Principali proposte di legge per l'assicurazione responsabilità civile
PRINCIPALI DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE IN TEMA DI ASSICURAZIONE R.C. GENERALE
MAGGIO 2006
Ultimo aggiornamento
Aree depresse
Armi new
Attività subacquee
Caccia
Cani pericolosi
Condominio
Investigatore privato
Maestri di fitness
Professioni intellettuali
Quadri
Riabilitazione equestre
Sanità new
Sicurezza privata
Sport nella scuola
Vigilanza sussidiaria
Volontariato
Aree depresse
A.C. N. 524 – Norme per favorire l’occupazione giovanile nelle aree depresse (6.6.2001)
Art. 6 (Tirocinio formativo) comma 4 – I soggetti promotori di cui al comma 2 sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, Essi garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.
Armi
A.C. N. 4439 - Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i possessori o detentori di armi (29.10.2003)
Art. 2 - Chiunque possiede o detiene armi di cui all'art. 2 della legge 18.4.1975 n. 110, e successive modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - L'adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione stabilito dall'art. 1 della presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell'arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
A.C. N. 242 - Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i possessori o detentori di armi (28.4.2006)
La proposta di legge è esattamente uguale alla precedente.
Attività subacquee
A.C. N. 1219 – Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni (5.7.2001)
Art. 5 (Registro delle imprese subacquee ed iperbariche)
Comma 3 – Ai fini dell’iscrizione nel registro di cui al comma 1, soggetti di cui al medesimo comma devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’art. 11, previo accertamento dei seguenti requisiti:
…
d) stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l’attività di immersione;
A.C. N. 1698 – Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni (2.10.2001)
Art. 5 (Registro delle imprese subacquee ed iperbariche)
Comma 3 lett. c) – stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche sia per le fasi previste in terra o in superficie, sia per quelle previste in immersione;
A.S. N. 1651 – Norme generali per l’esercizio dell’attività di istruttore subacqueo, di guida subacquea e dei centri di immersione subacquea (diving) (26.7.2002)
Art. 11 (Autorizzazione all’apertura di centri di immersione e di addestramento)
Comma 3 – Le regioni rilasciano l’autorizzazione alla apertura ed alla attività dei centri di immersione subacquea e dei centri di addestramento subacqueo alla
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
2
persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante quando sussistano i seguenti requisiti:
…
d) avere stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi dallo svolgimento delle attività dei centri;
A.S. N. 2133 – Legge quadro per la disciplina delle professioni di istruttore subacqueo, di guida subacquea e per le attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo (24.3.2003)
Art. 4 (Esercizio dell’attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)
Comma 1 – L’esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinato all’iscrizione nelle specifiche sezioni dell’elenco regionale di cui all’art. 3. Ai fini dell’iscrizione gli istruttori e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:
…
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;
Art. 5 (Esercizio dell’attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)
Comma 1 – L’apertura e l’esercizio dell’attività dei centri di immersioni e di addestramento subacqueo è subordinata all’iscrizione nella specifica sezione dell’elenco regionale di cui all’art. 3. Ai fini dell’iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:
…
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;
Caccia
A.C. N. 4804 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (10.03.2004)
Art. 15 - L'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: Art. 22 - (Esercizio dell'attività venatoria. Licenza di porto di fucile per uso di caccia)
1. L'attività venatoria è consentita esclusivamente a chi è in possesso dei relativi documenti di autorizzazione costituiti dalla licenza di porto di fucile per uso di caccia e dalla polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi per l'esercizio della caccia.
2. La polizza di assicurazione di cui al comma 1 deve essere stipulata con un massimale non inferiore a 750.000 euro per ogni sinistro, di cui 500.000 euro per ogni persona danneggiata e 250.000 euro per danni ad animali e a cose. …(omissis) …
Testo Unificato in materia di caccia - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (10.11.2004)
Art. 5.
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 8, le parole da: «con massimale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con massimale non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, di cui 750 mila euro per ogni persona danneggiata e 250 mila euro per danni a cose e ad animali, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all'attività venatoria con massimale di 150 mila euro per morte o invalidità permanente». Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
3
Cani pericolosi
A.C. N. 4282 - Disposizioni per la tutela della pubblica incolumità dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi (16.09.03)
Art. 3
1. Chiunque possiede o detiene cani potenzialmente pericolosi è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i tempi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
A.C. N. 4386 - Disposizioni in materia di detenzione di cani potenzialmente pericolosi (16.10.03)
Art. 3
1. Chiunque possegga o detenga cani di razza compresa nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale e il periodo minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministero delle attività produttive.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 conseguono il sequestro e la confisca dell'animale, salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni dall'accertamento di avere ottemperato all'obbligo di cui al medesimo comma 1.
