Vendita assicurazioni su internet

 

 

Collocamento vendita assicurazioni17 gennaio 2000
Alle Imprese di assicurazione con
sede legale in Italia
LORO SEDI
030214
Alle Rappresentanze Generali di
Imprese di assicurazione con sede
legale in uno Stato Terzo rispetto
allo Spazio Economico Europeo
LORO SEDI
Alle Rappresentanze Generali di
Imprese di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro
dello Spazio Economico Europeo
ammesse ad operare in Italia in
regime di stabilimento
LORO SEDI
Alle Imprese di assicurazione con
sede legale in un altro Stato
membro dello Spazio Economico
Europeo ammesse ad operare in
Italia in regime di libera
prestazione di servizi
LORO SEDI
e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e
Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA
Al Ministro dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato
Via Molise 2
00187 ROMA
All’ANIA
Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA
2
Al Sindacato Nazionale Agenti
di Assicurazione
Via Borgognona, 47
00187 ROMA
All’Unione Nazionale Agenti
Professionisti di
Assicurazione
Via Fabio Filzi, 2
20139 MILANO
All’Associazione Nazionale
Agenti
Generali dell’INA-ASSITALIA
Piazza Barberini, 12
00162 ROMA
All’Associazione Italiana Brokers
di Assicurazioni e Riassicurazioni
Viale Parioli, 10
00197 ROMA
All’Associazione di Categoria
Brokers di Assicurazioni o
Riassicurazioni
Via Carducci, 16
20123 MILANO
Al Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti
c/o Ministero dell’Industria
Via Molise, 2
00187 ROMA
CIRCOLARE N: 393/D del 17 gennaio 2000
Oggetto: collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet.
Considerato il crescente interesse da parte delle imprese e dei consumatori ad
utilizzare Internet per l’offerta e l’acquisto di prodotti assicurativi, questo Istituto ritiene
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necessario delineare un primo quadro di riferimento per l’operatività su Internet che
consenta di conciliare le novità tecnologiche della rete con le vigenti disposizioni
regolanti l’esercizio dell’attività assicurativa, allo scopo principale di garantire
un’adeguata tutela dei consumatori.
In particolare, con la presente circolare si intende fare riferimento a quelle
tecniche di comunicazione elettronica utilizzabili tramite Internet che ad oggi risultano
maggiormente diffuse, vale a dire il world wide web e la posta elettronica (e-mail).
1. Attività assicurativa esercitata tramite Internet nel territorio della
Repubblica Italiana.
Tenuto conto della facilità di accesso ad Internet da parte di operatori di tutto il
mondo, si pone in primo luogo il problema della identificazione dei soggetti che offrono
polizze di assicurazione tramite la rete e della verifica della loro abilitazione
all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia.
Tale questione implica, tra l’altro, la necessità di inquadrare la vendita tramite
Internet nell’ambito delle vigenti norme che regolano l’esercizio transfrontaliero
dell’attività assicurativa.
Al riguardo è opportuno ricordare che in base alle terze direttive (Direttiva
92/96/CEE per le assicurazioni sulla vita e Direttiva 92/49/CEE per le assicurazioni
contro i danni, recepite in Italia rispettivamente dal d. lgs. 174/95 e dal d. lgs. 175/95)
l’attività transfrontaliera nel settore assicurativo può essere esercitata secondo due
regimi: la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi.
Come risulta anche dal progetto di Comunicazione interpretativa della
Commissione Europea in materia di “libertà di prestazione di servizi e interesse generale
nel settore delle assicurazioni”, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee, l’attività di vendita tramite Internet, se effettuata da imprese non
stabilite nello Stato in cui è ubicato il rischio, deve configurarsi come attività in libera
prestazione di servizi, soggetta alle relative disposizioni comunitarie.
Ne consegue che le imprese estere con sede legale in uno Stato membro
dell’Unione Europea 1 che intendono collocare prodotti assicurativi tramite Internet nel
territorio della Repubblica Italiana, qualora non risultino già ammesse ad operare in
detto territorio in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, devono
rispettare le condizioni di accesso previste dagli articoli 70 e seguenti del d. lgs. 174/95
e dagli articoli 81 e seguenti del d. lgs. 175/95.
