designano le autoritàe gli organismi
competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e
2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la
Commissione.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/35
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla
Commissione le autoritàe gli enti ai quali devono essere
presentati i documenti di cui al presente articolo a corredo della
domanda di esercitare nel territorio di tale Stato membro le
attivitàdi cui all'articolo 2.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 62
Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
La Commissione e le autoritàcompetenti degli Stati membri
collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni
e sulle operazioni previste dalla presente direttiva all'interno
della Comunità.
Gli Stati membri informano la Commissione delle principali
difficoltàincontrate nell'applicazione della presente direttiva, in
particolare delle difficoltàche si presentano quando uno Stato
membro constati un trasferimento anomalo delle attività
previste dalla presente direttiva a scapito delle imprese stabilite
nel suo territorio e a vantaggio di agenzie e succursali situate
alla periferia di tale territorio.
La Commissione e le autoritàcompetenti degli Stati membri
interessati esaminano tali difficoltàil più rapidamente possibile
per trovare una soluzione adeguata.
Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio proposte
appropriate.
Articolo 63
Rapporto sull'evoluzione delle operazioni in libera prestazione
di servizi
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio,
periodicamente e per la prima volta il 20 novembre 1995,
una relazione sull'evoluzione del mercato delle assicurazioni e
delle operazioni esercitate in regime di libera prestazione di
servizi.
Articolo 64
Modifiche tecniche
Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 65,
paragrafo 2, le seguenti modifiche tecniche da apportare alla
presente direttiva:
— estensione delle forme giuridiche previste all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a),
— modifiche dell'elenco di cui all'allegato I, adattamento della
terminologia di tale elenco, per tener conto dello sviluppo
dei mercati assicurativi,
— precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità,
enumerati all'articolo 27, per tener conto della creazione
di nuovi strumenti finanziari,
— modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia,
previsto all'articolo 29, paragrafo 2, per tener conto degli
sviluppi economici e finanziari,
— modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti
finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle
riserve tecniche, di cui all'articolo 23, nonché delle regole di
dispersione fissate dall'articolo 24 della presente direttiva,
— modifica delle disposizioni volte a temperare le regole della
congruenza ai sensi dell'allegato II, per tener conto dello
sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di
cambio o dei progressi sulla via dell'unione economica e
monetaria,
— precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione
uniforme della presente direttiva nell'insieme della
Comunità,
— modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione
dei massimali applicabili ai tassi di interesse, in applicazione
dell'articolo 20, in particolare per tener conto dei
progressi sulla via dell'unione economica e monetaria.
Articolo 65
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato delle assicurazioni
istituito dalla direttiva 91/675/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 66
Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione
già esistenti
1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria
attivitàconformemente alle disposizioni dello Stato membro
della succursale prima del 1o luglio 1994 siano state oggetto
della procedura prevista all'articolo 40, paragrafi da 1 a 5.
Esse sono disciplinate, a decorrere da tale data, dagli articoli 13,
20, 37, 39 e 46.
L 345/36 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
2. Gli articoli 41 e 42 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti
dalle imprese di assicurazione che svolgevano la propria
attivitàin regime di libera prestazione di servizi prima del 1o
luglio 1994.
Articolo 67
Ricorso giurisdizionale
Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei
confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate
conformemente alla presente direttiva possano formare
oggetto di ricorso giurisdizionale.
Articolo 68
Revisione degli importi espressi in euro
1. La Commissione sottopone al Consiglio, prima del 15
marzo 1985, una relazione sull'incidenza delle esigenze finanziarie
prescritte dalla presente direttiva sulla situazione del
mercato delle assicurazioni degli Stati membri.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione,
procede ogni due anni all'esame ed eventualmente alla revisione
degli importi espressi in euro nella presente direttiva, tenendo
conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria
nella Comunità.
Articolo 69
Attuazione di nuove disposizioni
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), all'articolo 18, paragrafo
3, all'articolo 51, paragrafo 2, lettera g), paragrafo 3 e
paragrafo 4, all'articolo 60, paragrafo 2 e all'articolo 66, paragrafo
1 entro il 19 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
all'articolo 16, paragrafo 3, entro il 17 novembre 2002.
Essi ne informano immediatamente la Commissione. Prima di
tale data gli Stati membri applicano la disposizione di cui all'allegato
IV, punto 1.