Condominio
A.S. NN. 622, 1659, 1708, 2587 e 3309-A - Modifiche alla normativa in materia di condominio, Modifiche al codice civile in materia di condominio, istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (28.10.2005)
Art. 10
1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 1129 - (Nomina e revoca dell'amministratore)
… (omissis) …
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della sua nomina, deve presentare ai condomini, sotto pena di nullità della nomina, polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell'espletamento del mandato.
I massimali dell'assicurazione non possono essere inferiori all'ammontare dell'importo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea.
L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi di seguire lavori straordinari.
Investigatore privato
A.S. N. 490 - Disciplina della professione di investigatore privato (17.7.2001)
Art. 27 (Requisiti per l'iscrizione all'albo)
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e dei terzi, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale. Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
4
Maestri di fitness
A.S. N. 851 – Norme per i maestri di fitness (16.11.2001)
Art. 4 - (Condizioni per l’iscrizione nell’elenco)
Comma 2 – L’iscrizione all’elenco regionale dei maestri di fitness è subordinata alla stipula di apposita polizza assicurativa personale contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione, secondo i parametri stabiliti dai singoli collegi regionali.
Professioni intellettuali
Nuovo testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge nn. 691, 804, 1478, 1597, 2204 - Disciplina delle professioni intellettuali (26.11.2003)
Art. 19 - (Assicurazione obbligatoria)
Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di assicurazione obbligatoria dell’attività professionale con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori;
b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione professionale riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l’attuazione di tale obbligo;
c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicurativa solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comunque, solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell’art. 4 comma 2;
d) prevedere in ogni caso una specifica disciplina agevolativi in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell’attività professionale.
Quadri
A.C. N. 332 – Norme sul riconoscimento dei quadri e modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190 (30.5.2001)
Art. 5 Comma 2 – Il datore di lavoro è obbligato a tenere indenne il quadro, nello svolgimento dell’attività lavorativa, dalla responsabilità civile nei confronti di terzi, anche conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali nonché a sostenere le eventuali spese giudiziali, comprensive della parcella del difensore di fiducia del lavoratore, anche nelle ipotesi di procedimento penale, salvo rivalsa in caso di condanna del lavoratore per dolo o colpa grave con sentenza passata in giudicato. A tali fini il datore di lavoro deve stipulare un apposito contratto di assicurazione, anche in forma collettiva. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i dipendenti che, a causa delle mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi. Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
5
Riabilitazione equestre
Testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 710 (Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre - comunicato alla presidenza il 3.10.2001), 1138 (Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre - comunicato alla presidenza il 12.2.2002) e 3172 (Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre - comunicato alla presidenza il 26.10.2004)
Art. 6 - (Dispositivi di garanzia)
1. Le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri ad esse affiliati, nonché contro i danni alle strutture dei centri.
2. I centri sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.
Sanità
A.S. N. 108-A – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (6.6.2001, come approvato dalla 12a Commissione Sanità il 21.5.2002)
Art. 2 (Assicurazione obbligatoria delle strutture sanitarie ospedaliere)
Comma 1 – Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private non possono esercitare l’attività se non sono coperte, ai sensi della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.
Comma 2 – Per l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il contratto deve essere stipulato con qualsiasi impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile con massimali idonei a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli operatori sanitari.
A.C. N. 2907 - Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria delle strutture ospedaliere (25.6.2002)
Art. 1 (Assicurazione obbligatoria)
Comma 1 - Le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private sono tenute a stipulare, ai sensi della presente legge, l'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti, con imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile.
A.C. N. 4090 - Disposizioni per la regolamentazione delle responsabilità professionali del personale sanitario (19.6.2003)
Art. 1 - (Assicurazione obbligatoria per le strutture sanitarie)
1. Le aziende ospedaliere (AO), le aziende sanitarie locali (ASL) e le strutture sanitarie private accreditate dal Servizio sanitario nazionale(SSN) esercitano la propria attività ai sensi dell'ordinamento vigente, previo obbligo di stipula, con le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti del SSN, i cui massimali siano idonei a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli operatori sanitari.
2. La responsabilità civile per danni alle persone, causati dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una AO in una ASL o in una struttura accreditata dal SSN, è posta a carico delle medesime strutture e copertura di tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
6
del Presidente del Consiglio dei ministri 29.11.2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 33 dell'8.2.2002 , ad esclusione delle prestazioni previste all'allegato 2 annesso al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Le AO, le ASL e le strutture private accreditate dal SSN possono avviare azione di rivalsa nei confronti del personale sanitario quando l'accertamento dei fatti configuri responsabilità dello stesso personale ascrivibili a dolo e a colpa gravi.
Art. 2 - (Contenuti dell'assicurazione obbligatoria per le strutture sanitarie)
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le tariffe dei premi e le condizioni generali del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile che le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dal SSN di cui al citato art. 1 sono obbligate a stipulare.