1 Si fa presente che, a seguito della ratifica da parte dell’Italia del trattato di Porto che istituisce lo Spazio
Economico Europeo, la Norvegia, l’Islanda ed il Liechtenstein sono equiparati ai Paesi dell’U.E., con
particolare riferimento all’applicazione delle terze direttive assicurative.
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Va inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 97 del d. lgs. 174/95 e dell’art. 110 del
d.lgs. 175/95, le imprese con sede legale in uno stato Terzo rispetto all’Unione Europea
possono esercitare attività assicurativa in Italia solo in regime di stabilimento (previa
autorizzazione dell’ISVAP) e non anche in libera prestazione di servizi e che è fatto
divieto ai soggetti con domicilio abituale, o se persone giuridiche con sede, in Italia di
concludere contratti con imprese operanti in violazione di detto limite. Le citate norme
stabiliscono inoltre il divieto di qualsiasi forma di mediazione per la stipulazione di detti
contratti.
Ciò premesso, è necessario richiamare l’attenzione dei consumatori sulle
conseguenze sfavorevoli in cui gli stessi possono incorrere stipulando contratti con
imprese straniere operanti in violazione dei requisiti di legge, in particolare sotto il
profilo della eventuale mancata rispondenza delle coperture assicurative offerte rispetto
alle disposizioni di legge nazionali, con maggior riguardo a quelle che regolano le
assicurazioni obbligatorie.
Questo Istituto ricorda che all’interno del proprio sito (indirizzo www.isvap.it) è a
disposizione, per la consultazione, l’elenco delle imprese italiane e delle
Rappresentanze di imprese extra U.E. autorizzate ad operare in Italia, nonché l’elenco
delle imprese con sede legale nella U.E. ammesse ad operare in Italia in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi. Tali elenchi, aventi una finalità
informativa, non assolvono alla funzione di pubblicità legale, che resta propria della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Attività assicurativa esercitata all’estero, tramite Internet, da imprese con
sede legale in Italia
In considerazione di quanto precisato al punto 1, le imprese con sede legale in
Italia che intendono utilizzare Internet per svolgere attività assicurativa in uno Stato
membro dell’Unione Europea o in uno Stato terzo, qualora non risultino già ammesse ad
operare nel territorio di detto Stato in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi, devono conformarsi alle previsioni di cui al capo IV del titolo II del d. lgs.
174/95 e del capo V del titolo II del d.lgs. 175/95.
3. Ambito di applicazione
Fermo restando quanto indicato al punto 1, la presente circolare si applica al
collocamento tramite Internet di polizze di assicurazione sulla vita rivolte a contraenti
aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede, in Italia e di polizze di
assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati in Italia, effettuato da:
a) imprese di assicurazione con sede legale in Italia e Rappresentanze in Italia di
imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto all’Unione Europea,
di seguito denominate “imprese autorizzate”;
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b) imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell’Unione Europea,
ammesse ad operare sul territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento o
di libera prestazione di servizi, di seguito denominate “imprese ammesse”;
c) intermediari operanti in collegamento con le imprese di assicurazione sub a) e
sub b), purché ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento ovvero di libera
prestazione di servizi.
Non rientra nell’ambito di applicazione della presente circolare il collocamento di
polizze effettuato attraverso siti web che:
- contengono l’esplicita avvertenza che il contenuto del sito è rivolto solo a
contraenti con domicilio abituale (o, se persone giuridiche, con sede legale) in Stati
diversi dall’Italia, per quanto riguarda le polizze di assicurazione sulla vita, e alla
copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda le polizze di
assicurazione contro i danni;
- dispongono di procedure tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da
contraenti con domicilio abituale (o, se persone giuridiche, con sede legale) in Italia, per
quanto riguarda le polizze vita, ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di
rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda le polizze di assicurazione contro i danni.
Alle imprese sub b) si applicano i punti 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. e 4.9.
della presente circolare.
