Le informazioni obbligatorie che l'assicurazione deve dare
ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576
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Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
REGOLAMENTO N.XX CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN
OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV
(VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X
(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO
DELL’ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE
Il regolamento è emanato in attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (art.
134, Capo II, Titolo X), che attribuisce all’Isvap il potere di disciplinare l’attestazione sullo
stato del rischio, il suo periodo di validità, la decorrenza e la durata del periodo di
osservazione dei sinistri. L’attestazione sullo stato del rischio è un documento fondamentale
per il contraente che intenda instaurare un nuovo rapporto contrattuale in sostituzione del
precedente.
Il regolamento obbliga le imprese ad inviare al domicilio del contraente l’attestazione sullo
stato del rischio almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto.
Contestualmente all’attestazione sullo stato del rischio le imprese, in attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 191, comma 1 lett. b) del decreto legislativo 209/05, debbono dare
comunicazione scritta al contraente della scadenza della copertura annuale, dei tempi e
modalità da seguire per la comunicazione dell’eventuale disdetta in caso di contratti con
clausola di tacito rinnovo, nonché fornire, direttamente o per il tramite di intermediari o call
center, indicazioni sul premio di rinnovo.
Grazie al possesso con congruo anticipo della comunicazione e dell’attestazione sullo stato
del rischio, gli assicurati sono messi in condizione di valutare la convenienza della propria
posizione assicurativa. L’iniziativa ha come obiettivo di consentire agli assicurati, attraverso
un miglior livello di informativa, il pieno e consapevole esercizio del diritto alla mobilità in
ordine all’assicurazione r.c.auto, in funzione di protezione degli interessi degli stessi e di
incentivazione della concorrenza tra imprese.
Resta invariato per i consumatori l’accesso alle informazioni presenti sui siti internet delle
imprese, con particolare riguardo alla possibilità di calcolare un preventivo personalizzato
che rimane vincolante per almeno sessanta giorni.
Il regolamento individua inoltre in modo univoco per tutte le imprese il periodo di
osservazione cui devono fare riferimento nella descrizione della sinistralità contenuta
nell’attestazione sullo stato del rischio.
Il contenuto dell’attestazione rimane invariato rispetto alle disposizioni attualmente vigenti,
fatta eccezione per l’obbligo di indicazione della classe universale di conversione che viene
ora estesa a tutti i veicoli, oltre che ai ciclomotori, motocicli e alle autovetture.
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Il regolamento non disciplina al momento l’eventuale istituzione, prevista dall’art.134, comma
2 del Codice, di una banca dati elettronica per la gestione delle informazioni contenute
nell’attestazione sullo stato del rischio. Il tema sarà oggetto di successiva valutazione.
* * *
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Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
REGOLAMENTO N. XX DEL XX
REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN
OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV
(VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X
(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO
DELL’ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI
L’ISVAP
(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle
assicurazioni private;
RITENUTA la necessità di disciplinare l’attestazione sullo stato del rischio in conformità all’art.
134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
RITENUTA altresì la necessità di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in
conformità all’art. 191, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
con riferimento specifico alla informativa da rendere agli assicurati in occasione di ciascuna
scadenza annuale dei contratti; ciò al fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle
modalità di disdetta del contratto r.c.auto ed alle eventuali variazioni tariffarie e di favorire
una scelta più consapevole con riferimento sia al livello tariffario che alle condizioni
contrattuali praticate dalle imprese, promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori ed
incentivino la competitività tra le imprese;
adotta il seguente:
REGOLAMENTO
Art. 1
(Definizioni)
1. Nel presente Regolamento si intendono per:
a) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) “imprese” o “assicuratore”: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia
all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonchè le
imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dell’Unione
Europea diverso dall’Italia, ivi abilitate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria
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della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi;
c) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla
responsabilità del vettore, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
d) “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore;
e) “attestazione sullo stato del rischio”: il documento che l’impresa è tenuta a rilasciare
al contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
f) “classe di merito”: categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una
scala di valutazione elaborata dall’impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per
individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata;
g) “periodo di osservazione”: il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione
nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;
h) “regole evolutive”: modalità definite dall’impresa relative alla variazione nel tempo
della classe di merito di cui alla lettera f);
i) “sinistro riservato” o “sinistro posto a riserva”: sinistro per il quale l’impresa ha
appostato in bilancio una riserva corrispondente alle somme che prevede di dover
corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno;
j) “sinistro eliminato come senza seguito”: sinistro riservato ai sensi della precedente
lettera i), per il quale l’impresa, non avendo effettuato alcun pagamento, ha
successivamente eliminato la appostazione a riserva;
Art. 2
(Obblighi di comunicazione)
1. Le imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni
prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che
preveda la proroga tacita.