Art. 3 - (Azioni per il risarcimento del danno)
1. Gli assistiti del SSN che a seguito di prestazioni sanitarie ricevute dalle AO, dalle ASL o da strutture sanitarie provate accreditate dallo stesso SSN hanno subito danni alla propria salute o alla propria integrità fisica e psichica, esercitano azione diretta per il risarcimento del danno subito con le modalità di cui al comma 3.
2. Le clausole relative alla responsabilità civile per danni alle persone causate dal personale sanitario dalle AO, delle ASL e delle strutture sanitarie private accreditate dal SSN devono essere portate a conoscenza del personale e degli assistiti, attraverso opportuni strumenti informativi, da parte dei direttori generali delle AO e delle ASL, nonché dei responsabili sanitari delle strutture sanitarie private accreditate.
3. I soggetti danneggiati, o i loro rappresentati legali, inviano alla compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto ai sensi dell'art. 1, tramite raccomandata con avviso di ricevimento del danno subito, corredata da idonea documentazione probante la natura e l'entità del danno medesimo.
4. La compagnia di assicurazione, entro tre mesi dal ricevimento della domanda di risarcimento, di cui al comma 3, previ accertamenti, controlli e verifiche di tipo documentale e diagnostico nei confronti del soggetto danneggiato, comunica l'entità del risarcimento o i motivi per i quali il risarcimento non è riconosciuto.
5. Qualora il danno subito provochi invalidità fisiche o psichiche di carattere non provvisorio, la compagnia di assicurazione comunica al soggetto danneggiato l'entità del risarcimento dovuto entro tre mesi dalla data di presentazione della denuncia da parte dello stesso soggetto, corredata da documentazione attestante il carattere permanente del danno subito.
6. Il soggetto danneggiato, se dichiara di accettare l'entità del risarcimento, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, provvede a darne comunicazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla stessa compagnia di assicurazione la quale, entro un mese dal ricevimento della lettera, provvede alla liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento.
7. In caso di mancato accordo del soggetto danneggiato sull'entità del risarcimento, la compagnia di assicurazione provvede, comunque entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 5, a liquidare la somma stabilita quale anticipo, ai fini della successiva transazione arbitrale indotta ai sensi dell'art. 4.
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
7
A.C. N. 4550 - Modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro dei medici del servizio sanitario nazionale" - Presentata il 10.12.2003
Art. 8 (Polizze assicurative) Comma 1 - È fatto obbligo alle aziende di stipulare adeguata polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile verso terzi dei dipendenti dirigenti sanitari. La polizza deve comprendere la colpa grave; resta esclusa l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del sanitario responsabile, ferma restando la facoltà di azione nel caso di dolo.
A.S. N. 2889 - Norme sulla responsabilità del medico e delle strutture sanitarie e sul risarcimento dei danni ai pazienti - Comunicato alla presidenza il 6.4.2004
Art. 5 (Assicurazione obbligatoria contro la responsabilità professionale e tutela del paziente)
1. Tutte le strutture, sia private, sia pubbliche che erogano prestazioni sanitarie di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle di diagnostica, sono tenute a stipulare polizze per assicurare il rischio derivante dall’esercizio di tale attività.
2. Le polizze di cui al comma 1 devono avere contenuti conformi a quelli previsti da un accordo adottato con decreto del Ministero della salute, previa intesa con le organizzazioni rappresentative delle strutture pubbliche e private e con quelle dei lavoratori del settore che partecipano alla stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro, da aggiornarsi annualmente, tenuto conto del progredire dell’arte medica e dei rischi a questa conseguenti.
3. Al fine di cui al comma 2 costituita una commissione paritetica con compiti di studio e di formulazione della proposta di accordo di cui al comma 2 composta da dodici membri di cui sei nominati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e sei dalle organizzazioni sindacali del settore in proporzione alla loro rappresentatività.
4. In mancanza dell’accordo di cui al comma 2 e fino al raggiungimento di questo, le polizze saranno stipulate secondo i contenuti di cui all’allegato A alla presente legge.
5. Qualora la polizza di cui al presente articolo non venga stipulata o il suo contenuto non sia conforme ai contenuti del decreto di cui al comma 2 o si verifichi comunque un danno non coperto dalla polizza, il danneggiato potrà rivolgersi, fatta sempre salva la responsabilità della struttura, al Fondo di cui all’articolo 6. Il paziente danneggiato nel corso delle prestazioni di cui al comma 1 ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore entro i limiti del massimale di polizza.
Art. 6. (Fondo per le vittime delle strutture di diagnosi e cura)
1. È istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) un «Fondo di garanzia per le vittime delle strutture di diagnosi e cura» di seguito denominato «Fondo», per il risarcimento dei danni causati dalle strutture di cui all’articolo 5 direttamente o attraverso i propri addetti nei casi in cui:
a) le strutture non abbiano provveduto alla stipula di adeguata polizza secondo
quanto previsto dall’articolo 5;
b) la struttura risulti assicurata presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
2. La liquidazione dei danni è effettuata dall’impresa designata a norma dell’articolo
7 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.