Agli intermediari sub c) si applica il punto 5 della presente circolare. Gli stessi
sono inoltre tenuti a conformarsi ai principi generali della disciplina di cui al punto 4.
4. Disciplina applicabile al collocamento di prodotti assicurativi tramite
Internet nel territorio della Repubblica Italiana
4.1. Procedure di controllo interno
Va preliminarmente osservato che il ricorso ad Internet da parte delle compagnie
di assicurazione quale tecnica di vendita diretta dei prodotti richiede che la compagnia
assuma preventivamente la piena responsabilità dell’attività posta in essere dai soggetti
materialmente addetti alla gestione del sito web e/o all’interazione tramite posta
elettronica (e-mail).
Le compagnie autorizzate - vista la novità e la delicatezza dell’applicazione della
tecnica in esame al settore assicurativo - dovranno dotarsi di procedure di controllo
interno (art. 20, comma 4, d.lgs. 174/95 e art. 21, comma 4, d.lgs. 175/95) adeguate a
garantire, oltre al soddisfacimento di tutte le esigenze richiamate nella presente
circolare, anche la ricostruzione, a posteriori, delle modalità, dei tempi e delle
caratteristiche delle interazioni poste in essere dagli addetti alla funzione.
Le stesse imprese effettueranno - in base, ad esempio, a campionamenti - periodici
e sistematici controlli sulla completezza e sulla regolarità delle comunicazioni e dei
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documenti (note informative, proposte, polizze, quietanze, certificati, contrassegni, etc.)
effettivamente pervenuti al contraente.
In ogni caso, le compagnie porranno attenzione affinché tutte le iniziative di
distribuzione dei propri prodotti su Internet - attuate direttamente, ovvero per il tramite
di agenzie in gestione libera (v. punto 5) - contemplino modalità di pagamento dei premi
idonee a conferire il maggior grado possibile di certezza, sicurezza e riservatezza ai
versamenti effettuati dai contraenti.
4.2. Identificazione dell’impresa e accertamento della sua abilitazione all’esercizio
dell’attività assicurativa in Italia
Esigenza primaria per la tutela degli assicurandi è che le modalità di presentazione
dell’impresa su Internet consentano l’agevole identificazione dell’impresa stessa e
l’accertamento della sua abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia.
A tal fine, per quanto riguarda le imprese autorizzate, il sito deve indicare la
denominazione, l’indirizzo della sede dell’impresa (compreso il recapito telefonico e il
numero di telefax), la data del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività
assicurativa, la data ed il numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
recante la pubblicazione dell’atto nonché l’indicazione che la compagnia è soggetta al
controllo dell’ISVAP.
Per quanto riguarda le imprese ammesse (sia in libera prestazione di servizi che in
regime di stabilimento) il sito deve riportare la denominazione sociale della compagnia,
l’indirizzo della sede legale ed eventualmente dello stabilimento che conclude i
contratti (compreso il recapito telefonico e il numero di telefax), la dichiarazione del
possesso dell’abilitazione all’esercizio in Italia e l’indicazione dell’autorità di vigilanza
del paese di origine e dell’ISVAP, in qualità di autorità di vigilanza dello Stato ospite.
Inoltre le imprese ammesse ad operare in libera prestazione di servizi devono
indicare il nominativo del rappresentante fiscale nominato ai sensi degli articoli 78, d.
lgs. 174/95 e 89, d. lgs. 175/95, nonché del rappresentante per la gestione dei sinistri di
cui all’art. 90, d. lgs. 175/95.
4.3. Informativa precontrattuale
Come noto, le imprese di assicurazione italiane ed estere operanti sul territorio
della Repubblica Italiana devono adempiere agli obblighi di informativa precontrattuale
di cui all’art. 109 del d. lgs. 174/95 e all’art. 123 del d.lgs. 175/95.