3. Gli Stati membri adottano entro il 20 settembre 2003 le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi agli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29,
30 e 38. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al
primo comma si applichino per la prima volta al controllo dei
conti degli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2004 o nel corso
di tale anno civile. Prima di tale data, gli Stati membri applicano
le disposizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.
4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui
ai paragrafi 1, 2 e 3, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitàdel riferimento
sono decise dagli Stati membri.
5. Entro il 1o gennaio 2007 la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla applicazione
degli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38 e, se del
caso, sulla necessitàdi un'ulteriore armonizzazione. La relazione
indica in che modo gli Stati membri si sono avvalsi delle
possibilitàofferte da tali articoli e precisa in particolare se i
poteri discrezionali conferiti alle autoritàdi controllo nazionali
hanno dato luogo a disparitàrilevanti per quanto riguarda il
controllo nel mercato interno.
Articolo 70
Comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 71
Periodo transitorio per gli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28,
29, 30 e 38
1. Gli Stati membri possono concedere un termine di cinque
anni per conformarsi alle condizioni di cui agli articoli 3, paragrafo
6, 27, 28, 29, 30 e 38 a decorrere dal 20 marzo 2002,
alle imprese di assicurazione che, alla stessa data, svolgono sul
loro territorio attivitàdi assicurazione in uno o più rami tra
quelli di cui all'allegato I.
2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di cui al
paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non
hanno costituito interamente il margine di solvibilitàrichiesto,
un ulteriore termine, non superiore a due anni, per provvedervi,
purché dette imprese, a norma dell'articolo 37 abbiano
sottoposto all'approvazione delle autoritàcompetenti le misure
che intendono adottare a tal fine.
Articolo 72
Direttive abrogate e loro concordanza con la presente
direttiva
1. Sono abrogate le direttive elencate nell'allegato V, parte
A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini
per il recepimento e l'applicazione di dette direttive indicati
nell'allegato V, parte B.
2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla
presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza
di cui all'allegato VI.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/37
Articolo 73
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 74
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
T. PEDERSEN
L 345/38 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
ALLEGATO I
Classificazione per ramo
I. Le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quelle sub II e III.
II. L'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità.
III. Le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), connesse con fondi d'investimento.
IV. La «permanent health insurance» di cui all'articolo 2, punto 1, lettera d).
V. Le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a).
VI. Le operazioni di capitalizzazione, di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b).
VII. Le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d).
VIII. Le operazioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettera e).
IX. Le operazioni di cui all'articolo 2, punto 3.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/39
ALLEGATO II
Regole di congruenza
La valuta nella quale sono esigibili gli impegni dell'assicuratore è determinata in conformitàdelle regole seguenti:
1) Qualora le garanzie di un contratto siano espresse in una valuta determinata, gli impegni dell'assicuratore si considerano
esigibili in questa stessa valuta.
2) Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di assicurazione a non coprire le riserve tecniche, in particolare le
loro riserve matematiche, con attivitàcongrue se dall'applicazione delle modalità che precedono risulta che l'impresa,
per soddisfare il principio della congruenza, dovrebbe detenere attivitàin una valuta per un importo non superiore al
7 % delle attivitàesistenti in altre valute.
3) Gli Stati membri possono non prescrivere alle imprese di assicurazione di applicare il principio della congruenza nei
casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, se gli investimenti in tale valuta
sono regolamentati, se il trasferimento di tale valuta è soggetto a restrizioni oppure se essa, per analoghi motivi, non
è adatta a rappresentare riserve tecniche.
4) Le imprese di assicurazione sono autorizzate a non coprire con attivitàcongrue un importo non superiore al 20 %
dei loro impegni in una determinata valuta.
Tuttavia, il totale delle attività, per l'insieme delle valute, deve essere almeno pari al totale degli impegni per l'insieme
delle valute.
5) Ciascuno Stato membro può disporre che qualora, in applicazione delle disposizioni che precedono, un impegno
debba essere rappresentato da attivitàespresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo è considerato rispettato
anche quando le attivitàsono espresse in euro.
ALLEGATO III
Informazioni per i contraenti
Le seguenti informazioni, che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia
durante la vigenza del contratto B, debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere
redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'impegno.