L’eventuale azione di risarcimento del danno deve essere effettuata nei confronti della compagnia stessa. La Consap-gestione autonoma del Fondo, puo` intervenire nel processo, anche in grado di appello.
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
8
Art. 7. (Gestione del fondo e liquidazione dei danni)
1. Il Fondo è gestito, sotto il controllo del Ministero della salute, dalla Consap a mezzo del proprio consiglio di amministrazione con la collaborazione di un comitato composto di membri designati dal Ministero della salute, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalle imprese di assicurazione delle organizzazioni che designano la commissione paritetica di cui all’articolo 5, comma 3, e dagli utenti. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto. Il Ministero della salute con decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, designa per ogni regione l’impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri nei casi di cui all’articolo 6 verificatesi nel territorio di sua competenza nell’anno successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso.
2. L’impresa designata provvede anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza annuale fino alla pubblicazione del decreto che designi la nuova impresa. Le somme anticipate dalle imprese designate saranno rimborsate dalla Consap – gestione autonoma del «Fondo» secondo convenzioni soggette all’approvazione del Ministro della salute.
Art. 8. (Disposizioni sui giudizi di responsabilità)
1. Nel giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’articolo 6 deve essere
chiamata nel processo la struttura responsabile del danno in via diretta od indiretta per il fatto dei propri dipendenti o addetti.
Art. 9. (Prescrizione delle azioni)
1. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’assicuratore a norma
dell’articolo 5, comma 5, e quella che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata a norma dell’articolo 6, comma 1, lettera a), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile. L’azione che spetta al danneggiato contro l’impresa designata a norma dell’articolo 6, primo comma, lettera b), è proponibile fino a che non sia prescritta l’azione nei confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta.
Art. 10. (Regresso)
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nel caso previsto dell’articolo 6, comma 1, lettera a), ha azione di regresso nei confronti delle strutture di cui all’articolo 5 ma non nei confronti dei diretti responsabili per l’indennizzo pagato nonchè per gli interessi e le spese.
Nel caso previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), l’impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti sia dell’assicurato che del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Art. 11. (Imprese esercenti)
1. L’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 5 può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi, la responsabilità civile.
Art. 12. (Obbligo a contrarre)
1. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dall’esercizio delle attività dei soggetti di cui all’articolo 5, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
9
Art. 13. (Regolamento di attuazione e finanziamento del Fondo)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il
regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Fondo è finanziato con una percentuale su tutte le polizze stipulate dalle medesime strutture da stabilirsi nel regolamento di attuazione di cui al comma 1 e comunque in misura non inferiore all’1 per cento della massa dei premi raccolti.
Allegato A
(articolo 5, comma 4)
1) I riferimenti ed i criteri per le condizioni minime di garanzia
PREMESSA
Le aziende garantiscono al personale dirigente del Servizio sanitario nazionale la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
La copertura deve essere il più possibile uniforme, generalizzata ed omogenea per tutti i dirigenti sull’intero territorio nazionale.
Le risorse a disposizione sono quelle già destinate alla copertura assicurativa delle aziende integrate da una quota a carico dei dirigenti per la garanzia della copertura della responsabilità per colpa grave, nella misura dal contratto nazionale di lavoro.
CONDIZIONI MINIME DI GARANZIA
Al fine di assicurare la copertura assicurativa più uniforme possibile sul territorio nazionale sono di seguito individuate le condizioni minime necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla norma contrattuale.
In particolare si ritiene che:
- l’oggetto della copertura assicurativa (valutazione del rischio);
- la validità temporale della medesima;
- la definizione di massimali adeguati per sinistro;
- la definizione delle clausole per il recesso dal contratto;
- l’individuazione di obblighi reciproci tra compagnia e assicurato in merito alla gestione dei sinistri
- siano gli elementi da definire nel quadro delle condizioni minime di garanzia.
Di ognuno di questi elementi sono definiti i principi di riferimento, mentre la possibile disciplina degli stessi è riportata in una «polizza tipo» che costituisce un esempio di dettaglio contrattuale, ovviamente non vincolante per le aziende.
I PRINCIPI DI RIFERIMENTO
L’oggetto della copertura assicurativa
La polizza aziendale
Oggetto della garanzia della RCT verso terzi
La copertura assicurativa deve obbligare la compagnia assicuratrice a tenere indenne l’assicurato, azienda e dirigente, di ogni somma che questi debba risarcire a terzi in conseguenza di fatti colposi – connessi ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione – che determinino responsabilità ai sensi di legge.
Le risorse a disposizione sono quelle già destinate dalle aziende alla copertura assicurativa.
La polizza dei dirigenti
Oggetto della garanzia della RCT verso terzi
La copertura assicurativa deve garantire tutti i dirigenti dell’azienda dall’azione di rivalsa esercitata dall’azienda medesima nei loro confronti per fatti commessi con colpa grave, accertata con sentenza passata in giudicato, nell’ambito della propria
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
10
attività professionale per conto dell’azienda di appartenenza, compresa l’attività libero-professionale intramuraria, in ognuna delle fattispecie previste dalle fonti.