A tal fine, nel caso di vendita tramite Internet, devono essere soddisfatte le
seguenti condizioni:
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- sul sito deve essere disponibile per la consultazione la nota informativa di cui
alle vigenti circolari ISVAP (per le assicurazioni sulla vita: circolari 249/95, 294/97,
317/97 e 363/99; per le assicurazioni contro i danni, circolare 303/97), opportunamente
adeguata per tenere conto delle disposizioni della presente circolare;
- il file relativo al testo della nota informativa deve essere immodificabile
dall’utente;
- la nota informativa deve essere inviata al contraente, prima della conclusione del
contratto, mediante tecniche di trasmissione che ne consentano l’acquisizione su carta o
su altro supporto duraturo disponibile ed accessibile al contraente.
Per supporto duraturo si intende ogni strumento che consenta al contraente di
conservare le informazioni a lui personalmente e specificatamente dirette (in particolare
floppy disk, CD, o disco rigido che mantenga in memoria messaggi di posta elettronica,
ecc.).
La semplice possibilità per il contraente di stampare la nota informativa
disponibile sul sito non si considera rilevante ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
trasmissione della nota informativa, che deve essere personalmente e specificatamente
diretta al contraente.
In tal senso, l’obbligo di trasmissione si può considerare assolto anche nel caso in
cui il sistema sia tale da impedire la prosecuzione delle trattative precontrattuali se il
contraente non abbia proceduto a immagazzinare su supporto duraturo la nota
informativa.
Si richiama l’attenzione delle imprese sulla necessità di assicurare, in caso di
modifiche o aggiornamenti dei testi, la coincidenza della nota informativa resa
disponibile sul sito con quella che sarà effettivamente inviata al contraente.
Nei casi in cui l’impresa, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate, scelga di
trasmettere la nota informativa in formato elettronico, sarà interesse dell’impresa stessa
garantire (ad esempio mediante deposito di un originale cartaceo presso un notaio)
l’identificazione del testo della nota informativa resa disponibile sul sito ed
effettivamente trasmessa al contraente.
4.4. L’autenticità e la consegna delle condizioni di polizza
Sul sito devono essere disponibili per la consultazione le condizioni di polizza,
che devono essere immodificabili dall’utente.
Considerata la previsione di cui all’art. 1888 c.c., la consegna delle condizioni di
polizza deve comunque avvenire su supporto cartaceo, almeno fino a quando non
diverrà operativa la firma digitale di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (cfr.
successivo punto 4.9).
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L’impresa deve adottare procedure tali da assicurare, in presenza di aggiornamenti
o modifiche dei testi contrattuali, la coincidenza delle condizioni di polizza consultabili
sul sito con quelle che saranno effettivamente consegnate al contraente.
4.5 La certezza del momento di conclusione del contratto e di decorrenza della
copertura assicurativa
Ferme restando le disposizioni normative vigenti circa la modalità di formazione
dell’accordo tra le parti (incontro di proposta e accettazione ai sensi dell’art. 1326 c.c. o
offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.), la nota informativa e le condizioni di
polizza devono illustrare le modalità di conclusione del contratto ed indicare
chiaramente sia il momento di conclusione sia, qualora diverso, quello di entrata in
vigore della copertura assicurativa.
La chiara individuazione del momento in cui il contratto è concluso è infatti
fondamentale ai fini della determinazione del momento da cui decorre il termine entro il
quale il contraente può esercitare il diritto di recesso di cui al successivo punto 4.7.,
mentre la precisa indicazione della decorrenza della copertura assicurativa è
indispensabile per prevenire il contenzioso in caso di sinistro.
Al fine di evitare situazioni di incertezza, sia il momento di conclusione del
contratto sia quello di decorrenza della copertura assicurativa non devono essere fissati
con riferimento ad atti non conosciuti o non conoscibili dall’assicurato (quali, ad
esempio, la data di pervenimento all’impresa dell’assegno con cui è stato pagato il
premio o il momento in cui l’impresa riceve conferma dell’avvenuto accredito sul
proprio conto corrente del premio, ecc…).