2. L’obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il
contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui l’assicuratore, pur prevedendo la
clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente
rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti
tariffari al contratto oggetto di rinnovo.
3. Le imprese, qualora intendano procedere a formalizzare disdetta contrattuale,
specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all’art. 132, comma 1 del
decreto.
Art. 3
(Contenuto della comunicazione)
1. La comunicazione è redatta in conformità allo schema di cui all’allegato 1 e contiene
le seguenti informazioni:
- la data di scadenza del contratto;
- modalità di esercizio della eventuale disdetta contrattuale da parte del contraente;
- indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per
il tramite di intermediari o call center.
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Art. 4
(Obbligo di rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio)
1. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del
contratto, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2, l’attestazione sullo stato del
rischio.
2. L’obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la
quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del
contratto, ovvero l’esercizio della disdetta contrattuale da parte delle imprese.
3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l’attestazione deve
essere rilasciata alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato
prorogato all’atto della riattivazione.
4. Le imprese inviano un’attestazione aggiornata e rettificata nel caso in cui un sinistro
riservato per danni a persona, che abbia dato luogo all’applicazione della conseguente
maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal
caso, le imprese prevedono modalità per il rimborso del maggior premio pagato anche
nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il
contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso all’assicuratore
che presta la copertura.
5. In caso di furto del veicolo in corso di contratto per il quale il periodo di osservazione
risulti concluso le imprese inviano al contraente la relativa attestazione.
Art. 5
(Rilascio di duplicati dell’attestazione sullo stato del rischio)
1. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente
dell’attestazione sullo stato del rischio, l’assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta
del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
2. Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l’assicuratore
rilascia a quest’ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga
disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
3. Il duplicato può essere consegnato anche a persona delegata purchè munita di
delega scritta espressamente rilasciatagli dall’avente diritto nonché di copia di un valido
documento di riconoscimento dell’avente diritto.
Art. 6
(Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio)
1. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome del contraente se persona fisica ovvero la denominazione sociale o la
denominazione della ditta se trattasi di contraente persona giuridica;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) i dati della targa del veicolo assicurato o, quando questa non sia prescritta, i dati
identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
f) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per
l’annualità successiva e la classe di conversione universale come definita
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nell’allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole
che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato
all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di
un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con
franchigia;
h) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi,
intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del
numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri
posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con
danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia
provveduto a rimborsare all’impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio
avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato;
j) la firma dell’assicuratore.
Art.7
(Decorrenza e durata del periodo di osservazione)
1. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso di veicolo
assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della
decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza
della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia
due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza
della annualità assicurativa.
Art. 8
(Consegna dell’attestazione sullo stato del rischio all’assicuratore -
Validità dell’attestazione)
1. All’atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il contraente consegna
l’attestazione sullo stato del rischio.
2. Il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio è pari a dodici mesi, a
decorrere dalla data di scadenza del contratto.
3. Qualora all’atto della stipulazione del contratto il contraente si trovi nell’impossibilità di
consegnare all’assicuratore l’attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi da
tale data. All’atto della consegna l’assicuratore riclassifica il contratto sulla base delle
informazioni contenute nell’attestazione stessa e calcola l’eventuale differenza di premio
risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza
del contratto.
4. Nel caso di un veicolo il cui contratto sia scaduto da più di dodici mesi ma non oltre i
diciotto rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, l’assicuratore classifica il
contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione, semprechè il
contraente abbia dichiarato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice
civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che
possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione o la
definitiva esportazione all’estero di un veicolo precedentemente assicurato, l’assicuratore
classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione sullo stato
del rischio di tale ultimo veicolo.