È altresì compresa nell’ambito della garanzia anche la responsabilità dei dipendenti per danni patrimoniali provocati a terzi e/o all’azienda medesima per fatti commessi per colpa grave, nell’ambito della propria attività professionale per conto dell’azienda di appartenenza.
Devono essere altresì compresi in garanzia i danni provocati a terzi e/o all’azienda di appartenenza per tutte le attività di incarico di progettazione e direzione lavori di cui alle vigenti normative in materia di lavori pubblici, attività di collaudo, incarico di responsabile della sicurezza, incarico
di responsabile unico del procedimento, nonchè per violazioni della privacy. Tale elencazione costituisce un minimum e non deve, pertanto, intendersi, come esaustiva.
Le risorse necessarie per la copertura della responsabilità per colpa grave e di eventuali ulteriori rischi sono a carico dei dirigenti fino alla concorrenza dell’importo pro-capite previsto dal contratto nazionale di lavoro.
La validità temporale dell’assicurazione
La validità temporale della copertura deve prevedere che la garanzia assicurativa sia prestata per tutti i sinistri occorsi nel periodo di validità
del contratto, indipendentemente dal momento in cui viene avanzata la richiesta di risarcimento del danno, purchè l’evento che ha causato il danno sia avvenuto durante il periodo di validità del contratto.
Tale condizione ottimale deve comunque confrontarsi con la situazione di mercato e con la realtà variegata che si presenterà in sede regionale nell’analisi delle polizze attualmente vigenti. Estremamente delicata sarà quindi la gestione della fase di passaggio tra le varie formule di copertura,
al fine di evitare periodi di assenza di copertura assicurativa. La continuità temporale di copertura consente inoltre di garantire il personale dirigente nei casi di trasferimenti da un’azienda all’altra.
La definizione di massimali adeguati per sinistro
I massimali previsti dalle coperture devono essere adeguati ai risultati dell’analisi del rischio aziendale, tenendo conto anche degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alle quantificazioni dei danni. Al momento si ritengono indicativamente adeguati, ferma restando gli esiti dell’analisi dei rischi, per la responsabilità civile verso terzi:
euro 5.164.569 per ogni sinistro, con il limite di
euro 5.164.569 per ogni persona e
euro 5.164.569 per danneggiamenti a cose.
Per gli stessi massimali devono essere previsti periodici aggiornamenti in relazione agli adeguamenti che si rendono necessari anche nel corso della validita` contrattuale.
La definizione delle clausole di recesso dal contratto
Il diritto di recesso dal contratto deve essere definito assicurando alle parti un congruo preavviso al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Allo stato pare congruo un preavviso non inferiore a 180 giorni.
L’individuazione di obblighi reciproci tra compagnia e assicurato in merito alla gestione dei sinistri
Al fine di perseguire l’obiettivo della gestione del rischio, le aziende sanitarie tramite propri uffici o consulenti, ovvero grazie all’applicazione di clausole inserite nei contratti assicurativi devono esercitare un controllo complessivo sulla gestione dei sinistri. In particolare ciò potrà essere garantito dalla collaborazione stabilita
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
11
contrattualmente tra le aziende e le compagnie assicuratrici, anche mediante un sistematico scambio di informazioni che garantisca il monitoraggio delle pratiche e la sistematica valutazione
degli eventi potenzialmente produttivi di danno.
A questo scopo appare essenziale che con cadenza periodica venga fornito il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
sinistri denunciati;
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
2) Gestione del rischio nelle aziende sanitarie
PREMESSA
Per la «gestione del rischio» nelle aziende sanitarie occorre analizzare le origini del rapporto azienda/rischio/assicuratore, acquisire consapevolezza del contesto in cui le aziende operano, prendere coscienza di alcuni meccanismi cardine del sistema assicurativo e operare quindi le scelte più opportune a tutela delle aziende stesse, dei professionisti assicurati e dei cittadini danneggiati, nel rispetto delle normative vigenti.
Sino ad ora, di norma, il rapporto tra le aziende e le compagnie assicuratrici si è
configurato normalmente nel trasferire il rischio all’assicuratore, previo versamento del premio quale corrispettivo economico, sempre più oneroso.
Ciò ha comportato il trasferimento dell’intera gestione dei sinistri alle assicurazioni, limitandosi le aziende a trasmettere le segnalazioni di sinistro e la relativa documentazione.
Nei casi meglio seguiti le compagnie di assicurazione sono tenute ad informare periodicamente le aziende sullo stato delle varie pratiche con conseguente instaurarsi di rapporti reciproci di interrelazione e informazione.
Molto spesso, la compagnia gode di completa autonomia e libertà nella gestione dei sinistri.