Tuttavia tali informazioni possono essere redatte in un'altra lingua se il contraente lo richiede e la legislazione dello Stato
membro lo permette o se il contraente è libero di scegliere la legge applicabile.
A. Prima di concludere il contratto
Informazioni relative all'impresa di assicurazioni Informazioni relative all'impegno
a.1. Denominazione o ragione sociale, forma giuridica
a.2. Nome dello Stato membro dove è stabilita la sede
sociale ed eventualmente l'agenzia o la succursale
con la quale saràconcluso il contratto
a.3. Indirizzo della sede sociale ed eventualmente dell'agenzia
o della succursale con la quale saràconcluso
il contratto
a.4. Definizione di ciascuna garanzia ed opzione
a.5. Durata del contratto
a.6. Modalitàdi scioglimento del contratto
a.7. Modalitàe durata di versamento dei premi
a.8. Modalitàdi calcolo e di assegnazione della partecipazione
agli utili
a.9. Indicazione del valore di riscatto e del valore interamente
pagato nonché della natura delle relative
garanzie
a.10. Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia,
principale o complementare, qualora siffatte informazioni
risultino appropriate
a.11. Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unitàdi
conto) nei contratti a capitale variabile
a.12. Indicazioni sulla natura delle attivitàdi contropartita
dei contratti a capitale variabile
a.13. Modalitàd'esercizio del diritto di rinuncia
a.14. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile
al tipo di polizza
a.15. Disposizioni relative all'esame dei reclami dei
contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del
contratto, in merito al contratto, compresa l'eventuale
esistenza di un organo incaricato di esaminare
i reclami, fatta salva la possibilitàdi promuovere
un'azione giudiziaria
a.16. La legislazione applicabile al contratto qualora le
parti non abbiano la libertàdi scelta o il fatto che
le parti abbiano la libertàdi scegliere la legislazione
applicabile e, in tal caso, la legislazione che l'assicuratore
propone di scegliere
B. Durante la vigenza del contratto
Oltre alle condizioni generali e speciali che devono essere comunicate al contraente, quest'ultimo deve ricevere le
informazioni seguenti durante tutta la vigenza del contratto.
Informazioni relative all'impresa di assicurazioni Informazioni relative all'impegno
b.1. Qualsiasi variazione della denominazione o ragione
sociale, della forma giuridica o dell'indirizzo della
sede sociale e, se del caso, dell'agenzia o della
succursale con la quale è stato concluso il contratto
b.2. Tutte le informazioni relative ai punti da a.4 ad
a.12 della sezione A in caso di clausola aggiuntiva
al contratto o di modifica della legislazione applicabile
b.3. Ogni anno, informazioni circa la situazione della
partecipazione agli utili
L 345/40 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
ALLEGATO IV
1. Segreto d'ufficio
Fino al 17 novembre 2002, gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio
d'informazioni con le autoritàcompetenti di paesi terzi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino
di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 16 della presente direttiva.
2. Attività, imprese ed enti esclusi dalla presente direttiva
Fino al 1o gennaio 2004, la presente direttiva non riguarda le mutue assicuratrici:
— il cui statuto preveda la possibilitàdi esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al
concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso e
— per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attivitàcontemplate dalla presente direttiva non superi
500 000 EUR durante tre anni consecutivi. Se tale importo è superato durante tre anni consecutivi la presente
direttiva si applica a decorrere dal quarto anno.
3. Fino al 1o gennaio 2004, gli Stati membri applicano le disposizioni seguenti:
A. Margine di solvibi li tà
Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova nel suo territorio di
disporre di un margine di solvibilitàsufficiente per l'insieme delle sue attività.