6. Nel caso di trasferimento della proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei
beni, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella
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relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale
della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di
soggetti ad uno soltanto di essi.
Art. 9
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate:
- la circolare Isvap n. 111 dell’8 marzo 1989;
- la circolare Isvap n. 260 del 30 novembre 1995;
- la circolare Isvap n. 420 del 7 novembre 2000;
- la circolare Isvap n. 502 del 25 marzo 2003, limitatamente ai punti da B.2 a B.6;
- la circolare Isvap n. 555 del 17 maggio 2005 con esclusione dell’art. 6.
Art. 10
(Modalità organizzative)
1. Le imprese predispongono le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare
attuazione al presente Regolamento, con particolare riguardo al rispetto dei termini di
trasmissione dell’attestazione sullo stato del rischio.
Art. 11
(Pubblicazione)
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel Bollettino dell’Isvap. E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Autorità.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 22 giugno 2006
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
Comunicazione
Allegato 1
1. Informazioni generali
Polizza n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Scadenza: gg/mm/aa
Inserire la seguente frase:
“In allegato alla presente comunicazione viene trasmessa l’attestazione sullo stato del rischio;
quest’ultimo documento deve essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto
qualora Lei voglia ottenere la copertura assicurativa del Suo veicolo con altro assicuratore.”
2. Informazioni sulla disdetta contrattuale
In caso di contratti senza clausola di tacito rinnovo ovvero di contratti che, pur prevedendo la
proroga tacita in assenza di disdetta nei termini contrattualmente previsti, rinuncino alla
formalizzazione della disdetta in caso di adeguamenti tariffari, inserire la seguente frase:
“Qualora Lei non abbia intenzione di proseguire il rapporto assicurativo per la prossima annualità si
informa che non sono previsti a Suo carico obblighi di comunicazione di disdetta”
Negli altri casi:
“Qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualità, si informa
che il Suo contratto prevede l’obbligo di comunicazione scritta della disdetta da effettuare mediante
raccomandata o telefax entro 15 giorni dalla scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i--------
-------------.”
Qualora ne ricorrano i presupposti (art. 172 comma 1 D.Lgs. 209/2005), inserire la seguente frase:
“Si informa che la variazione tariffaria in aumento risulta superiore al tasso programmato di
inflazione. Pertanto, qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima
annualità, si informa che ha diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da
inoltrarsi con raccomandata, telefax o consegna a mano entro il giorno di scadenza del contratto
al/i seguente/i indirizzo/i-----------------”.
* * *
Qualora l’impresa intenda fornire direttamente informazioni sul premio, inserire la seguente parte:
3. Informazioni sul premio di rinnovo
Inserire la seguente frase:
“Il premio relativo all’annualità precedente è pari a € XXXXX
Il premio per il rinnovo della garanzia per la prossima annualità in scadenza è: € XXXXXXXXX
La differenza rispetto all’annualità precedente è data dai seguenti fattori:
+/- €YYYYY per variazione tariffaria,
+/- per variazione classe di merito,
+/- per-----------------------------.”
Qualora previsto dal contratto e in caso di sinistri verificatisi nel corso dell’annualità in scadenza,
inserire la seguente frase:
“nel corso del periodo di osservazione in scadenza sono stati liquidati n.—sinistri:
- sinistro n. ----------- del gg/mm/aa parti:--------------- importo liquidato:€--------- il gg/mm/aa
- sinistro n. ----------- del gg/mm/aa parti:--------------- importo liquidato:€--------- il gg/mm/aa
Qualora Lei intenda rimborsare il/i suddetto/i sinistro/i, la società procederà a riclassificare il Suo
contratto nella classe di merito xx corrispondente alla classe CU zz per la quale il premio relativo
per la prossima annualità è pari a €---------- Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della
disdetta contrattuale”.