Il rapporto fra azienda-dirigenti-rischio-assicuratore
La Commissione paritetica, tenuto anche conto delle modifiche che si sono verificate negli scenari e nel mercato assicurativo, ritiene indispensabile che le aziende (ed i dirigenti a tutela dei propri interessi) passino da un atteggiamento essenzialmente «passivo» alla trattazione e alla gestione diretta dei sinistri e delle coperture assicurative.
Ciò consente di esercitare un controllo complessivo sui sinistri e sul comportamento del proprio assicuratore, con la conseguenza importante di dare più tutela e tranquillità ai professionisti e di garantire meglio coloro che sono stati danneggiati, nonchè di ridurre i rischi modificando comportamenti ed organizzazioni, quando necessario.
Al fine di garantire a tale risultato occorre in primo luogo analizzare i rischi gravanti sull’amministrazione, assicurati e non, secondo i criteri del risk management, articolato nel censimento e valutazione degli stessi, individuando successivamente quanto sia utile e necessario fare per un’efficace sistema di prevenzione.
Per quanto attiene alla responsabilità civile verso terzi (RCT), anche nell’ipotesi in cui terza sia l’azienda, la Commissione paritetica ritiene che sia necessario pervenire, attraverso l’analisi diretta, a modalità di gestione delle segnalazioni di eventi potenzialmente produttivi di danno connesso alle attività cliniche, amministrative, gestionali ed organizzative, predisponendo altresì documentazione preventiva e successiva ad essi relativa.
Ciò può essere realizzato in particolare mediante:
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
12
a) produzione di linee per la redazione del consenso e la tenuta delle cartelle cliniche;
b) informazione, condivisione e coinvolgimento degli operatori di tutte le unità operative nella raccolta di segnalazioni di eventi potenzialmente produttivi di danno;
c) predisposizione e diffusione di apposita modulistica per la raccolta delle segnalazioni;
d) coinvolgimento del servizio di medicina legale, ove presente, o del servizio cui afferisce la funzione in argomento;
e) produzione di una casistica relativa all’incidenza di specifici eventi di rischio;
f) attivazione di tutte le misure cliniche e organizzative finalizzate a ridurre gli eventi di rischio;
g) valutazione statistica della correlazione fra sinistri, richiesta di risarcimento ed effettiva corresponsione dello stesso.
A.S. N. 3189 - Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie - Comunicato alla presidenza il 2.11.2004
Art. 1 (Assicurazione obbligatoria RCT-RCO delle aziende sanitarie)
1. È fatto obbligo a ciascuna azienda sanitaria del Servizio sanitario nazionale (SSN), struttura o ente privato operante in regime autonomo o di convenzione con il SSN, struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa responsabilità civile vesro terzi (RCT), responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) a vantaggio dei propri dipendenti e collaboratori, del personale tutto, a qualunque titolo operante, e di qualsiasi soggetto che si sottoponga a prestazioni sanitarie o si trovi, a qualunque titolo, a frequentare quegli ambiti.
2. Il massimale minimo per le garanzie di cui al comma 1 è fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con cadenza biennale. In prima applicazione, esso non può essere inferiore a euro 10.000.000,00.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per l’applicazione dell’obbligo di stipula di polizza assicurativa RCT-RCO per le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1.
4. La stipula e la vigenza di polizza assicurativa, in coerenza con le linee guida di cui al comma 3, è condizione per l’accreditamento o la convenzione di enti o strutture private e per il finanziamento dell’attività di istituto per le aziende sanitarie del SSN.
5. L’assicuratore non può opporre al terzo eccezioni di carattere contrattuale, tranne che si tratti di mancato versamento del premio cui consegue il regime di cui all’articolo 1901 del codice civile.
Art. 2 (Contenuto della garanzia assicurativa)
1. Per effetto del ricorso a prestazioni sanitarie presso aziende, enti e strutture di cui all’articolo 1, comma 1, si instaura tra il soggetto richiedente e l’azienda, ente e struttura erogante un rapporto di carattere contrattuale.
2. Oggetto della garanzia assicurativa è il risarcimento del danno che, per effetto di inadempimento o di altro comportamento, di natura colposa, sia derivato al terzo per fatto comunque riconducibile alla responsabilità dell’azienda, ente o struttura che ha erogato la prestazione.
3. La garanzia assicurativa ricomprende altresì il risarcimento del danno o l’indennizzo che spetta allo Stato, all’ente territoriale di riferimento, all’azienda, ente o struttura privata, limitatamente al rapporto di accreditamento o convenzione, per fatto colposo del dipendente che determini un pregiudizio di natura patrimoniale.
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
13
4. La garanzia assicurativa RCO vale per i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano attività lavorativa presso le aziende, enti e strutture di cui all’articolo 1, comma 1, e per i quali sia prevista l’obbligatoria iscrizione all’assicurazione INAIL, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata effettivamente svolta. Sono espressamente ricompresi nella medesima i soggetti che, a titolo precario e senza corrispettivo, frequentino, anche occasionalmente, gli ambiti suddetti a meri fini di apprendimento.