Il margine di solvibilitàè costituito:
1) dal patrimonio dell'impresa di assicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi
immateriali; tale patrimonio comprende in particolare:
— il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti
degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:
a) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati
soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilitàal di sotto del
livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri
debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;
b) lo statuto dispone che, per quanto riguarda qualsiasi pagamento effettuato per ragioni diverse dal
recesso individuale da parte degli iscritti, le autoritàcompetenti ne vengono informate con almeno un
mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarlo;
c) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autoritàcompetenti
abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui alle lettere a) e b),
— la metàdell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge
il 25 % di questo capitale o fondo,
— le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni,
— il riporto degli utili,
— le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati possono essere inclusi, ma in tal caso unicamente
sino a concorrenza del 50 % del margine, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a
scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché soddisfino almeno i criteri
seguenti:
a) in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistenza di accordi vincolanti in base
a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti
gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella
data;
inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:
b) computo dei soli fondi effettivamente versati;
c) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima
della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autoritàcompetenti un piano
che precisa le modalitàper mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità, a
meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine
di solvibilitànon sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della
scadenza. Le autoritàcompetenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione
che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilitàdella
stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/41
d) rimborsabilitàdei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di
cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di
solvibilitào che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso
anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autoritàcompetenti, almeno sei
mesi prima, della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilitàeffettivo e richiesto
prima e dopo detto rimborso. Le autoritàcompetenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di
solvibilitàdell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;
e) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione
dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
f) possibilitàdi modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non
opporsi alla modifica,
— i titoli a durata indeterminata e altri strumenti che soddisfino le condizioni seguenti comprese le azioni
preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al quinto trattino, fino al 50 % del margine per il
totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al quinto trattino:
a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità
competente;
b) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilitàdi differire il pagamento
degli interessi del prestito;
c) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di
tutti i creditori non subordinati;
d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacitàdel debito e degli interessi
non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire
le sue attività;
e) computo dei soli importi effettivamente versati;
2) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando
esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli
assicurati;
3) su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autoritàcompetente dello Stato membro nel cui territorio è
situata la sede sociale e con l'accordo di tale autorità:
a) un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando
l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può
essere al massimo pari a 10. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati
nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attivitàdi cui all'articolo 2 della presente direttiva.
Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo stimato nonché gli elementi dell'utile realizzato
sono fissati di comune accordo dalle autoritàcompetenti degli Stati membri in collaborazione con la
Commissione. Finché non saràottenuto tale accordo, tali elementi sono determinati conformemente alla
legislazione dello Stato membro di origine.
Dopo che le autoritàcompetenti avranno fissato la nozione di utili realizzati, la Commissione presenterà
proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti
annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto all'articolo 1, paragrafo 2, della
direttiva 78/660/CEE;
b) in caso di non zillmeraggio o in caso in zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione
contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed
una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione
contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze
tra i capitali in questione dell'attivitàvita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile
lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate
eventualmente iscritto nell'attivo;
c) in caso di accordo delle autoritàcompetenti degli Stati membri interessati in cui l'impresa di assicurazione
esercita la sua attività, alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e da
sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, purché tali plusvalenze non
abbiano carattere eccezionale.
L 345/42 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
B. Margine minimo di solvibi li tà
Fatta salva la sezione C, il margine minimo di solvibilitàè determinato come segue secondo i rami esercitati:
a) per le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva diverse dalle assicurazioni
connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 3, della presente direttiva
tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti:
— primo risultato:
il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette
senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato
per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione
delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche di cui sopra; tale
rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %,
— secondo risultato:
per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello
0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per
l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver
detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione
della riassicurazione; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore al 50 %.
Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari
allo 0,1 %; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari
allo 0,15 %;
b) per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), della presente direttiva tale minimo
deve essere pari al risultato del calcolo seguente:
— si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per
tutti gli esercizi, accessori compresi,
— si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio,
— si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo
totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.
Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di euro, la seconda
comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 18 % e del 16 % e si
sommano gli importi.
Il valore così ottenuto si moltiplica per il rapporto esistente, riferito all'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei
sinistri che restano a carico dell'impresa di assicurazione dopo aver dedotto le cessioni e le retrocessioni in
riassicurazione, e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.
Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come «Lloyd's», il calcolo del margine di solvibilitàè effettuato
partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo è fissato
annualmente e determinato dall'autoritàcompetente dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale
forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti concernenti in particolare le commissioni
versate. Tali elementi, nonché il calcolo effettuato, sono comunicati alle autoritàcompetenti dei paesi nel
cui territorio il Lloyd's è stabilito;
c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'articolo 2, punto 1, lettera d),
della presente direttiva, e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), della
presente direttiva, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche calcolata
secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, della presente sezione;
d) per le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a), della presente direttiva, tale minimo deve
essere pari ad un'aliquota dell'1 % dei fondi delle associazioni;
e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), della
presente direttiva, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c), d) ed e), della presente direttiva,
tale minimo deve essere pari:
— ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo
risultato, della presente sezione, nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio d'investimento,
e ad un'aliquota dell'1 % delle riserve così calcolato, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi
d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento
destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque
anni,
— ad un'aliquota dello 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a),
secondo risultato, primo comma, della presente sezione nella misura in cui l'impresa di assicurazione
assuma un rischio di mortalità.