Con riferimento ai contratti r.c.a. è necessario inoltre che l’assicurato sia messo in
condizione di ottenere prontamente il certificato e il contrassegno assicurativi, sul
consueto supporto cartaceo. Si richiama l’attenzione delle imprese sulla necessità che, in
attesa dell’invio dei predetti documenti, sia rilasciata tempestivamente all’assicurato, via
fax o con altro strumento idoneo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma
secondo, D.P.R. 973/70, una ricevuta di pagamento del premio da applicare sul veicolo
per la regolare circolazione.
4.6. La gestione successiva del contratto
Tenuto conto dell’esigenza che agli assicurati sia garantita un’adeguata assistenza
anche nella fase successiva alla conclusione del contratto, la nota informativa dovrà
contenere indicazioni sulle modalità di gestione del rapporto contrattuale, con
riferimento, ad esempio, ai mezzi di pagamento dei premi successivi, alle modalità di
denuncia del sinistro, alle richieste di riscatto, di prestito, di liquidazione, ecc…. Per le
assicurazioni r.c.a. l’assicurato dovrà essere messo a conoscenza delle modalità
attraverso cui potrà ottenere, almeno tre giorni prima della scadenza contrattuale,
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l’attestazione dello stato di rischio, fermo restando che dette modalità devono
consentirgli di acquisire l’attestazione medesima senza aggravio di oneri a suo carico.
Per le assicurazioni sulla vita la predetta nota dovrà inoltre indicare le modalità
con cui l’impresa intende adempiere all’obbligo di informativa da rendere in corso di
contratto ai sensi dell’art. 109, c. 2, del d. lgs. 174/95 e delle circolari ISVAP n. 249/95
e n. 317/97.
In ogni caso l’organizzazione dell’impresa dovrà risultare appropriata per
l’esecuzione delle prestazioni assicurate in base ai contratti conclusi tramite Internet. A
tal fine, con riferimento al ramo r.c.auto, il sito dovrà riportare l’indicazione dei
competenti centri di liquidazione sinistri ovvero delle diverse strutture a ciò deputate. In
tal senso nella nota informativa dovrà essere presente un rinvio a detta indicazione.
4.7. Il diritto di recesso
Nel caso di offerta di polizze di assicurazione sulla vita deve essere riconosciuto il
diritto di recesso di cui all’art. 111 del d. lgs. 174/95, dando chiara indicazione, nella
nota informativa, del momento da cui è possibile esercitarlo e delle procedure da
seguire.
Ai sensi del citato art. 111, l’impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di recesso, deve rimborsare al contraente il premio eventualmente pagato
al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle
eventuali spese sostenute per l’emissione del contratto, a condizione che queste siano
state individuate e quantificate come previsto dallo stesso art. 111.
Deve essere anche riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 112 del d.
lgs. 174/95, il diritto di revoca della proposta di assicurazione sulla vita, inteso come
possibilità di interrompere l’iter di formazione del contratto prima dell’avvenuta
conclusione dello stesso.
Per le assicurazioni contro i danni, per le quali il d. lgs. 175/95 non prevede il
diritto di recesso, questo Istituto ritiene di richiamare l’attenzione delle imprese sulla
opportunità di introdurre comunque tale diritto, in considerazione della sua particolare
funzione di tutela in presenza di forme di collocamento a distanza.
4.8. Legge applicabile al contratto e autorità giudiziaria competente
Fermo restando l’obbligo previsto dall’art. 109 del d.lgs. 174/95 e dall’art. 123 del
d. lgs. 175/95 e dalle circolari ISVAP n. 249/95 e n. 303/97 di fornire al contraente,
nella nota informativa, le indicazioni sulla legge applicabile al contratto, nello stesso
documento precontrattuale le imprese dovranno richiamare l’attenzione del contraente
sulla circostanza che, qualora venga scelta una legge diversa da quella italiana, il diritto
sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.
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Inoltre, qualora, in base alle disposizioni nazionali e internazionali vigenti in
materia di competenza giurisdizionale, l’autorità giudiziaria competente a dirimere le
controversie possa essere un’autorità diversa da quella italiana, di ciò andrà data chiara
indicazione nella nota informativa.