5. Ai fini della presente legge, i beneficiari della garanzia RCO sono terzi tra loro e verso il soggetto giuridico di appartenenza.
6. La garanzia assicurativa RCT-RCO è obbligatoriamente estesa alla responsabilità personale del singolo operatore presso i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1. A tal fine, è escluso il diritto di rivalersi verso il responsabile da parte dell’assicuratore e delle aziende, enti e strutture di appartenenza, tranne che in caso di dolo.
Art. 3 (Esercizio dell’azione)
1. Il soggetto danneggiato esercita l’azione diretta convenendo in giudizio l’azienda, ente o struttura di cui all’articolo 1, comma 1, e l’assicuratore.
2. È ammessa la liquidazione, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, in ogni stato e grado del giudizio, di somme a titolo di anticipazione sul risarcimento del danno o sull’indennizzo, qualora ricorrano i contemporanei presupposti dei gravi indizi di responsabilità e dello stato di bisogno.
Art. 4 (Unità di risk management)
1. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, individua, all’interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni specialisti della materia, una unità di risk management alla quale compete, salvo integrazioni da definirsi dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano e salvo il potere organizzatorio delle singole aziende:
a) di definire le procedure di cui al presente articolo anche attraverso arbitrati;
b) di individuare, anche in contraddittorio con gli organi di prevenzione interni quali indicati dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni da adottarsi per il loro superamento;
c) di interagire con i soggetti coinvolti e con l’assicuratore le volte in cui si verifichi un fatto che importi l’attivazione della copertura assicurativa obbligatoria;
d) di costituire organo di consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presidi o procedure di suo superamento a vantaggio dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, e di quanti, nel loro ambito, siano dotati di poteri decisionali.
A.C. N. 5751 - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (31.3.2005)
ART. 1.
1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una struttura sanitaria pubblica o privata, è sempre a carico della struttura stessa.
2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 devono stipulare l’assicurazione obbligatoria per danni a persone.
ART. 2.
1. La responsabilità di cui all’articolo 1 è estesa a tutte le prestazioni erogate dalle strutture di cui al medesimo articolo 1, incluse le attività ambulatoriali e diagnostiche.
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
14
2. La struttura sanitaria può avviare azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa grave e la relativa sentenza sia passata in giudicato.
Solo in caso di dolo può essere avviata azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.
ART. 3.
1. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali, ai sensi della presente legge, vi è l’obbligo dell’assicurazione obbligatoria, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. La domanda di risarcimento presentata ai sensi del comma 1, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata da idonea documentazione medica.
ART. 4.
1. In mancanza di accordo tra le parti, la controversia relativa alla domanda di risarcimento presentata ai sensi dell’articolo 3 può essere deferita, su proposta del danneggiato e previa accettazione della controparte, a un apposito collegio arbitrale.
A.S. N. 12 - Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (28.4.2006)
Art. 1.
(Assicurazione obbligatoria RCT-RCO delle aziende sanitarie)
1. fatto obbligo a ciascuna azienda sanitaria del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o di convenzione con il SSN ed a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a vantaggio dei propri dipendenti e collaboratori, del personale tutto, a qualunque titolo operante, e di qualsiasi soggetto che si sottoponga a prestazioni sanitarie o si trovi, a qualunque titolo, a frequentare quegli ambiti.
2. Il massimale minimo per le garanzie di cui al comma 1 è fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con cadenza biennale. In prima applicazione, esso non può essere inferiore a euro 10.000.000.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per l’applicazione dell’obbligo di stipula di polizza assicurativa RCT-RCO per le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1.
4. La stipula e la vigenza della polizza assicurativa, in coerenza con le linee guida di cui al comma 3, è condizione per l’accreditamento o la convenzione di enti o strutture private e per il finanziamento dell’attività di istituto per le aziende sanitarie del SSN.
5. L’assicuratore non può opporre al terzo eccezioni di carattere contrattuale, tranne che si tratti di mancato versamento del premio; in tale ipotesi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1901 del codice civile.
Art. 2. (Contenuto della garanzia assicurativa)
1. Per effetto del ricorso a prestazioni sanitarie presso aziende, enti e strutture di cui all’articolo 1, comma 1, si instaura tra il soggetto richiedente e l’azienda, ente o struttura erogante un rapporto di carattere contrattuale.
2. Oggetto della garanzia assicurativa è il risarcimento del danno che, per effetto di inadempimento o di altro comportamento, di natura colposa, sia derivato al terzo per fatto comunque riconducibile alla responsabilità dell’azienda, ente o struttura che ha erogato la prestazione.
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
15
3. La garanzia assicurativa ricomprende altresì il risarcimento del danno o l’indennizzo che spetta allo Stato, all’ente territoriale di riferimento, all’azienda, ente o struttura privata, limitatamente al rapporto di accreditamento o convenzione, per fatto colposo del dipendente che determini un pregiudizio di natura patrimoniale.