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/43
C. Fondo di garanzia
1. Un terzo del margine minimo di solvibilitàprevisto nella sezione B costituisce il fondo di garanzia. Fatto salvo
il paragrafo 2 della presente sezione, esso è costituito almeno per il 50 % dagli elementi elencati nella sezione
A, punti 1 e 2.
2. a) Il fondo di garanzia non può comunque essere inferiore a 800 000 EUR.
b) Ogni Stato membro può disporre la riduzione a 600 000 EUR del fondo di garanzia minimo per le mutue,
le societàa forma mutualistica e quelle a forma tontinaria.
c) Per le mutue assicuratrici di cui all'articolo 3, punto 6, secondo trattino, seconda frase, della presente
sezione, non appena rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, e per le societàa forma
tontinaria, ogni Stato membro può autorizzare la costituzione di un fondo di garanzia minimo di
100 000 EUR, da elevarsi progressivamente fino all'importo di cui alla lettera b) della presente direttiva
mediante quote successive di 100 000 EUR ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di
500 000 EUR.
d) Il fondo di garanzia minimo di cui alle lettere a), b) e c) deve essere costituito dagli elementi elencati nella
sezione A, punti 1 e 2.
3. Le mutue assicuratrici che desiderano estendere la loro attivitàai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo
40 della presente direttiva possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle esigenze
di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), della presente sezione.
L 345/44 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
ALLEGATO V
PARTE A
Direttive abrogate e successive modifiche (di cui all'articolo 72)
Direttiva 79/267/CEE del Consiglio
Direttiva 90/619/CEE del Consiglio
Direttiva 92/96/CEE del Consiglio
Direttiva 95/26/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (soltanto articolo 1, secondo trattino, articolo 2, paragrafo
2, quarto trattino, e articolo 3, paragrafo 1, per quanto riguarda i riferimenti alla direttiva 79/267/CEE),
Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Seconda direttiva del Consiglio 90/619/CEE
Terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio
Terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio
Direttiva 95/26/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (soltanto articolo 1, secondo trattino, articolo 2, paragrafo
1, terzo trattino, articolo 4, paragrafi 1, 3, 5 e articolo 5, terzo trattino, per quanto riguarda i riferimenti alla direttiva
92/96/CEE).
Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 2, per quanto riguarda i riferimenti alla direttiva
92/96/CEE).
Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 2)
PARTE B
Termini di attuazione
(di cui all'articolo 72)
Direttiva Termine di recepimento Decorrenza di applicazione
79/267/CEE
(GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1)
15 settembre 1980 15 settembre 1981
90/619/CEE
(GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50)
20 novembre 1992 20 maggio 1993
92/96/CEE
(GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1)
31 dicembre 1993 1O luglio 1994
95/26/CE
(GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7)
18 luglio 1996 18 luglio 1996
2000/64/CE
(GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27)
17 novembre 2002 17 novembre 2002
2002/12/CE
(GU L 77 del 20.3.2002, pag. 11)
20 settembre 2003 1O gennaio 2004