Qualora siano previste garanzie accessorie è facoltà dell’impresa aggiungere la seguente frase:
“Il suo contratto prevede le seguenti garanzie accessorie:”
inserire la tabella seguente
Garanzie prestate Premio annualità
precedente
Massimale annualità
precedente
Premio offerto Massimale offerto
Furto
Incendio
Cristalli
Assistenza
* * *
Qualora invece l’impresa intenda fornire le informazioni sul premio mediante la propria rete
distributiva ovvero mediante call center, inserire la seguente parte:
3. Informazioni sul premio di rinnovo
Inserire la seguente frase:
“Per informazioni sul premio relativo al rinnovo della garanzia per la prossima annualità si rivolga
al suo agente/punto vendita/nostro call center ----------- che Le darà informazioni su:
- premio di rinnovo r.c.auto, con dettaglio sulle singole componenti di variazione del premio
rispetto all’annualità precedente.
- (qualora previsto) eventuale facoltà di rimborso su sinistri pagati per il mantenimento della
classe di merito;
- (qualora previsto) premio di rinnovo e capitali garantiti per le garanzie accessorie.”
Allegato 2
Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale
1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito
CIP, l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito
riportati.
In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a
seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell’impresa:
a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete
(ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con
danni a persone, riservati con danni a cose);
TABELLA 1
Anni senza sinistri Classe di merito
5 9
4 10
3 11
2 12
1 13
0 14
N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa
riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)
b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a
persone, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene
applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di
assegnazione.
A titolo di esempio:
il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni
senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11
per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per
due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni
scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della
stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di
pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata
dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale
scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al
momento dell’assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell’attestazione nella classe
2
di merito interna liberamente determinata dall’impresa anche attraverso l’individuazione di altri
parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralità degli ultimi cinque anni).
Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza
Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, le imprese sono tenute ad adottare un
“doppio binario” (classi interne e classi CU) in modo che nell’attestazione sullo stato del rischio venga
indicata anche la classe di merito acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito
riportata. Ciò al fine di evitare che, alla luce del variabile numero di classi interne previste dalle
imprese, la libertà di scelta del consumatore risulti compromessa dall’assenza di chiari ed espliciti
parametri di comparazione.
Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l’annualità successiva,
determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.
TABELLA 2
Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati
Classe di
merito
0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più
1 1 3 6 9 12
2 1 4 7 10 13
3 2 5 8 11 14
4 3 6 9 12 15
5 4 7 10 13 16
6 5 8 11 14 17
7 6 9 12 15 18
8 7 10 13 16 18
9 8 11 14 17 18
10 9 12 15 18 18
11 10 13 16 18 18
12 11 14 17 18 18
13 12 15 18 18 18
14 13 16 18 18 18
15 14 17 18 18 18
16 15 18 18 18 18
17 16 18 18 18 18
18 17 18 18 18 18
Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche
a. Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di
circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di
cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell’attestazione sullo
stato del rischio.
b. Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a
meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta
l’individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti
3
nella tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del
rischio.
c. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di “franchigia” il
medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti
nella tabella 1.
d. La disposizione di cui alla lettera a. non si applica qualora il precedente contratto sia stato
stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta
in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l’attestazione
all’impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati
nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU
alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di
tale dichiarazione.
e. Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni
scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule
tariffarie miste per durata inferiore all’anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito
CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Per i contratti conclusi a distanza, tale
disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale
o di recesso a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento. In quest’ultimo caso l’impresa
rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente
medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
f. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un
veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
g. In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di
proprietari ad uno soltanto di essi, l’attestazione deve essere inviata a quest’ultimo, le imprese
sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.
h. Qualora sia stata trasferita su un veicolo di nuova acquisizione la classe di merito CU attribuita ad
un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di
furto con successivo ritrovamento, le imprese sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto
veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
i. Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario che, con riferimento ad altro e
precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze
intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione ma entro il periodo di validità della
stessa:
- vendita,
- demolizione,
- furto di cui sia esibita denuncia,
- certificazione di cessazione della circolazione,
le imprese sono tenute a assegnare al veicolo di nuova proprietà la medesima classe CU del
precedente veicolo. Con riferimento ai ciclomotori e sino all’entrata in vigore di idonee forme di
registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e
demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