Più in generale, tenuto conto delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (recepita
nell’ordinamento italiano con legge n. 52/1996), questo Istituto ravvisa l’esigenza che le
imprese individuino quale foro competente quello del luogo di residenza o di domicilio
del consumatore.
4.9. Necessità della forma scritta
In base alla recente normativa in materia di documenti informatici (art. 15 della
legge n. 59/97, D.P.R. 10 novembre 1997, n.513, decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell’8 febbraio 1999), il documento informatico, da chiunque predisposto,
sottoscritto con firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia
probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c.
Pertanto, quando la firma digitale diventerà effettivamente operativa, i documenti
formati tramite l’utilizzo di tale firma sostituiranno, ai richiamati effetti di legge, i
documenti cartacei.
In attesa di ciò, permane la necessità di forma scritta, di sottoscrizione e quindi di
invio, nelle forme ordinarie, di alcuni documenti e dichiarazioni, tra cui:
- la polizza di assicurazione, comprensiva delle condizioni contrattuali e delle clausole
di cui all’art. 1341 c.c., nonché ogni altro documento da sottoscrivere da parte
dell’assicuratore (art. 1888 c.c.);
- le dichiarazioni rese dal contraente ai sensi degli artt. 1892-1893 c.c. relativamente alle
circostanze del rischio oggetto dell’assicurazione;
- l’assenso del terzo sulla cui vita viene stipulato il contratto (art. 1919 c.c.);
- la dichiarazione del contraente di avere acquisito su carta o su altro supporto duraturo
la nota informativa precontrattuale.
A mero titolo esemplificativo, si evidenzia che l’esigenza di sottoscrizione da
parte del contraente e/o dell’assicurato potrebbe essere soddisfatta recependo tutte le
dichiarazioni che necessitano di sottoscrizione nel documento di polizza da inviare in
duplice copia al contraente, di cui una deve essere firmata e ritrasmessa alla società.
Si richiama l’attenzione delle imprese sulla necessità di escludere, nella
predisposizione delle condizioni di polizza, clausole che presentino profili di abusività
ai sensi della direttiva 93/13/CEE e degli artt. 1469 bis e ss. c.c., attuativi della
medesima.
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Si ricorda in proposito che l’eventuale specifica approvazione per iscritto da parte
del consumatore delle clausole di cui sopra non è sufficiente a configurare la sussistenza
di una trattativa individuale e ad escludere di conseguenza la vessatorietà delle clausole
medesime.
4.10. Adempimenti antiriciclaggio
L’utilizzo di Internet, a causa della comunicazione a distanza, rende più difficile la
diretta identificazione, ad opera dell’impresa o dei suoi incaricati, del soggetto che
effettua o riceve pagamenti superiori a £ 20 milioni o del soggetto che stipula la polizza
di assicurazione sulla vita ed eventualmente del suo mandatario (ai sensi dell’art. 4.1 del
D.M. 19 dicembre 1991 “i dati relativi all’accensione di conti, depositi o altri rapporti
continuativi devono essere acquisiti in presenza del titolare del rapporto e del suo
mandatario…”).
Al riguardo si richiamano i criteri applicativi del citato D.M. enunciati dal
Ministero del Tesoro (comunicato del 5 giugno 1992), che richiedono all’intermediario
interessato (nella fattispecie l’impresa di assicurazione), nell’impossibilità di
identificazione diretta, di acquisire idonea attestazione rilasciata da un altro
intermediario di cui alla legge 197/91 che abbia già provveduto, per i propri fini,
all’identificazione del soggetto.
Non può in ogni caso ritenersi sufficiente, ai fini dell’identificazione, la mera
acquisizione di un documento di identità del soggetto da identificare.
5. Attività degli intermediari di assicurazione
Gli intermediari di assicurazione sono tenuti a conformarsi ai principi generali
della disciplina di cui al punto 4, nonché alle disposizioni di cui ai successivi punti 5.1 e
5.2.
5.1. Agenti di assicurazione
Per gli agenti di assicurazione, il ricorso ad Internet quale tecnica di vendita trova
il suo presupposto logico-giuridico sia nell’incarico ricevuto da una compagnia (purché
quest’ultima abbia perfezionato il suo accesso al mercato italiano), che nell’iscrizione
all’albo nazionale (1^ sezione).