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/45
ALLEGATO VI
Tavola di concordanza
Presente direttiva Direttiva 79/267/CEE Direttiva 90/619/CEE Direttiva 92/96/CEE Direttiva 95/26/CE Altri atti
Articolo 1, paragrafo
1, lettera a)
Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, paragrafo
1, lettera b)
Articolo 3 Articolo 1, lettera
b)
Articolo 1, paragrafo
1, lettera c)
Articolo 2, lettera c)
Articolo 1, paragrafo
1, lettera d)
Articolo 1, lettera c)
Articolo 1, paragrafo
1, lettera e)
Articolo 1, lettera d)
Articolo 1, paragrafo
1, lettera f)
Articolo 1, lettera e)
Articolo 1, paragrafo
1, lettera g)
Articolo 2, lettera e)
Articolo 1, paragrafo
1, lettere da h) a l)
Articolo 1, lettere
da f) a j)
Articolo 1, paragrafo
1, lettera m)
Nuovo
Articolo 1, paragrafo
1, lettera n)
Articolo 1, lettera l)
Articolo 1, paragrafo
1, lettere o), p), q)
Articolo 5, lettere
b), c), d)
Articolo 1, paragrafo
1, lettera r)
Articolo 2, paragrafo
1
Articolo 1, paragrafo
2
Articolo 5, lettera
a), seconda frase
Articolo 2 Articolo 1
Articolo 3, paragrafi
da 1 a 4
Articolo 2
Articolo 3, punti 5) e
6)
Articolo 3
Articolo 3, paragrafo
7
Articolo 4
Articolo 3, paragrafo
8
Atto d'adesione di
Austria, Finlandia e
Svezia adottato con
decisione 95/1/CE,
Euratom, CECA
Articolo 4 Articolo 6
L 345/46 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
Presente direttiva Direttiva 79/267/CEE Direttiva 90/619/CEE Direttiva 92/96/CEE Direttiva 95/26/CE Altri atti
Articolo 5 Articolo 7
Articolo 6, paragrafo
1
Articolo 8, paragrafo
1
Articolo 6, paragrafo
2
Articolo 8, paragrafo
1, ultimi tre
commi
Articolo 6, paragrafo
3
Articolo 8, paragrafo
1 bis
Articolo 6, paragrafo
4
Articolo 8, paragrafo
2
Articolo 6, paragrafo
5
Articolo 8, paragrafo
3
Articolo 6, paragrafo
6
Articolo 8, paragrafo
4
Articolo 7 Articolo 9
Articolo 8 Articolo 7
Articolo 9 Articolo 12
Articolo 10 Articolo 15
Articolo 11 Articolo 16
Articolo 12 Articolo 22, paragrafo
1
Articolo 13 Articolo 23
Articolo 14, paragrafi
da 1 a 5
Articolo 11, paragrafi
da 2 a 6
Articolo 15 Articolo 14
Articolo 16, paragrafi
da 1 a 5
Articolo 15, paragrafi
da 1 a 5
Articolo 16, paragrafo
6
Articolo 15, paragrafo
5 bis
Articolo 16, paragrafo
7
Articolo 15, paragrafo
5 ter
Articolo 16, paragrafo
8
Articolo 15, paragrafo
5 quater
Articolo 16, paragrafo
9
Articolo 15, paragrafo
6
Articolo 17 Articolo 15 bis
Articolo 18, paragrafi
1 e 2
Articolo 13, paragrafi
1 e 2
Articolo 18, paragrafo
3
Nuovo
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/47
Presente direttiva Direttiva 79/267/CEE Direttiva 90/619/CEE Direttiva 92/96/CEE Direttiva 95/26/CE Altri atti
Articolo 18, paragrafi
da 4 a 7
Articolo 13, paragrafi
da 3 a 7
Articolo 19 Articolo 14
Articolo 20 Articolo 17
Articolo 21 Articolo 19
Articolo 22 Articolo 20
Articolo 23, paragrafo
1
Articolo 21, paragrafo
1, primo
comma
Articolo 23, paragrafo
2
Articolo 21, paragrafo
1, secondo
comma
Articolo 23, paragrafo
3, primo
comma
Articolo 21 paragrafo
1, terzo
comma
Articolo 23, paragrafo
3, secondo
comma
Articolo 21 paragrafo
1, quarto
comma
Articolo 23 paragrafo
4
Articolo 21, paragrafo
2
Articolo 24 Articolo 22
Articolo 25 Articolo 23
Articolo 26 Articolo 24
(Articolo 27) (Articolo 18)
Articolo 28 Articolo 19
Articolo 29 Articolo 20
Articolo 30 Articolo 20 bis
Articolo 31 Articolo 21
Articolo 32 Articolo 4
Articolo 33 Articolo 28
Articolo 34 Articolo 29