4. La garanzia assicurativa RCO vale per i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano attività lavorativa presso le aziende, enti e strutture di cui all’articolo 1, comma 1, e per i quali sia prevista l’obbligatoria iscrizione all’assicurazione INAIL, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata effettivamente svolta. Sono espressamente ricompresi nella medesima garanzia assicurativa i soggetti che, a titolo precario e senza corrispettivo, frequentino, anche occasionalmente, gli ambiti suddetti a meri fini di apprendimento.
5. Ai fini della presente legge, i beneficiari della garanzia RCO sono terzi tra loro e verso il soggetto giuridico di appartenenza.
6. La garanzia assicurativa RCT-RCO obbligatoriamente estesa alla responsabilità personale del singolo operatore presso i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1. A tal fine è escluso il diritto di rivalersi verso il responsabile da parte dell’assicuratore e delle aziende, enti e strutture di appartenenza, tranne che in caso di dolo.
Art. 4. (Unità di risk management)
1. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, individua, all’interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni specialisti della materia, una unità di risk management alla quale compete, salvo integrazioni da definirsi dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano e salvo il potere organizzatorio delle singole aziende:
a) di definire le procedure di cui alla presente legge anche attraverso arbitrati;
b) di individuare, anche in contraddittorio con gli organi di prevenzione interni quali indicati dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le situazioni e le prestazioni sanitarie potenzialmente rischiose, anche sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro, indicando le soluzioni da adottare per il loro superamento;
c) di interagire con i soggetti coinvolti e con l’assicuratore ogniqualvolta si verifichi un fatto che importi l’attivazione della copertura assicurativa obbligatoria;
d) di costituire organo di consulenza in materia assicurativa, di analisi del rischio e di adozione di presidi o procedure per il suo superamento a vantaggio dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, e di quanti, nel loro ambito, siano dotati di poteri decisionali.
A.S. N. 130 - Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (2.5.2006)
Art. 2.
(Assicurazione obbligatoria delle strutture sanitarie ospedaliere)
1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private non possono esercitare l’attività se non sono coperte, ai sensi della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.
2. Per l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il contratto deve essere stipulato con qualsiasi impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile con massimali idonei a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli operatori sanitari.
3. Le strutture di cui al comma 1, per garantire maggiore tutela ai reparti ad elevato rischio di responsabilità civile, possono stipulare contratti assicurativi integrativi.
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
16
Sicurezza privata
A.C. N. 5843 - Disposizioni per la regolamentazione dell'attività delle agenzie di sicurezza privata (12 maggio 2005)
2. Al COVERAS sono altresì attribuiti i seguenti compiti:
a) verificare l'esistenza e la validità delle polizze assicurative responsabilità civile terzi(RCT) sottoscritte da ogni agenzia di sicurezza per ogni proprio membro e da chiunque è abilitato all'esercizio in proprio delle mansioni di cui al presente titolo;
(omissis)
1. Le agenzie di sicurezza e chiunque svolge le mansioni di sicurezza di cui al presente titolo, al fine di ottenere l'iscrizione presso il COVERAS devono:
a) a stipulare una polizza RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti loro assegnati, per la durata minima di un triennio. In caso di agenzie di sicurezza la polizza deve altresì coprire gli eventuali danni causati a terzi da ogni dipendente o socio che svolge le mansioni di cui al presente titolo;
Sport nella scuola
A.C. N. 1119 – Disciplina delle società sportive dilettantistiche e norme in materia di gestione dell’impiantistica sportiva e di diffusione dello sport nella scuola (28.6.2001)
Art. 11 (Sport nella scuola)
Comma 7 - Nelle scuole di ogni ordine e grado il personale direttivo, docente e non docente, e gli alunni sono assicurati attraverso le regioni per:
…
lett. b) – Contro i rischi di responsabilità civile, in relazione ad eventi verificasi nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
Comma 8 – Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite:
…
lett. b) – D’intesa con le regioni, i meccanismi assicurativi per la copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile.
Vigilanza sussidiaria
Testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 301, 452, 823, 868, 1172, 2188, 2303, 2393, 2508, 2880, 4209 - Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria (5.5.2004)
Art. 8 (Registro professionale) Comma 2 – Al registro possono iscriversi le persone che:
…
f) Sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all’attività o professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui ai commi 1, lett. a), b), c), ed e), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministero dell’Interno.
Volontariato
A.S. N. 1984 – Norme sul servizio civile volontario delle persone anziane e sulla promozione della loro partecipazione alla vita civica e delega al Governo in materia di agevolazioni fiscali sui redditi da essi percepiti (5.2.2003)
Art. 3 - (Attività volontarie) Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
17
Principali disegni e proposte di legge in tema di assicurazione R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2006
18
Comma 3 – Gli enti di cui al comma 2 provvedono alle garanzie assicurative per le persone anziane che prestano l’attività volontaria, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