Si evidenzia che l’operatività tramite Internet degli agenti di area UE - se rivolta
all’utenza italiana - rientra nel più generale regime di libera prestazione di servizi, che
richiede la previa iscrizione all’albo di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 48. Al riguardo
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si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla circolare n. 375 del 10
maggio 1999 relative all’attività transfrontaliera dei broker di area U.E.
Per le imprese assicuratrici ammesse ad operare in libera prestazione di servizi, si
rammenta il divieto di affidamento di incarichi di natura agenziale o parificata a soggetti
stabiliti sul territorio di prestazione (cfr. art. 70, u.c., d.lgs. n.174/95 ed art. 81, u.c.,
d.lgs. n.175/95).
Tenuto conto dei profili di delicatezza insiti nel ricorso ad Internet, considerato
che le compagnie sono tenute a vigilare sulle reti di vendita, si ritiene che:
· gli agenti interessati debbano aver previamente effettuato una comunicazione
scritta alle proprie mandanti in merito all’applicazione di tale tecnica di vendita a
distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto della stessa, nonché l’impegno a
garantire l’osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare e a effettuare
analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
· gli agenti devono definire con le rispettive mandanti le procedure di cui sopra e
rimangono comunque sottoposti alle successive verifiche delle compagnie, svolte
sull’attuazione in concreto di tale tecnica di vendita, rilevando l’esigenza di prevenire
disservizi ed abusi di qualunque natura e provenienza;
· gli agenti, nei confronti delle rispettive mandanti, dovranno assumersi ogni
conseguente responsabilità - anche per culpa in eligendo o in vigilando inerente
l’eventuale intervento di propri subordinati - connessa allo svolgimento dell’incarico
tramite tale tecnica a distanza;
· l’apertura di un sito web e l’invio di posta elettronica (e-mail) non potranno
mai prescindere - anche in sede di primo approccio con il potenziale cliente -
dall’espressa indicazione, da parte degli stessi agenti, degli estremi della loro iscrizione
all’albo di cui alla legge n. 48/79 (numero di matricola e data di conseguimento) ed alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché della sede dei propri
uffici, del relativo recapito telefonico e telefax, del codice amministrativo loro assegnato
dalle rispettive compagnie mandanti (da indicare anch’esse con la completa ragione
sociale e la sede);
· in particolare, in caso di agenzia plurimandataria, dovrà essere evidenziato
chiaramente quale delle suddette compagnie mandanti garantisce il prodotto offerto;
· in caso di società-agenzia, l’indicazione in tema di iscrizione all’albo nazionale
agenti dovrà essere riferita ai legali o al legale rappresentante della società stessa, o a
coloro che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento
dell’attività di agente di assicurazione (art. 6, I comma, legge n.48/79);
· a prescindere dal soggetto, agente o contraente, che assume l’iniziativa del
contatto, l’interazione personalizzata tramite posta elettronica, dovrà poi - pena la
possibile violazione della legge n.48/79 - essere riservata all’iscritto all’albo nazionale
degli agenti di assicurazione, ovvero anche a uno o più suoi procuratori, ma mai essere
affidata a collaboratori autonomi (subagenti, produttori, segnalatori, od altre risorse
esterne).
5.2. Mediatori di assicurazione.
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Per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, il ricorso ad Internet propone
problematiche in parte diverse, laddove il broker di cui all’art.1, legge 28 novembre
1894 n.792 - non potendo assumere “impegni di sorta” nei confronti delle imprese di
assicurazione - non è legittimato a concludere contratti per conto delle imprese stesse,
pena lo snaturamento del ruolo normativamente riconosciutogli.
Si ricorda che l’operatività tramite Internet dei mediatori di assicurazione di area
UE - se rivolta all’utenza italiana (con le modalità appresso indicate) - rientra nel più
generale regime di libera prestazione di servizi, che richiede, fra l’altro, la previa
iscrizione all’albo dei mediatori di cui alla suddetta legge n.792/84, come esplicitato
anche con circolare ISVAP n.375/D del 10 maggio 1999.