Articolo 35 Articolo 15
Articolo 36 Articolo 31
Articolo 37 Articolo 24
Articolo 38 Articolo 24 bis
Articolo 39 Articolo 26
Articolo 40 Articolo 10
L 345/48 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
Presente direttiva Direttiva 79/267/CEE Direttiva 90/619/CEE Direttiva 92/96/CEE Direttiva 95/26/CE Altri atti
Articolo 41 Articolo 11
Articolo 42 Articolo 14
Articolo 43 Articolo 17
Articolo 44 Articolo 38
Articolo 45 Articolo 39, paragrafo
2
Articolo 46, paragrafi
da 1 a 9
Articolo 40, paragrafi
da 2 a 10
Articolo 47 Articolo 41
Articolo 48 Articolo 42, paragrafo
2
Articolo 49 Articolo 43, paragrafo
2
Articolo 50, paragrafo
1
Articolo 44, paragrafo
2, primo
comma
Articolo 50, paragrafo
2
Articolo 44, paragrafo
2, secondo
comma
Articolo 50, paragrafo
3
Articolo 44, paragrafo
2, terzo
comma
Articolo 51, paragrafo
1 e paragrafo
2, lettera f)
Articolo 27, paragrafo
1 e paragrafo
2, lettera f)
Articolo 51, paragrafo
2, lettera g)
Nuovo
Articolo 51, paragrafi
3 e 4
Nuovo
Articolo 52 Articolo 31
Articolo 53 Articolo 31, lettera
a)
Articolo 54 Articolo 28
Articolo 55 Articolo 29
Articolo 56 Articolo 30
Articolo 57 Articolo 32
Articolo 58 Articolo 32 bis
Articolo 59, paragrafo
1
Articolo 32 ter,
paragrafo 1
Articolo 59, paragrafo
2
Articolo 32 ter,
paragrafo 2
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/49
Presente direttiva Direttiva 79/267/CEE Direttiva 90/619/CEE Direttiva 92/96/CEE Direttiva 95/26/CE Altri atti
Articolo 59, paragrafo
3
Articolo 32 ter,
paragrafo 3
Articolo 59, paragrafo
4
Articolo 32 ter,
paragrafo 4
Articolo 59, paragrafo
5
Articolo 32 ter,
paragrafo 5
Articolo 59, paragrafo
6
Articolo 32 ter,
paragrafo 7
Articolo 60, paragrafo
1
Articolo 33, paragrafo
4
Articolo 60, paragrafo
2
Nuovo
Articolo 61 Articolo 37
Articolo 62, primo
comma
Articolo 38 Articolo 28 primo
comma
Articolo 62 dal
secondo al quarto
comma
Articolo 28, dal
secondo al quarto
comma
Articolo 63 Articolo 29
Articolo 64 Articolo 47
Articolo 65 Articolo 47
Articolo 66, paragrafo
1, primo
comma
Nuovo
Articolo 66, paragrafo
1, secondo
comma
Articolo 48, paragrafo
1
Articolo 66, paragrafo
2
Articolo 48, paragrafo
2
Articolo 67 Articolo 50
Articolo 68, paragrafo
1
Articolo 39, paragrafo
1
Articolo 68, paragrafo
2
Articolo 39, paragrafo
3
Articolo 69, paragrafo
1
Nuovo
Articolo 69, paragrafo
2
Direttiva 2000/64/
CE, articolo 3, paragrafo
1, primo
comma
L 345/50 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee 19.12.2002
Presente direttiva Direttiva 79/267/CEE Direttiva 90/619/CEE Direttiva 92/96/CEE Direttiva 95/26/CE Altri atti
Articolo 69, paragrafo
3
Direttiva 2002/12/
CE, articolo 3, paragrafo
1, primo
comma e direttiva
2000/64/CE, articolo
3, paragrafo 2
Articolo 69, paragrafo
4
Direttiva 2000/64/
CE, articolo 3, paragrafo
1, secondo
comma e direttiva
2002/12/CE articolo
3, paragrafo 1,
secondo comma
Articolo 69, paragrafo
5
Direttiva 2002/12/
CE, articolo 3, paragrafo
4
Articolo 70 Articolo 41 Articolo 31 Articolo 51, paragrafo
2
Articolo 6, paragrafo
2
Direttiva 2000/64/
CE, articolo 3, paragrafo
2 e direttiva
2002/12/CE, articolo
3, paragrafo 3
Articolo 71 Direttiva 2002/12/
CE, articolo 2
Articolo 72
Articolo 73
Articolo 74
Allegato I Allegato
Allegato II Allegato I
Allegato III Allegato II
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI
19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee L 345/51