Per le imprese ammesse ad operare in libera prestazione di servizi, l’instaurazione
di trattative con i mediatori di assicurazione stabiliti in Italia non pone problemi vista la
richiamata assenza di vincoli nei confronti delle imprese sancita dalla legge.
Tanto premesso, nulla osta a che il mediatore:
· allestisca un suo sito, tramite il quale pubblicizzare i propri servizi di fiduciario
indipendente ed eventualmente conseguire, come da prassi, un incarico dal contraente;
· utilizzi le tecnologie di Internet (ad esempio, la posta elettronica) per
sviluppare con il suo assistito ipotesi di coperture;
· sviluppi - tramite le tecnologie in esame - la mediazione con le compagnie del
mercato, assurgendo il suo sito e/o la sua posta elettronica a funzioni di “ponte” e di
“filtro” tra le due parti del potenziale rapporto assicurativo.
Qualora il broker rilasci al cliente proprie lettere di formale conferma di copertura,
queste ultime, per produrre effetti tra la compagnia e il cliente, devono indicare gli
estremi dell’avvenuta accettazione del rischio da parte dell’impresa di assicurazione. In
caso contrario, le lettere di conferma risulteranno impegnative solo nel rapporto
broker/cliente, senza alcun riflesso nei confronti della compagnia. Di tale ultima
circostanza il mediatore deve dare adeguata evidenza al destinatario della lettera di
conferma.
Ai fini della regolare circolazione di autoveicoli e natanti la prova, di fronte ai
terzi, dell’avvenuta copertura del relativo rischio di r.c. auto dovrà essere ricondotta
all’apposita documentazione prevista dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 e dalle
relative modifiche e disposizioni di attuazione, rilasciata dall’impresa di assicurazione.
I mediatori - sia nel loro sito, che nelle interazioni con i consumatori e le
compagnie - dovranno esplicitare sempre gli estremi della loro iscrizione all’albo di cui
alla legge 28 novembre 1984 n.792 (numero di matricola e data di conseguimento) ed
alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché l’indicazione
della sede dei propri uffici (corredata delle utenze telefoniche e telefax).
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Per le società di mediazione, l’iscrizione all’albo dovrà essere esplicitata con
riferimento tanto alla stessa persona giuridica, quanto ai suoi legali rappresentanti ed ai
gestori preposti alla mediazione tramite Internet.
Sia per la ditta individuale che per la società di mediazione assicurativa, le
suddette indicazioni devono fornire contezza sui soggetti che realmente pongono in
essere, in collegamento con l’utente di Internet, qualificati atti negoziali da apprezzare
anche alla luce del disposto ex art. 5, I comma, lett. d), legge n. 792/84 (quali, ad
esempio, le richieste di emissione delle polizze e gli ordini fermi di copertura).
Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli iscritti all’albo anche per
l’espletamento degli atti di natura preparatoria e/o esecutiva dell’attività di mediazione
di cui trattasi.
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In relazione al ricorso ad Internet per la raccolta di adesioni a fondi pensione
aperti a contribuzione definita, si continuano ad applicare le circolari ISVAP nn. 350/98
e 369/99, integrate con le disposizioni di cui alla presente circolare.
Per quanto riguarda la distribuzione di prodotti assicurativi tramite Internet da
parte di enti creditizi, si richiamano le disposizioni impartite con circolare ISVAP n.
241/95, fermo restando che le procedure adottate per la tecnica di vendita in esame
dovranno garantire anche il rispetto della presente circolare.
Al di fuori delle condizioni sopra menzionate, non si rinvengono margini affinché
altri soggetti pongano in essere - in campo assicurativo - valide interazioni con gli utenti
di Internet, che non si risolvano cioè in mere e generiche prospettazioni pubblicitarie.
Si richiama la responsabile attenzione dei destinatari della presente circolare sul
complesso delle istruzioni impartite, con preghiera di dare la massima diffusione alle
stesse.
Il Presidente
Giovanni Manghetti